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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/10/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.271/2023
Oggi 01/10/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Cenci in collegamento da remoto;
per la parte resistente il dott. in presenza. CP_1
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Cenci si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il dott. si riporta agli atti di causa ed in particolare alle osservazioni del CP_1
proprio CTP.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ST, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 271/2023 R.L. promossa da
( ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso agli Avv.ti Giancarlo Moro, Lucia Rupolo ed Alberto Bosdachin;
ricorrente contro
Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di ST;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in narrativa, condannarsi la
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trie- ste, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, (c.f.
), con sede legale in ST, via Von Bruck n. 3, al P.IVA_1
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti dal signor in Pt_1
relazione alla pato-logia per cui è causa, da quantificarsi in complessivi €
750.144,00, al lordo della rendita erogata al ricorrente dall' ai sensi CP_3
2 dell'art. 13 D. Lgs. 38/00, oltre interessi di legge dalla insorgenza della malattia al saldo o nella eventuale di-versa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre ad inte-ressi e rivalutazione monetaria dalla insorgenza della malattia al saldo;
condan-narsi infine l'Autorità convenuta alla rifusione delle spese sostenute per la con-sulenza medico- legale dal sig. pari ad € 366,00. Con rifusione del contributo Pt_1
unificato a favore del ricorrente, e con condanna al pagamento di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'Autorità Portuale di ST o, comunque, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, ridurre al giusto e al dovuto l'entità del risarcimento, anche alla luce delle provvidenze erogate al sig. ricorrente dall' . Spese rifuse”. CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.5.2023, Parte_2
adiva il Giudice del Lavoro di ST, esponendo che dall'8.10.1980 al
30.4.1990 aveva prestato la propria attività lavorativa presso la Compagnia
Portuale – Sbarco Imbarco Merci Varie, poi confluita nella Compagnia
Unica Lavoratori Portuali, e che nel corso di tale periodo aveva svolto mansioni di impiegato tecnico responsabile del Centro Elaborazioni Dati della Compagnia Portuale.
2. Nel corso della primavera del 2022 aveva iniziato ad avvertire episodi di dispnea che lo avevano indotto a sottoporsi a controlli, ed all'esito di questi, in data 17.6.2022 gli era stato diagnosticato un mesotelioma epitelioide, patologia della quale l' aveva riconosciuto la natura professionale con CP_3
costituzione della relativa rendita, mettendola in relazione all'attività lavorativa svolta presso il Porto di ST.
3 3. Sosteneva il ricorrente che la convenuta Autorità Portuale doveva considerarsi successore universale dell'Ente Autonomo del Porto di ST,
a sua volta soggetto risultante dalla trasformazione dell'ente “Magazzini
Generali di ST” e che pur non essendo datore di lavoro diretto era stata convenuta in quanto la stessa aveva detenuto senz'altro il dominio dei fattori produttivi relativamente allo svolgimento dei servizi e delle operazioni portuali relative allo stoccaggio delle merci, e alle attività di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro. Del resto, ogni singolo dettaglio sia dell'attività amministrativa svolta dal sig. sia dell'attività di Pt_1
movimentazione merci svolta dai suoi colleghi, era stata assoggettata a regolamentazione e direttive dell'Ente Autonomo Porto di ST (già
Magazzini Generali di ST) direttamente o tramite l'Ufficio del Lavoro
Portuale.
4. In ordine all'asserita esposizione ad amianto, descriveva lo svolgimento della sua attività lavorativa ed esponeva diversi elementi di fatto in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro, allegando documentazione proveniente da altri procedimenti civili e penali aventi oggetto analogo, precisando altresì con quali modalità ed in quali occasioni lo svolgimento delle mansioni amministrative assegnategli lo aveva portato ad entrare in contatto con l'amianto, diffusamente presente nel porto di ST.
5. Deduceva la sussistenza del nesso di causalità tra la sua malattia e l'esposizione ad amianto e sottolineava la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte della convenuta, nonché della normativa speciale in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, argomentando in ordine alla sussistenza già negli anni di rilevanza per la causa, della consapevolezza in ambito scientifico e legislativo in ordine alla pericolosità dell'amianto.
