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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5617/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5617/2019
All'udienza del 15 luglio 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Valentina Mora in sostituzione dell'avv. Ruggeri Leonardo;
Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mora si riporta alle note conclusive depositate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5617/2019 promossa da:
(P.I. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Grazia Ranucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera
Inferiore (SA), Via Correale n.48, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Leonardo Ruggeri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Via Pontinia n. 8, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio la proponendo opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. Parte_1
1292/2019 emesso dal Tribunale di Latina con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di euro 12.811,97, oltre interessi moratori e Parte_1 spese di procedura. A sostegno dell'opposizione, eccepiva in primo luogo l'incompetenza territoriale del Giudice adito in via monitoria in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, sia, quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., sia perché la consegna di prodotti pagina 2 di 11 alimentari doveva effettuarsi presso la sua sede, sita appunto in Nocera Inferiore. Nel merito, deduceva l'infondatezza del credito azionato, sostenendo l'inidoneità delle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo ad assurgere a prova nel giudizio di opposizione e precisando che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto per la fornitura dei prodotti portati dalle fatture contestate, né risultavano ordini o proposte contrattuali, con conseguente onere per l'opposta di provare di aver svolto le prestazioni di cui chiedeva il pagamento.
Evidenziava, altresì, inoltre, che la normativa in materia imponeva la stipulazione di un accordo scritto tra le parti anteriormente o, al più, contestualmente alla cessione delle merci, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto: durata, ove prevista, quantità e tipologia dei prodotti agricoli o alimentari ceduti, prezzo, termini e modalità di consegna e di pagamento. Sottolineava, quindi, che l'emissione di una fattura successiva non risultava idonea a sanare il vizio originario, giacché l'intesa scritta su tutti gli elementi essenziali del contratto doveva precedere o accompagnare la consegna dei prodotti. L'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, pur ammettendo una certa semplificazione nella formalizzazione dell'accordo, consentendo che i requisiti essenziali potessero risultare da una pluralità di documenti (es. listino, ordine, DDT), non permetteva un perfezionamento “a posteriori” dell'intesa contrattuale. Precisava, inoltre, che la cessione della merce era stata frazionata in una pluralità di momenti distinti, deducendo che in tale ipotesi la fattura poteva essere legittimamente emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese. L'opponente contestava altresì il quantum della pretesa, perché eccessivamente onerosa e comunque non rispondente ai listini/prezzari in uso commerciale, rappresentando che il credito ex adverso azionato risultava individuato in maniera generica e senza alcuna indicazione ai parametri di riferimento.
La rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Parte_2
Tribunale adito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1-In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di LATINA dichiarando territorialmente competente il Tribunale di NOCERA INFERIORE, e per l'effetto revocare, annullare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo;
2- Nel merito annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo in quanto la richiesta monitoria è carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
3-Condannare, altresì, parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione”.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto esposto nell'atto di Parte_1 citazione ed esponendo di aver fornito all'opponente prodotti lattiero-caseari per euro 12.878,02, come da giuste fatture scadute ed insolute nn. 7100/2017, 7189/2017, 7282/2017, 7463/2017,
7541/2017, 7629/2017, 7736/2017, 7894/2017, 7987/2017, 8100/2017, 8232/2017, 8280/2017,
8398/2017, 8547/2017, 8645/2017, 8732/2017, 8884/2017, 8969/2017, 9091/2017, 9223/2017,
9312/2017, 9431/2017, 9573/2017, 9681/2017; precisava che, a parziale rettifica del predetto credito, emetteva le note di credito nn.166/2017 e 168/2017 per euro 66,05, con ciò restando creditrice nei confronti della per euro 12.811,97. A fronte di detta Controparte_1 morosità, in data 12.09.2017 inviava diffida di pagamento cui la debitrice rispondeva con pec del
20.09.2017, senza contestare la debenza della somma richiesta, motivando i ritardi nei pagamenti quale conseguenza degli insoluti della propria clientela ed assicurando il relativo soddisfo in tempi brevi;
tuttavia, nonostante tali rassicurazioni, il pagamento non veniva eseguito. .
