Articolo 1 della Legge 31 maggio 1949, n. 358
Versione
23 luglio 1949
Art. 1. Articolo unico.

La somma annua di L. 60.000, che il Ministero della pubblica istruzione corrisponde all'Istituto italiano di archeologia e storia, dell'arte in Roma, ai sensi dell' art. 28 del regio decreto 24 maggio 1926, n. 1113 , per borse di perfezionamento e sussidi, e' elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, a, L. 500.000.
Alla maggiore spesa, dipendente dall'aumento della somma, di cui al comma precedente, verra' provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario 1918-1949 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 23 luglio 1949