6. Provvedeva infine alla quantificazione della richiesta risarcitoria, inerente ai danni non patrimoniali, ed in particolare al danno biologico differenziale e ai
4 danni non patrimoniali di natura complementare nella loro accezione latamente morale/esistenziale.
7. Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta, la quale in via preliminare eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva, rilevando che il ricorrente era un lavoratore della Compagnia Portuale che aveva sempre e soltanto operato per conto e nell'esclusivo interesse della Compagnia medesima, non essendo mai stato avviato alla movimentazione merci o al facchinaggio nell'interesse del distinto e autonomo Ente Porto o Autorità
Portuale. Conseguentemente l'unico soggetto in tesi eventualmente responsabile non poteva che essere la Compagnia Portuale medesima, la quale, in qualità di datore di lavoro aveva l'obbligo di adottare tutte le necessarie cautele idonee ad impedire che indumenti od oggetti contaminati potessero varcare la soglia dei propri uffici.
8. Deduceva inoltre la convenuta, l'inesistenza di un preciso obbligo di garanzia e di una legge scientifica di copertura al tempo dei fatti, in ragione delle limitate conoscenze scientifiche all'epoca rinvenibili, rilevando che l'amianto, fino al 1992, era ancora considerato come un materiale di sicurezza. Solo dal 1992, con la legge n. 257/92, era stata riconosciuta ufficialmente la pericolosità dell'amianto, avendo tale legge prescritto il divieto di estrazione, produzione ed impiego dello stesso.
9. Rilevato che prima di lavorare presso la Compagnia Portuale, il ricorrente ha svolto le mansioni lavorative che con ogni probabilità avevano comportato l'esposizione a fibre di amianto, contestava la sussistenza del nesso di causalità, il ricorrere dell'elemento soggettivo e la quantificazione del danno.
10. Con memoria difensiva del 2.7.2024, si costituiva in giudizio
[...]
quale figlio ed unico erede dell'originario ricorrente, Parte_1
evidenziando che il padre era deceduto.
5 11. La causa veniva istruita con l'acquisizione di documentazione, l'escussione di testimoni ed il conferimento di incarico al CTU, per essere poi decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
13. L'Autorità Portuale ha eccepito la carenza di propria legittimazione passiva in ordine all'oggetto del contendere, in quanto il potere datoriale sul defunto sarebbe stato esercitato dalla Compagnia Portuale, che ha gestito direttamente e in autonomia il rapporto di lavoro con piena soggettività giuridica e, conseguentemente, avrebbe natura di datore di lavoro nei confronti dei soci lavoratori.
14. La prospettazione fattuale e giuridica offerta dalla resistente non è condivisibile.
15. Va difatti evidenziato che la responsabilità ex art. 2087 c.c., nei casi nei quali l'attività lavorativa si svolga in un ambiente caratterizzato da fattori produttivi nella totale disponibilità di soggetto terzo, va attribuita anche a tale ultimo soggetto oltre che al formale datore di lavoro. Nelle ipotesi nelle quali l'attività lavorativa sia prestata nell'ambito di un appalto, la responsabilità ex art. 2087 c.c. si estende anche al committente "laddove, riservandosi i poteri tecnico organizzativi sull' opera da eseguire, si sia reso in concreto garante della vigilanza relativa alla misure da adottare a tutela dei lavoratori, anche se non dipendenti da lui" (Cass.5893/2016; v. altresì
Cass. 1146/2015, Cass. 17092/2012; Cass. 22818/2009).
16. Nel caso di specie l'allora Ente Autonomo del Porto deteneva senz'altro il dominio dei fattori produttivi relativamente allo svolgimento dei servizi e delle operazioni portuali relative allo stoccaggio delle merci, e alle attività di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro. L'assunto in questione trova
6 fondamento, oltre che nella mancanza di una contestazione specifica, da parte della convenuta, delle circostanze allegate nel ricorso alle pagine 8, 9 e
10, dal fatto che la questione è stata numerose volte affrontata da questo
Tribunale e risolta sempre in modo favorevole a parte ricorrente. Con sentenza nr. 42/2021, il Tribunale di ST – Giudice del Lavoro ha affermato, in caso similare a quello in esame, il ricorrere della responsabilità ex art. 2087 c.c. dell'Autorità Portuale in quanto: “Dalla relazione IS datata 11 aprile 2006 (doc. 21 del ricorso), si evince che la materia della sicurezza del lavoro era disciplinata, per quanto in argomento, da un regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro portuale redatto
l'1 marzo 1972 dall'allora Presidente dell'Ente Autonomo Porto di ST.