Assumeva, dunque, la strumentalità dell'avversa opposizione, contestando in primo luogo,
l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente. Al riguardo, precisava che la aveva omesso di considerare che l'obbligazione pecuniaria Controparte_1 dedotta in giudizio era sorta al momento dell'accettazione della proposta contrattuale, ossia con l'evasione degli ordini sottesi alle forniture, e che pertanto il perfezionamento dell'obbligazione era avvenuto presso la sede della creditrice, sita in Sonnino (LT).
In ogni caso, l'obbligazione dedotta in giudizio doveva qualificarsi come “portable” ex art. 1182 co.3 c.c., e, pertanto, doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, coincidente con la sua sede legale, talché la competenza era innegabilmente del Tribunale adito ex art. 20 c.p.c.
Nel merito, evidenziava che la comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 20.09.2017, non disconosciuta dalla controparte, integrava gli estremi di un riconoscimento di debito, giacché con tale comunicazione la aveva fornito ampie Controparte_1 rassicurazioni sul saldo integrale dell'importo dovuto. Quanto alla valenza della fattura nel rito monitorio, sosteneva l'idoneità e la sufficienza della stessa, unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili, alla concessione del decreto ingiuntivo, sostenendo peraltro che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo erano accompagnatorie e non differite, ossia viaggiavano con la merce e quindi recavano la sottoscrizione del vettore e/o del destinatario, con ogni conseguenza in ordine alla loro valenza probatoria privilegiata, tanto nel rito monitorio quanto in quello a cognizione piena. Inoltre, in merito al richiamo da parte dell'opponente all'art. 62 del pagina 4 di 11 D.L. n°1/2012, evidenziava come tale disposizione, al comma 3, contenesse tutt'altra previsione, statuendo che “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente sul quantum della pretesa creditoria, ritenuta – solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – eccessivamente onerosa e comunque generica, poiché priva di indicazione dei criteri di determinazione del giusto prezzo. Peraltro, la debitrice aveva riconosciuto integralmente il proprio debito già in data 20.09.2017, in misura coincidente con la somma ingiunta. In ogni caso, il credito azionato non presentava alcun profilo di genericità o indeterminatezza, risultando, al contrario, pienamente circostanziato e documentato. I documenti di trasporto versati in atti, infatti, recavano tutte le indicazioni necessarie ai fini dell'identificazione della merce consegnata, ovverosia il codice prodotto, il numero di lotto, la descrizione dell'articolo, l'unità di misura, la quantità, il prezzo, la percentuale di scontistica applicata, l'importo dovuto ed l'aliquota IVA. Ad ogni buon conto, soggiungeva che qualsivoglia reclamo avrebbe dovuto essere proposto contestualmente alla ricezione della merce e non a distanza di tre anni dalla consegna dei prodotti, nel tentativo di procrastinare ulteriormente il pagamento dovuto.
La rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale, previa declaratoria della propria competenza e concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale rigettare l'avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare il D.I. Tribunale di Latina n°1292/2019 e condannare l' in persona dell'Amm.re Controparte_1
l.r.p.t. , al pagamento di euro 12.811,97= in favore della Controparte_2 [...] oltre interessi ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. e spese liquidate in monitorio;
in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, condannare
l' in persona dell'Amm.re l.r.p.t. Della Porta , al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della dell'importo ritenuto di diritto all'esito Parte_1 dell'istruttoria oltre interessi ex D.Lgs.231/02 e s.m.i.; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M.55/2014 e s.m.i.”.
pagina 5 di 11 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta e l'espletamento della prova per testi, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.07.2025.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla
[...]
