Art. 61.
La Cassa di previdenza corrisponde ai salariati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.
L'acconto non puo' eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, ne' essere inferiore al minimo di pensione.
Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione delle retribuzioni, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.
La corresponsione dell'acconto non e' soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.
Gli Enti hanno facolta' di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennita' dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione puo' anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo e' ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.
La Cassa di previdenza corrisponde ai salariati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.
L'acconto non puo' eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, ne' essere inferiore al minimo di pensione.
Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione delle retribuzioni, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.
La corresponsione dell'acconto non e' soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.
Gli Enti hanno facolta' di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennita' dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione puo' anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo e' ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.