Dal verbale di S.I.T. rilasciate il 24 marzo 2006 dal sig. allo CP_4
IS di ST (doc. 25 del ricorso) emerge che l'organizzazione dell'attività era effettuata dall'Ente Porto, il quale aveva un ufficio programmazione cui pervenivano le richieste dei diversi lavori da svolgere.
Tale ufficio poi, in funzione del personale disponibile e delle competenze, distribuiva il lavoro tra le diverse Compagnie. Ha riferito sempre il CP_4
che per l'organizzazione pratica del lavoro, l'Ente Porto aveva una propria struttura, l'Ufficio del Lavoro Portuale, che, sulla base del Decreto
“Ciano” del 1931 svolgeva i compiti di autorità di autorizzazione, vigilanza
e controllo su tutte le Compagnie Portuali, anche in funzione dell'organizzazione e sicurezza del lavoro. Dalla relazione della Compagnia
Portuale di ST indirizzata allo IS di ST in data 23 marzo 2006
(doc. 27 allegato al ricorso), emerge che “sino al 1994 le compagnie non erano datrici di lavoro dei soci, ma semplicemente soggetti preposti per legge all'avviamento presso l'una o l'altra impresa richiedente, la quale era la datrice di lavoro, nella particolare situazione di ST, sempre fino al
1994 datore di lavoro era, in via esclusiva, l'Azienda Magazzini Generali (v.
7 c.d. decreto Ciano), poi denominata Ente Autonomo del Porto di ST
(ora A.P.T.); in quanto datore di lavoro l'Ente Porto era altresì il soggetto responsabile della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Sempre all'Ente Porto, attraverso l'Ufficio del Lavoro Portuale che ad esso faceva ca-po, ed in particolare al Servizio Sicurezza dell'Ufficio del Lavoro
Portuale, competeva la predisposizione delle misure di sicurezza e prevenzione e la vigilanza sulla loro attuazione”.
17. Statuendo in ordine a vicenda similare verificatasi presso il porto di Venezia la Cassazione ha affermato che "nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia unico soggetto dotato di caratteristiche impren-ditoriali era l'Autorità Portuale e questo elemento serve a ricondurre a tale soggetto
l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex art. 2087 c.c. indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori, che eseguono la propria attività in un contesto nel quale una sola è la figura imprenditoriale di preminenza. Tale decisione, oltreché congruamente motivata in fatto, risulta conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui "l'art.
2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore
l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire" (Cass. 17092/2012).
18. Pare allo scrivente che, per quanto allegato, la situazione nel Porto di ST non fosse dissimile, attesa l'inconsistenza imprenditoriale delle compagnie che avviavano al lavoro i portuali, non potendosi pertanto dubitare del fatto
8 che l'allora Ente Autonomo avesse assunto una posizione di garanzia quanto alla tutela della salute dei lavoratori.
19. Sempre eccependo nel caso di specie la carenza di propria legittimazione passiva, la resistente ha affermato che interpretando l'art. 20, V comma, della lg. n. 84/1994 alla luce del principio di ragionevolezza si rileva che la cessazione delle organizzazioni portuali non ha comportato il trasferimento di tutti i rapporti in capo alle Autorità Portuali, bensì vi è stato il solo trasferimento dei rapporti compatibili con la mission amministrativa dell'Ente regolatore e amministratore. I rapporti residuali dovrebbero considerarsi estinti ovvero trasferiti in capo ai soggetti i quali, a decorrere dall'entrata in vigore della lg. n. 84/1994, è stata affidata l'operatività portuale (art. 16 e 18 lg. n. 84/1994).