Controparte_1
Sul punto, giova premettere che nel caso in esame trova applicazione l'art. 20 c.p.c., il quale, con riferimento alle cause relative a diritti di obbligazione, prevede che è “anche” competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, individuando un foro facoltativo che si aggiunge al foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.. La facoltatività del foro previsto dall'art. 20 c.p.c. implica che spetta all'attore, a propria scelta, individuare il giudice dinanzi al quale radicare la controversia;
inoltre, i due fori individuati dall'art. 20, oltre che concorrenti con il foro generale, sono, altresì, concorrenti tra loro, essendo facoltà dell'attore decidere se adire il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione (c.d. forum contractus) ovvero il giudice del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis). Ne deriva che il convenuto che intenda sollevare eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., ha l'onere nella comparsa di risposta non solo di individuare il giudice ritenuto competente, ma altresì – a pena di inammissibilità dell'eccezione – di contestare specificatamente la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore.
In altri termini, l'eccipiente ha, secondo il principio generale dettato in tema di onere della prova, il dovere della contestazione, che non si esaurisce nel criticare genericamente la competenza del giudice adito, anche se questa è supportata dall'indicazione del giudice ritenuto competente, ma ha l'obbligo di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto, e cioè in relazione ai criteri di collegamento di cui agli articoli 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), 19 c.p.c.
(foro generale delle persone giuridiche) e quello di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relativi a diritti di obbligazione).
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art.
38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo
pagina 6 di 11 di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” (Cass. Civ.,
Sez. III, 18.06.2019, n. 16284).
Ne consegue che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta, e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza. (Cass. Civ., Sez. III, 09.06.2003, n. 9192)
Oltretutto, la giurisprudenza ha avuto modo altresì di precisare che “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 7.8.2018, n. 20597). Da ultimo, nel caso in cui detta eccezione sia proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato accoglimento della stessa comporta che debba ritenersi definitivamente radicata la competenza del giudice adito in via monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 28.1.2022, n. 2548).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha omesso l'indicazione di tutti i possibili criteri di collegamento, limitandosi ad affermare che il foro competente coincidere con quello di Nocera
Inferiore, quale sede dell'ingiunta. Tuttavia, non è stato svolto alcun riferimento ai criteri di cui
19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), con particolare riferimento all'esistenza di sedi secondarie o stabilimenti della società; parimenti, è stato omesso ogni richiamo al disposto di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione), con particolare riguardo al luogo di insorgenza dell'obbligazione, essendosi l'opponente limitata a sostenere che la consegna dei prodotti doveva effettuarsi presso la sede della società. Alla luce di tali omissioni,
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente deve essere rigettata, con conseguente conferma della competenza del Tribunale adito in via monitoria dalla parte opposta.
pagina 7 di 11 Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per motivi di seguito esposti.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
Nel caso di specie, parte opposta ha adeguatamente provato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo allegato né dimostrato in giudizio l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Risulta, infatti, documentalmente provato che la abbia regolarmente Parte_1 effettuato le forniture per le quali ha richiesto il pagamento in via monitoria.
In particolare, assume rilievo dirimente la comunicazione inoltrata in data 20.09.2017, a mezzo posta elettronica certificata, dalla in risposta alla diffida di Controparte_1 pagamento trasmessa dall'opposta, del seguente tenore: “Buongiorno Avv. Ruggeri, prendendo atto della Vs. comunicazione in allegato e scusandoci per tutti gli inconvenienti che stiamo causando al Vs. cliente, ma purtroppo siamo costretti a posticipare il pagamento di quanto dovuto per cause di entrate monetarie non percepite a ns. volta da altri nostri clienti. Pertanto, ad oggi, visto che le situazioni si stanno evolvendo in maniera positiva, possiamo comunicarVi che per l'inizio del mese di ottobre provvederemo al relativo pagamento” (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, è bene precisare che il messaggio di posta elettronica – c.d. email - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 27.10.2021, n.30186). Nel caso di specie, la predetta missiva – con la quale l'odierna opponente ha espressamente riconosciuto la propria qualità di debitrice delle somme intimate, rappresentando unicamente un ritardo nel pagina 8 di 11 pagamento del dovuto – non è mai stata oggetto di contestazione o di disconoscimento nel corso del presente giudizio. Pertanto, essa costituisce piena prova dei fatti in essa rappresentati, integrando un riconoscimento di debito idoneo a fondare la pretesa creditoria azionata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. Invero, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cfr., ex multis, Cass., Sez. U, 16.03.2023, n. 7682). La ricognizione di debito, quindi, se da un lato esonera il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, dall'altro non preclude al debitore di fornire la prova contraria, dimostrando l'insussistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto di credito.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, in conformità ai principi suesposti, la suddetta produzione documentale esaurisce l'onere probatorio gravante sulla dovendo Parte_1 reputarsi dimostrata l'esistenza del rapporto fondamentale in forza del quale è stato azionato il credito oggetto di causa. Peraltro, la società opposta ha comunque fornito in giudizio ulteriori prove dell'esistenza del rapporto tra le parti e dell'avvenuta fornitura dei prodotti, come dimostrato dalle fatture accompagnatorie e dalle note di credito emesse dalla società opposta (cfr. doc.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta), che non solo trovano riscontro negli estratti notarili delle scritturi contabili della società (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta), ma che, almeno in parte, risultano sottoscritte dal destinatario, con firma mai disconosciuta nel presente giudizio, e/o dal vettore. Dette fatture, anch'esse mai disconosciute, riportano inoltre la tipologia, la quantità ed il prezzo della merce consegnata. A ulteriore supporto dell'avvenuta fornitura della merce per cui è giudizio, rilevano le dichiarazioni rese dalle due società di trasporto, EF TA S.p.a. e Trasporti Fontana s.r.l., le quali – pur non essendo più in possesso dei relativi documenti di trasporto –ricostruivano e confermavano, sulla base dei propri registri interni e sistemi informatici, le consegne di merce effettuate presso la sede dell'opponente (cfr. doc. 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. depositata dall'opposta).
Nello stesso senso depongono, poi, le risultanze della prova testimoniale espletata. In particolare, il teste , impiegato contabile presso la società opposta, riferiva che “la Testimone_1
Trasporti Fontana era uno dei nostri due vettori, io posso solo riferire di aver contabilizzato le fatture che mi vengono mostrare”, mentre il teste titolare della Fontana Testimone_2
pagina 9 di 11 Trasporti, rappresentava che: “con la mia ditta effettuiamo tutti i trasporti da Sonnino alla
Campania, quale secondo vettore dopo la Logistica Del Fresco, a volte subappaltiamo parzialmente la consegna ad un terzo vettore;
delle fatture che mi vengono mostrate sono in grado di riconoscere le firma dell'autista soltanto nella fatture n. 9681 del 15.07.2017 a firma di mio fratello e la n. 8969 del 11.07.2017 firmata da me, credo che anche le Persona_1 altre fatture siano state consegnate da miei autisti tuttavia non sono in grado di individuarne i nominativi dalle sigle” precisando altresì che “non mi risulta che ci siano mai pervenute contestazioni sulla consegna/mancata consegna di merce da parte della Controparte_1
.
[...]
Di contro, la società opponente non ha fornito in giudizio prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, essendosi limitata a generiche contestazioni in ordine al valore probatorio delle fatture, alla presunta violazione della normativa di cui all'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, o in relazione ad una solo dedotta eccesiva onerosità della prestazione. Tuttavia, tali eccezioni sono rimaste del tutto sfornite di riscontri probatori e non sono state nemmeno accompagnate dalla formulazione di alcun mezzo istruttorio volto a dimostrarne la fondatezza.