20. L'assunto è infondato e poggia su argomentazioni non condivisibili.
21. Non vi dubbio sul fatto che l'attuale resistente sia successore universale dell'ente Magazzini Generali di ST, poi divenuto Ente Autonomo del
Porto di ST e, infine trasformatosi in Autorità Portuale di ST con l'entrata in vigore della L. 84/94, ed ora Autorità di Sistema Portuale per il
Mare Adriatico Orientale porto di ST. La l. 84/94, all'art. 6 e all'art. 20 co. 5 ha stabilito “le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti
e in tutti i rapporti in corso”. Tale norma comporta una successione a titolo universale nei rapporti obbligatori, ed in assenza di previsioni specifiche tale successione è da ritenersi senza i limiti e le eccezioni prospettate dalla resistente.
22. Passando alla trattazione del merito della domanda, va detto che la stessa è fondata e va accolta.
23. Nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che
9 “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
24. Ebbene, ritiene lo scrivente che parte ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa del defunto in un ambiente di lavoro nocivo per la diffusa presenza di amianto.
25. Le mansioni svolte dal lavoratore deceduto e la sua presenza presso il porto di ST nonché la circostanza, determinante per l'esito del giudizio, delle numerose occasioni di contatto con l'amianto sono state confermate, nel corso dell'istruttoria, dai testi di parte ricorrente.
26. Il teste di parte ricorrente, , ha infatti dichiarato: “Conosco il Testimone_1
ricorrente dal 1984 circa, l'ho conosciuto presso la Compagnia Portuale di
ST. Dal 1979 al 1985 ho lavorato presso l'ufficio del personale della
Compagnia. Dal 1985 fino al 2009 ho lavorato presso il Centro di elaborazione dati della compagnia”. Sul capitolo 6: “Mi risulta che il ricorrente entrasse quotidianamente in contatto con gli operatori portuali.
Fino a metà degli anni 80 ciò accadeva nella sala chiamata, che era collocata in un atrio al piano inferiore del palazzo nel quale il Pt_1
svolgeva la sua attività lavorativa. Il passava da quell'atrio per Pt_1
andare nel suo ufficio. Un'altra occasione di contatto avveniva al bar al primo piano del circolo dei lavoratori portuali, ove il si recava per Pt_1
un caffè o anche per mangiare, il bar era sempre pieno di lavoratori.
Inoltre, i lavoratori si recavano dal più di qualche volta, per Pt_1
problematiche attinenti alla paga ed ai contributi”. Sul capitolo 8:
“Confermo la circostanza ed in particolare che gli indumenti di alcuni lavoratori erano spesso erano sporchi di polvere. In un primo periodo, risalente alla metà degli anni 80, il si è recato in porto ogni giorno Pt_1
10 per circa tre mesi, perché si doveva predisporre l'informatizzazione della chiamata dei lavoratori presso le sale predisposte all'interno dell'area portuale. In un periodo successivo definibile in un minimo di sei mesi ed in un massimo di un anno, il si è recato in porto circa una volta a Pt_1
settimana, per la risoluzione delle problematiche relative alla predetta informatizzazione. Successivamente il ha continuato a recarsi in Pt_1
porto saltuariamente quando sorgevano problematiche legate all'attività dei singoli operatori. Sul capitolo 14: “Confermo che le sale “chiamate terra”
e “chiamata bordo” erano di circa 20 mq. E' vero che le finestre non si aprivano, anche perché ad un metro di distanza passavano i camion”. Sul capitolo 15: “Confermo che le sale in questione erano gremite di lavoratori con indumenti di lavoro sporchi. Le sale erano collocate in uno stabile nel quale al piano terra c'era un ristorante ed al piano superiore c'erano gli spogliatoi dei lavoratori”. Sul capitolo 16: “So che il si recava Pt_1
nell'officina container ma non so a fare cosa.” Sul capitolo 17: “Confermo la circostanza, come ho detto il ristorante era collocato nello stesso stabile”.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Ho conosciuto il Testimone_2
ricorrente negli uffici della Compagnia Portuale alla fine degli anni 70, ed abbiamo lavorato insieme una decina d'anni. Io ero un amministrativo nell'Ufficio del Personale”. Sul capitolo 6, 7: “Posso confermare la circostanza. La compagnia aveva due chiamate, quella di terra e quella di mare. La chiamata per gli operatori di terra si svolgeva direttamente ai punti franchi, mentre la chiamata per gli operatori di mare avveniva presso