Per tutti i motivi sopra esposti, quindi, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1292/2019 emesso dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 11 Latina, 15 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5617/2019
All'udienza del 15 luglio 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Valentina Mora in sostituzione dell'avv. Ruggeri Leonardo;
Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mora si riporta alle note conclusive depositate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5617/2019 promossa da:
(P.I. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Grazia Ranucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera
Inferiore (SA), Via Correale n.48, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Leonardo Ruggeri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Via Pontinia n. 8, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio la proponendo opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. Parte_1
1292/2019 emesso dal Tribunale di Latina con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di euro 12.811,97, oltre interessi moratori e Parte_1 spese di procedura. A sostegno dell'opposizione, eccepiva in primo luogo l'incompetenza territoriale del Giudice adito in via monitoria in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, sia, quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., sia perché la consegna di prodotti pagina 2 di 11 alimentari doveva effettuarsi presso la sua sede, sita appunto in Nocera Inferiore. Nel merito, deduceva l'infondatezza del credito azionato, sostenendo l'inidoneità delle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo ad assurgere a prova nel giudizio di opposizione e precisando che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto per la fornitura dei prodotti portati dalle fatture contestate, né risultavano ordini o proposte contrattuali, con conseguente onere per l'opposta di provare di aver svolto le prestazioni di cui chiedeva il pagamento.
Evidenziava, altresì, inoltre, che la normativa in materia imponeva la stipulazione di un accordo scritto tra le parti anteriormente o, al più, contestualmente alla cessione delle merci, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto: durata, ove prevista, quantità e tipologia dei prodotti agricoli o alimentari ceduti, prezzo, termini e modalità di consegna e di pagamento. Sottolineava, quindi, che l'emissione di una fattura successiva non risultava idonea a sanare il vizio originario, giacché l'intesa scritta su tutti gli elementi essenziali del contratto doveva precedere o accompagnare la consegna dei prodotti. L'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, pur ammettendo una certa semplificazione nella formalizzazione dell'accordo, consentendo che i requisiti essenziali potessero risultare da una pluralità di documenti (es. listino, ordine, DDT), non permetteva un perfezionamento “a posteriori” dell'intesa contrattuale. Precisava, inoltre, che la cessione della merce era stata frazionata in una pluralità di momenti distinti, deducendo che in tale ipotesi la fattura poteva essere legittimamente emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese. L'opponente contestava altresì il quantum della pretesa, perché eccessivamente onerosa e comunque non rispondente ai listini/prezzari in uso commerciale, rappresentando che il credito ex adverso azionato risultava individuato in maniera generica e senza alcuna indicazione ai parametri di riferimento.
La rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Parte_2
Tribunale adito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1-In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di LATINA dichiarando territorialmente competente il Tribunale di NOCERA INFERIORE, e per l'effetto revocare, annullare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo;
2- Nel merito annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo in quanto la richiesta monitoria è carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
3-Condannare, altresì, parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione”.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto esposto nell'atto di Parte_1 citazione ed esponendo di aver fornito all'opponente prodotti lattiero-caseari per euro 12.878,02, come da giuste fatture scadute ed insolute nn. 7100/2017, 7189/2017, 7282/2017, 7463/2017,
7541/2017, 7629/2017, 7736/2017, 7894/2017, 7987/2017, 8100/2017, 8232/2017, 8280/2017,
8398/2017, 8547/2017, 8645/2017, 8732/2017, 8884/2017, 8969/2017, 9091/2017, 9223/2017,
9312/2017, 9431/2017, 9573/2017, 9681/2017; precisava che, a parziale rettifica del predetto credito, emetteva le note di credito nn.166/2017 e 168/2017 per euro 66,05, con ciò restando creditrice nei confronti della per euro 12.811,97. A fronte di detta Controparte_1 morosità, in data 12.09.2017 inviava diffida di pagamento cui la debitrice rispondeva con pec del
20.09.2017, senza contestare la debenza della somma richiesta, motivando i ritardi nei pagamenti quale conseguenza degli insoluti della propria clientela ed assicurando il relativo soddisfo in tempi brevi;
tuttavia, nonostante tali rassicurazioni, il pagamento non veniva eseguito. .
Assumeva, dunque, la strumentalità dell'avversa opposizione, contestando in primo luogo,
l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente. Al riguardo, precisava che la aveva omesso di considerare che l'obbligazione pecuniaria Controparte_1 dedotta in giudizio era sorta al momento dell'accettazione della proposta contrattuale, ossia con l'evasione degli ordini sottesi alle forniture, e che pertanto il perfezionamento dell'obbligazione era avvenuto presso la sede della creditrice, sita in Sonnino (LT).
In ogni caso, l'obbligazione dedotta in giudizio doveva qualificarsi come “portable” ex art. 1182 co.3 c.c., e, pertanto, doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, coincidente con la sua sede legale, talché la competenza era innegabilmente del Tribunale adito ex art. 20 c.p.c.
Nel merito, evidenziava che la comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 20.09.2017, non disconosciuta dalla controparte, integrava gli estremi di un riconoscimento di debito, giacché con tale comunicazione la aveva fornito ampie Controparte_1 rassicurazioni sul saldo integrale dell'importo dovuto. Quanto alla valenza della fattura nel rito monitorio, sosteneva l'idoneità e la sufficienza della stessa, unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili, alla concessione del decreto ingiuntivo, sostenendo peraltro che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo erano accompagnatorie e non differite, ossia viaggiavano con la merce e quindi recavano la sottoscrizione del vettore e/o del destinatario, con ogni conseguenza in ordine alla loro valenza probatoria privilegiata, tanto nel rito monitorio quanto in quello a cognizione piena. Inoltre, in merito al richiamo da parte dell'opponente all'art. 62 del pagina 4 di 11 D.L. n°1/2012, evidenziava come tale disposizione, al comma 3, contenesse tutt'altra previsione, statuendo che “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente sul quantum della pretesa creditoria, ritenuta – solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – eccessivamente onerosa e comunque generica, poiché priva di indicazione dei criteri di determinazione del giusto prezzo. Peraltro, la debitrice aveva riconosciuto integralmente il proprio debito già in data 20.09.2017, in misura coincidente con la somma ingiunta. In ogni caso, il credito azionato non presentava alcun profilo di genericità o indeterminatezza, risultando, al contrario, pienamente circostanziato e documentato. I documenti di trasporto versati in atti, infatti, recavano tutte le indicazioni necessarie ai fini dell'identificazione della merce consegnata, ovverosia il codice prodotto, il numero di lotto, la descrizione dell'articolo, l'unità di misura, la quantità, il prezzo, la percentuale di scontistica applicata, l'importo dovuto ed l'aliquota IVA. Ad ogni buon conto, soggiungeva che qualsivoglia reclamo avrebbe dovuto essere proposto contestualmente alla ricezione della merce e non a distanza di tre anni dalla consegna dei prodotti, nel tentativo di procrastinare ulteriormente il pagamento dovuto.
La rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale, previa declaratoria della propria competenza e concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale rigettare l'avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare il D.I. Tribunale di Latina n°1292/2019 e condannare l' in persona dell'Amm.re Controparte_1
l.r.p.t. , al pagamento di euro 12.811,97= in favore della Controparte_2 [...] oltre interessi ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. e spese liquidate in monitorio;
in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, condannare
l' in persona dell'Amm.re l.r.p.t. Della Porta , al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della dell'importo ritenuto di diritto all'esito Parte_1 dell'istruttoria oltre interessi ex D.Lgs.231/02 e s.m.i.; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M.55/2014 e s.m.i.”.
pagina 5 di 11 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta e l'espletamento della prova per testi, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.07.2025.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla
[...]