l'edificio della Compagnia Portuale, nell'atrio al piano terra. Il signor nel recarsi presso il suo ufficio incrociava frequentemente i Pt_1
lavoratori in chiamata che spesso avevano la tuta sporca. Sul capitolo 8:
“Confermo che i lavoratori in chiamata erano circa 200 o 300, forse anche di più”. Sul capitolo 9: “Confermo che il si recava al bar con i suoi Pt_1
11 colleghi. Il bar non era molto grande, era di circa 50 mq, e spesso lì si fermavano i lavoratori che non erano stati avviati alla chiamata”. Sul capitolo 10: “Presso il bar in questione venivano consumati anche dei panini, mentre per il pranzo ci si recava nel bar all'interno del porto”. Sul capitolo 11: “Mi risulta che il ricevesse i lavoratori portuali per Pt_1
avere delucidazioni sulla retribuzione”. Sul capitolo 12: “So che lui si è recato in porto nuovo, come analista programmatore, per un'attività di informatizzazione per tre o quattro mesi. Saltuariamente si recava anche in porto per sbloccare dei computer. Non so tuttavia dire nulla sulla frequenza.
E' probabile che si recasse presso le due sale “chiamata terra” e “chiamata bordo”, ma non ho conoscenza diretta. Sul capitolo 13: “Confermo la circostanza, ma non posso essere preciso sulla frequenza”. Sul capitolo 14:
“Confermo le dimensioni per conoscenza diretta. Forse in estate la finestra veniva aperta, lo escludo d'inverno, a causa della bora. ADR: “Confermo che la strada, dalla quale passavano i camion era molto vicina”. Sul capitolo 15: “Confermo che le sale in questione erano sempre gremite di lavoratori portuali”.
27. Alle prove formatesi nel presente giudizio devono poi essere aggiunte le risultanze documentali allegate al ricorso sull'inquinamento d'amianto in ambito portuale, ed in particolare si fa riferimento alla consulenza tecnica espletata in sede penale (doc. 33 ricorso), su incarico del Pubblico Ministero dott.ssa dal C.T. ing. esperto in Persona_1 Persona_2
materia di igiene del lavoro, nel proc. pen. n. 4244/13 R.G.N.R.. In tale elaborato si afferma che: “….il porto di ST è stato interessato da un massiccio transito di asbesto, sia in arrivo che in partenza, prevalentemente giunto via mare e ripartito via terra e, in quota minore, giunto via terra per ferrovia e ripartito via mare. Tale transito ha avuto luogo per lungo tempo con modalità convenzionale, che non implicava l'impiego dei container,
12 essendo stati questi ultimi introdotti a partire dagli anni Settanta ma utilizzati a pieno regime solo dai primi anni Ottanta”.
28. Va richiamato in questa sede il parere preliminare espresso dal Contarp il 16 dicembre 1997 in relazione alla esposizione ad amianto dei portuali (doc. 28 ricorso); in tale documento si legge: “l'Autorità Portuale di ST (ex Ente
Autonomo del Porto di ST) aveva il compito di richiedere per
l'esecuzione di qualsiasi operazione portuale, la prestazione di un numero adeguato di lavoratori della Compagnia Portuale di ST che, con organizzazione propria, procedevano alla manipolazione delle merci, alla quale una parte dei dipendenti propri (settori operativi) poteva partecipare con funzioni di controllo, contatura e pesatura dei colli (…). Essi prestavano la propria opera, oltre che nelle operazioni di carico, scarico e magazzinaggio, nella direzione e conduzione dei mezzi (gru) e nell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei locali di proprietà dell'Ente stesso. In relazione al movimento terrestre e marittimo dell'amianto grezzo e lavorato nel porto di ST dal 1960 ad oggi, l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro ha conosciuto profondi cambiamenti nell'arco di tempo considerato. (…) Dobbiamo innanzitutto distingue-re tra le varie operazioni svolte (…). Le attività portuali che esponevano al con- tatto di amianto erano lo scarico della stiva della nave, il posizionamento in terra ed il ricarico su automezzi che partivano direttamente dal porto. Una parte del carico poteva essere avviata a stoccaggio in magazzino per essere suc-cessivamente ricaricata su camion.”.
29. Nondimeno non si possono non considerare i numerosi verbali istruttori relativi ad altri procedimenti civili con analogo oggetto svoltisi dinanzi al
Tribunale di ST che parte ricorrente, a testimonianza e riprova di quali fossero le condizioni di lavoro in area portuale, ha allegato al ricorso (all. da
34 a 59), e dalle quali si evince che almeno fino a tutto il 1980, anno di
13 assunzione del lavoratore deceduto, l'amianto transitava per il porto di
ST in sacchi di juta, materiale soggetto a lacerazione e che dunque consentiva la dispersione del materiale nocivo. Solo fra il 1978 ed il 1980 vennero introdotti sacchi in cellophane più resistenti, ma l'introduzione fu graduale e non vennero completamente risolti i problemi di rottura dei sacchi
(SIT Businelli, SIT Veronesi, SIT Gustincich).
30. Inoltre, il rischio di dispersione dell'amianto nell'ambiente lavorativo non proveniva solo dalle operazioni di carico e scarico dell'amianto, ma anche dalla circostanza per la quale l'amianto era presente nelle strutture portuali, come precisato dalla stessa Autorità convenuta nella dichiarazione del
21.7.2000 (doc. 27), la quale ha sostanzialmente ammesso la nocività dell'ambiente lavorativo in questione affermando: “Si osserva, inoltre, che storicamente la presenza dell'amianto all'interno dell'area portuale era generalizzata. Per effetto delle proprietà chimico fisiche, si è favorito, nel corso degli anni un impiego massiccio del prodotto, sia nell'edilizia sia nei mezzi meccanici, quale materiale isolante e da attrito. Proprio per le intrinseche caratteristiche tecniche e del loro rapporto massa volume senza pari nell'industria se non in quella delle costruzioni navali, i mezzi portuali hanno avuto sempre considerevole consumo di tutti i materiali da attrito
(ferodi) costituiti da impasto ad alto contenuto di amianto. La loro usura comporta una considerevole dispersione nell'aria di fibre del prodotto, causando inquinamento da amianto in atmosfera. Inoltre tali mezzi erano dotati di considerevoli quantità di barriere termico isolanti che, stressate per le vibrazioni dei mezzi stessi, si disgregavano progressivamente portando nell'aria fibre aerodisperse del materiale pericoloso. Il tutto senza considerare la continua erosione dei materiali contenenti amianto dovuta al continuo irraggiamento solare, alle dispoersioni delle alte temperature prodotte dai motori, dagli argani”.
14 31. A tali inequivocabili risultanze vanno poi aggiunte quelle acquisite da questo
Tribunale nelle numerose sentenze (fra le tante sentenza n. 503/06; sentenza n. 1/2015; sentenza n. 263/17; sentenza n. 61/2020; sentenza 85/2020 fra le tante) emesse in ordine a casi analoghi a quello in trattazione, e nelle quali, invariabilmente, è stata accertata la nocività, negli anni 60, 70, 80 del secolo scorso, dell'ambiente lavorativo relativo al porto di ST per diffusa presenza di amianto.
32. Ebbene, quanto all'utilizzabilità nel processo civile di prove formate in altri procedimenti, si deve rammentare che l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di indizio, e prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (Cass. n. 28855/2008, Cass.
n. 4239/2008, Cass. n. 7767/2007, Cass. n. 8096/2006, Cass. n. 21115/2005,
Cass. n. 19457/2004, Cass. n. 11483/2004). Tali prove posso essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (cfr. Cass. n. 4186/2004, Cass. n. 7713/2002, Cass. n.
3102/2002, Cass. n. 6347/2000). L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale,
l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
5965/2004, Cass. n. 4666/2003), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove
15 atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001,
Cass. n. 12422/2000). Le prove atipiche elencate ai punti che precedono possono essere dunque utilizzate nel caso di specie in ragione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nr.1593/2017).