Controparte_1
Sul punto, giova premettere che nel caso in esame trova applicazione l'art. 20 c.p.c., il quale, con riferimento alle cause relative a diritti di obbligazione, prevede che è “anche” competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, individuando un foro facoltativo che si aggiunge al foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.. La facoltatività del foro previsto dall'art. 20 c.p.c. implica che spetta all'attore, a propria scelta, individuare il giudice dinanzi al quale radicare la controversia;
inoltre, i due fori individuati dall'art. 20, oltre che concorrenti con il foro generale, sono, altresì, concorrenti tra loro, essendo facoltà dell'attore decidere se adire il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione (c.d. forum contractus) ovvero il giudice del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis). Ne deriva che il convenuto che intenda sollevare eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., ha l'onere nella comparsa di risposta non solo di individuare il giudice ritenuto competente, ma altresì – a pena di inammissibilità dell'eccezione – di contestare specificatamente la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore.
In altri termini, l'eccipiente ha, secondo il principio generale dettato in tema di onere della prova, il dovere della contestazione, che non si esaurisce nel criticare genericamente la competenza del giudice adito, anche se questa è supportata dall'indicazione del giudice ritenuto competente, ma ha l'obbligo di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto, e cioè in relazione ai criteri di collegamento di cui agli articoli 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), 19 c.p.c.
(foro generale delle persone giuridiche) e quello di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relativi a diritti di obbligazione).
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art.
38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo
pagina 6 di 11 di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” (Cass. Civ.,
Sez. III, 18.06.2019, n. 16284).
Ne consegue che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta, e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza. (Cass. Civ., Sez. III, 09.06.2003, n. 9192)
Oltretutto, la giurisprudenza ha avuto modo altresì di precisare che “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 7.8.2018, n. 20597). Da ultimo, nel caso in cui detta eccezione sia proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato accoglimento della stessa comporta che debba ritenersi definitivamente radicata la competenza del giudice adito in via monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 28.1.2022, n. 2548).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha omesso l'indicazione di tutti i possibili criteri di collegamento, limitandosi ad affermare che il foro competente coincidere con quello di Nocera
Inferiore, quale sede dell'ingiunta. Tuttavia, non è stato svolto alcun riferimento ai criteri di cui
19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), con particolare riferimento all'esistenza di sedi secondarie o stabilimenti della società; parimenti, è stato omesso ogni richiamo al disposto di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione), con particolare riguardo al luogo di insorgenza dell'obbligazione, essendosi l'opponente limitata a sostenere che la consegna dei prodotti doveva effettuarsi presso la sede della società. Alla luce di tali omissioni,
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente deve essere rigettata, con conseguente conferma della competenza del Tribunale adito in via monitoria dalla parte opposta.
pagina 7 di 11 Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per motivi di seguito esposti.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
Nel caso di specie, parte opposta ha adeguatamente provato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo allegato né dimostrato in giudizio l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Risulta, infatti, documentalmente provato che la abbia regolarmente Parte_1 effettuato le forniture per le quali ha richiesto il pagamento in via monitoria.