33. Quanto poi, all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi l'istruttoria ha fatto emergere elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori, in ragione delle condizioni in cui si svolgeva l'attività lavorativa presso le officine della resistente, così come descritte dai testi.
34. A tal proposito va ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L.
455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R.
1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la Corte di
Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di
16 predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto (Cass. 26590/2014).
35. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, il dott. ha rilevato, in Per_3
premessa, come l'insorgenza del mesotelioma può essere ricollegata anche all'inalazione di modesti quantitativi di asbesto: “Doveroso è tuttavia richiamare quanto riportato nella Consensus Conference di Helsinki del
1997 e nel relativo aggiornamento del 2014, ovvero che “i mesoteliomi possono verificarsi anche in casi con bassa esposizione all'amianto” e che
“Anche un'esposizione breve o di basso livello dovrebbe essere considerato sufficiente per ritenere il mesotelioma correlato al lavoro svolto”.
36. Inoltre, secondo il CTU: “anche il requisito dell'adeguata latenza temporale tra l'esposizione e l'insorgenza della patologia neoplastica riportato nel medesimo documento del 1997-2014 (“è necessario che sia trascorso un minimo di 10 anni dalla prima esposizione per attribuire il mesotelioma all'esposizione all'amianto, sebbene nella maggior parte dei casi il periodo di latenza sarà più lungo (e cioè nell'ordine di 30-40 anni)”) è, nel caso in esame, soddisfatto: nel caso del sig. la prima esposizione Pt_1
all'amianto risale, presumibilmente, al 1980 mentre il mesotelioma si è manifestato nel 2022”.
37. Il CTU ha dunque concluso rilevando che: “I dati di letteratura, l'anamnesi lavorativa ed il tempo di latenza tra la prima esposizione e la diagnosi di mesotelioma depongono a favore di una correlazione tra l'esposizione lavorativa all'amianto e l'insorgenza della patologia neoplastica. Posto che
l'amianto era certamente presente nel Porto di ST, ed in accordo con le evidenze scientifiche secondo cui non esiste una soglia minima di esposizione, si può affermare che l'esposizione avvenuta durante il lavoro presso l'Autorità Portuale, seppur occasionale e di modesta entità, sarebbe
17 stata di per sé idonea a causare la patologia neoplastica. In merito alla quantificazione del danno, è possibile riconoscere un danno biologico temporaneo nella misura del 100% per 33 giorni (corrispondenti al periodo in cui il sig. è stato ricoverato, ovvero nei periodi 02.05-25.05.2022, Pt_1
13.06-18.06.2022 e 22.04-24.04.2024), dell'80% per 200 giorni
(considerando il periodo intercorso tra i due ricoveri del 2022 e del periodo successivo all'ottobre 2023, che corrisponde ad un peggioramento delle condizioni cliniche del sig. progressivamente aggravate sino Pt_1
all'ultimo ricovero dell'aprile 2024) e del 50% per 185 giorni (per il periodo successivo al ricovero terminato in data 24.04.2022 sino all'aggravamento delle condizioni cliniche del paziente, ovvero sino all'ottobre 2023)”.
38. Tali conclusioni appaiono condivisibili e congruamente motivate. Il CTP di parte resistente ha contestato l'approdo cui è pervenuto il dott. Per_3
evidenziando come il contatto del lavoratore con la sostanza nociva non fosse permanente e va dunque considerato solo possibile, ed un tanto in assenza di placche pleuriche oggettivamente accertate e di esame istologico del tessuto polmonare. Tale contesto renderebbe solo “possibile” e non
“probabile” l'affermazione di un nesso di causalità fra insorgenza della patologia ed esposizione all'amianto. Aggiunge che “se è senz'altro vero che
“numerosi dati di letteratura nonchè l'Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro confermano che la principale causa del mesotelioma pleurico è l'esposizione all'amianto” (pag. 74) è altrettanto vero che, come dal sottoscritto sostenuto nel corso del contraddittorio (e riportato a pag. 69 della bozza), nel 20% dei casi la genesi del mesotelioma è ignota (VI rapporto ReNaM 2018)”. Rimane tuttavia non smentita l'affermazione principale, e cioè che il mesotelioma insorge anche qualora il contatto con l'asbesto sia modesto, così come rimane acquisito al processo l'ulteriore
18 elemento fattuale di una presenza diffusa di amianto in dispersione ancora nel 1980 presso il porto di ST, quando il lavoratore deceduto cominciò a prestarvi attività lavorativa. Nondimeno rimane indiscusso e pacifico che la natura professionale della patologia, secondo i criteri di Helsinki possa essere ritenuta sulla base della sola anamnesi lavorativa. Ritenere a questo punto che il collegamento causale fra esposizione ad amianto ed insorgenza della patologia sia solo possibile e non probabile perché vi è una minima quota di mesoteliomi (20%) la cui origine è ignota, significherebbe decidere in contraddizione con il criterio del “più probabile che non”.
39. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona dell'originario ricorrente va quantificato il danno, avendo nel caso di specie CTU concluso per il ricorrere di un “danno biologico temporaneo nella misura del 100% per 33 giorni (corrispondenti al periodo in cui il sig.
è stato ricoverato, ovvero nei periodi 02.05-25.05.2022, 13.06- Pt_1
18.06.2022 e 22.04-24.04.2024), dell'80% per 200 giorni (considerando il periodo intercorso tra i due ricoveri del 2022 e del periodo successivo all'ottobre 2023, che corrisponde ad un peggioramento delle condizioni cliniche del sig. progressivamente aggravate sino all'ultimo Pt_1
ricovero dell'aprile 2024) e del 50% per 185 giorni (per il periodo successivo al ricovero terminato in data 24.04.2022 sino all'aggravamento delle condizioni cliniche del paziente, ovvero sino all'ottobre 2023)”.
L'impostazione appare condivisibile alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e d quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei
19 postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr. 26897/14;
Cass. nr. 252/2019).
40. La quantificazione andrà effettuata secondo quanto stabilito dalle tabelle di
Milano alle quali la Suprema Corte “riconosce la valenza, in linea generale
e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c.” (Cass. 20895/15). Tali tabelle, diramate in data in data 4 giugno
2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di €
53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma. Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
41. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come segue: per i primi 3 gg: € 35.247,00;
20 per ulteriori 97 gg.: € 62.544,00; per ulteriori 133 giorni all'80%: € 12.236,00; per ulteriori 185 giorni al 50%: € 10.637,00.
Al secondo, al terzo ed al quarto importo, pur in mancanza di osservazioni sul punto del CTU, va applicata una maggiorazione, in termini di personalizzazione del 10% (€ 8.541,70), potendo presumersi come elevato il livello della sofferenza nel corso della malattia, considerando la gravità della patologia neoplastica, la sua estesa diffusione, l'invasività, l'impossibilità di terapie specifiche risolventi, l'assunzione di farmaci chemioterapici notoriamente causa di sofferenze.
42. In conclusione il danno non patrimoniale temporaneo iure hereditatis attribuibile al sig. quale erede del signor Parte_1 Parte_2
è pari ad € 129.205,70, cui vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata dal 17.6.2022, data della diagnosi della malattia, e via via rivalutata fino al saldo.
43. Devono essere rimborsate a parte ricorrente le spese sostenute per la consulenza tecnica propedeutica alla proposizione del ricorso (doc. 66 allegato al ricorso), danno patrimoniale emergente, mentre non risultano documentate altre spese.
44. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, con distrazione ai procuratori antistatari.
45. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della resistente, ex. art. 1 D.M. 30.05.2002 per complessivi € 800,00 oltre accessori, risultando congruo un numero di vacazioni pari a 50 ed applicato l'art. 52 DPR
115/2002 ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
21 1) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di , condanna la stessa, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti iure hereditatis da e specificatamente a corrispondere allo stesso, a titolo Parte_1
di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di €
129.205,70 oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 17.6.2022 e via via rivalutata fino al saldo;
condanna la resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di € 366,00 oltre accessori a titolo di danno patrimoniale;
2) pone a carico della convenuta le spese di c.t.u. che liquida in € 800,00 oltre accessori;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in € 6.699,00 per compensi professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre accessori e spese di contributo unificato.
Così deciso in ST in data 1.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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