In particolare, assume rilievo dirimente la comunicazione inoltrata in data 20.09.2017, a mezzo posta elettronica certificata, dalla in risposta alla diffida di Controparte_1 pagamento trasmessa dall'opposta, del seguente tenore: “Buongiorno Avv. Ruggeri, prendendo atto della Vs. comunicazione in allegato e scusandoci per tutti gli inconvenienti che stiamo causando al Vs. cliente, ma purtroppo siamo costretti a posticipare il pagamento di quanto dovuto per cause di entrate monetarie non percepite a ns. volta da altri nostri clienti. Pertanto, ad oggi, visto che le situazioni si stanno evolvendo in maniera positiva, possiamo comunicarVi che per l'inizio del mese di ottobre provvederemo al relativo pagamento” (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, è bene precisare che il messaggio di posta elettronica – c.d. email - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 27.10.2021, n.30186). Nel caso di specie, la predetta missiva – con la quale l'odierna opponente ha espressamente riconosciuto la propria qualità di debitrice delle somme intimate, rappresentando unicamente un ritardo nel pagina 8 di 11 pagamento del dovuto – non è mai stata oggetto di contestazione o di disconoscimento nel corso del presente giudizio. Pertanto, essa costituisce piena prova dei fatti in essa rappresentati, integrando un riconoscimento di debito idoneo a fondare la pretesa creditoria azionata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. Invero, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cfr., ex multis, Cass., Sez. U, 16.03.2023, n. 7682). La ricognizione di debito, quindi, se da un lato esonera il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, dall'altro non preclude al debitore di fornire la prova contraria, dimostrando l'insussistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto di credito.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, in conformità ai principi suesposti, la suddetta produzione documentale esaurisce l'onere probatorio gravante sulla dovendo Parte_1 reputarsi dimostrata l'esistenza del rapporto fondamentale in forza del quale è stato azionato il credito oggetto di causa. Peraltro, la società opposta ha comunque fornito in giudizio ulteriori prove dell'esistenza del rapporto tra le parti e dell'avvenuta fornitura dei prodotti, come dimostrato dalle fatture accompagnatorie e dalle note di credito emesse dalla società opposta (cfr. doc.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta), che non solo trovano riscontro negli estratti notarili delle scritturi contabili della società (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta), ma che, almeno in parte, risultano sottoscritte dal destinatario, con firma mai disconosciuta nel presente giudizio, e/o dal vettore. Dette fatture, anch'esse mai disconosciute, riportano inoltre la tipologia, la quantità ed il prezzo della merce consegnata. A ulteriore supporto dell'avvenuta fornitura della merce per cui è giudizio, rilevano le dichiarazioni rese dalle due società di trasporto, EF TA S.p.a. e Trasporti Fontana s.r.l., le quali – pur non essendo più in possesso dei relativi documenti di trasporto –ricostruivano e confermavano, sulla base dei propri registri interni e sistemi informatici, le consegne di merce effettuate presso la sede dell'opponente (cfr. doc. 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. depositata dall'opposta).
Nello stesso senso depongono, poi, le risultanze della prova testimoniale espletata. In particolare, il teste , impiegato contabile presso la società opposta, riferiva che “la Testimone_1
Trasporti Fontana era uno dei nostri due vettori, io posso solo riferire di aver contabilizzato le fatture che mi vengono mostrare”, mentre il teste titolare della Fontana Testimone_2
pagina 9 di 11 Trasporti, rappresentava che: “con la mia ditta effettuiamo tutti i trasporti da Sonnino alla
Campania, quale secondo vettore dopo la Logistica Del Fresco, a volte subappaltiamo parzialmente la consegna ad un terzo vettore;
delle fatture che mi vengono mostrate sono in grado di riconoscere le firma dell'autista soltanto nella fatture n. 9681 del 15.07.2017 a firma di mio fratello e la n. 8969 del 11.07.2017 firmata da me, credo che anche le Persona_1 altre fatture siano state consegnate da miei autisti tuttavia non sono in grado di individuarne i nominativi dalle sigle” precisando altresì che “non mi risulta che ci siano mai pervenute contestazioni sulla consegna/mancata consegna di merce da parte della Controparte_1
.
[...]
Di contro, la società opponente non ha fornito in giudizio prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, essendosi limitata a generiche contestazioni in ordine al valore probatorio delle fatture, alla presunta violazione della normativa di cui all'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, o in relazione ad una solo dedotta eccesiva onerosità della prestazione. Tuttavia, tali eccezioni sono rimaste del tutto sfornite di riscontri probatori e non sono state nemmeno accompagnate dalla formulazione di alcun mezzo istruttorio volto a dimostrarne la fondatezza.
Per tutti i motivi sopra esposti, quindi, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1292/2019 emesso dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 11 Latina, 15 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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