Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Visciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Savona, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per ottenere
- l'accertamento del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate alla data del pensionamento avvenuto in data 1/2/2022, non fruite a causa di malattia ovvero per fatti che, comunque, non gli sono imputabili;
- la condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere la relativa redetta indennità sostitutiva, oltre a interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuti dal fatto all'effettivo saldo;
- occorrendo l’annullamento del provvedimento della Questura di Savona, prot. -OMISSIS-, in data 22/3/2022, portante il rigetto della richiesta di monetizzazione presentata dal ricorrente;
- annullamento e/o disapplicazione degli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale e di tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. EL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TO e TO
1) Il ricorrente, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Savona, ha contestato il diniego di monetizzazione delle ferie non godute per causa a lui non imputabile.
2) Egli in data 12.4.2021 ha presentato istanza di pensionamento anticipato con decorrenza dall’1.2.2022.
3) Senonché alla data del pensionamento risultano non ancora fruiti 53 giorni di ferie perché, a causa di problemi di salute (è stato operato quattro volte ai reni negli ultimi anni) dal 22.3.2021 ha fruito dell’aspettativa per malattia fino alla cessazione del servizio.
4) Dopo il collocamento in quiescenza, in data 2.11.2025, ha presentato la domanda di monetizzazione dei seguenti giorni di ferie non godute così ripartiti:
- 5 giorni relativi all’anno 2020;
- 45 giorni relativi all’anno 2021;
- 3 giorni relativi all’anno 2022.
5) Con l’atto impugnato l’Amministrazione resistente ha respinto la richiesta richiamando:
- il generale divieto di monetizzazione delle ferie previsto dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 18 del D.P.R. 254/1999, salvi i casi di omessa fruizione per esigenze di servizio;
- l’ulteriormente inasprimento di tale divieto disposto dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, in ordine alla preclusione di corresponsione di “trattamenti economici sostitutivi”;
- l’orientamento giurisprudenziale che nega il diritto alla monetizzazione delle ferie nel caso di pensionamento a domanda dell’interessato, anche ove intervenga una malattia che ne abbia impedito la fruizione prima della quiescenza, giacché in tal caso, il lavoratore dovrebbe posticipare la decorrenza del pensionamento rimanendo in servizio al fine di godere delle ferie non consumate.
6) Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’accertamento del diritto alla monetizzazione delle suddette ferie non godute, con conseguente condanna della PA al relativo pagamento.
7) Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con richiesta:
- in via principale di rigetto integrale del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe presentato la domanda di fruizione del congedo senza l’anticipo necessario per smaltire integralmente le ferie residue e, comunque, ha omesso di posticipare la data di cessazione dal servizio al fine di smaltire tali ferie;
- in subordine il rigetto della domanda nella parte relativa ai 5 giorni relativi al 2020 per i quali non è stata dimostrata la legittimità del “riporto” nell’anno successivo.
All’udienza di smaltimento del 19.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
9) Con l’UNICO MOTIVO il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 5, comma 8, DL n. 95/2012; dell’art.14, comma 14, del d.p.r. n. 395/995 in relazione all’articolo 7, comma 2, della Direttiva 2003/88/CE in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE 20 luglio 2016, n. c-341/15 e alla sentenza della Corte Cost. n. 95/2016.
Il motivo merita nei limiti di cui infra .
9.1) Preliminarmente si deve ricostruire la disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile.
L’art. 36 Cost. stabilisce il diritto del lavoratore di godere di un periodo annuale di ferie retribuite, per reintegrare le energie psicofisiche impiegate nell'espletamento della prestazione lavorativa, diritto irrinunciabile e, dunque, in linea generale non monetizzabile.
L’art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) ha ribadito il divieto di elargire trattamenti economici sostitutivi (compresi quelli per monetizzazione delle ferie non godute), anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età.
Invero la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 95 del 6.5.2016, ha ritenuto costituzionalmente legittimo il divieto stabilito dall’art. 5, comma 8, del citato DL n. 95/2012, ma unicamente ove preclusione non operi nei casi di mancato godimento delle ferie alla data di cessazione del servizio dovuto a cause non ascrivibili al lavoratore, tra cui la malattia o altra causa non imputabile al lavoratore.
La Direttiva n. 88 del 2003 ha stabilito all’art. 7, comma 2, che “Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in più occasioni ha precisato che “quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria”, chiarendo inoltre che “l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato” (CGUE 20.7.2016, C-341/15).
E’ stato precisato che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (CGUE 6.11.2018, C-684/16; cfr. inoltre CGUE 22.9.2022, C-518/20), quindi nel rispetto dei canoni di coerenza con il contenuto essenziale del diritto irrinunciabile al riposo lavorativo e di proporzionalità ai sensi dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In tale quadro gli Stati membri “non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, n.d.e.] secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie ... Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto ...” (CGUE, Sez. I, 18.1.2024, C. n. 218/22).
In conclusione la Corte UE ha riconosciuto il diritto a percepire tale indennità sostitutiva per le ferie non godute in presenza delle due condizioni previste dalla Direttiva citata costituite dalla cessazione del rapporto di lavoro e dal mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore che le abbia perse senza sua colpa, non rilevando altre circostanze, neppure quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro a domanda del lavoratore (CGUE 12.6.2014, Bollacke, C-118/13; ID, Sez. I, 18.1.2024, C. n. 218/22).
Coerentemente con quanto stabilito dalle Corte Costituzionale n. 95/2016 e dalla citata giurisprudenza dei giudici del -OMISSIS-, anche la giurisprudenza nazionale condivisa dal Collegio, superando un più risalente orientamento sfavorevole, ha statuito che “Va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia” (Cons. Stato, Sez. I, 29.4.2021, n. 797; Id. Sez. II, 26.3.2021 n. 2555; T.A.R. Toscana sez. I, 5/11/2021, n. 1447; T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I, 30/3/2020, n. 511; T.A.R. Umbria, sez. I, 8.4.2026 n. 156).
Pertanto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, un lavoratore che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità sostitutiva per le ferie annuali retribuite non godute, essendo indifferente la ragione per cui il rapporto di lavoro è cessato e se il pensionamento è stato disposto a domanda dell’interessato (Cons. Stato, Sez. I, parere 20.1.2020, n. 154; TAR Sicilia-Palermo n. 1850/2018; TAR Puglia-Lecce n. 431/2018; TAR Calabria-Reggio Calabria n. 264/2018; TAR Emilia-Romagna, Bologna n. 535/2019; TAR Molise n. 3/2020).
Eventuali disposizioni nazionali che ostino alla corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88 devono essere interpretate in senso comunitariamente orientato o, in caso di impossibilità, devono prevalere sulla normativa nazionale che deve essere disapplicata.
9.2) Nel caso in esame il ricorrente ha presentato la domanda di collocamento in pensione in tempo ampiamente utile per fruire dei giorni di congedo residuo e, il fatto che quest’ultimo non sia stato smaltito, è dipeso dalla malattia insorta negli ultimi di lavoro che, alla luce della giurisprudenza citata, costituisce il presupposto per la monetizzazione delle ferie non godute, trattandosi di circostanza non imputabile al lavoratore, risultando ininfluente la circostanza che il pensionamento sia stato disposto a domanda del ricorrente il quale, nei casi di mancata fruizione delle ferie per cause ad esso non imputabili, non è tenuto a permanere in servizio al fine di smaltire le ferie suddette.
Pertanto al ricorrente spetta il diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla data del collocamento in pensione riferiti agli anni 2021 e 2022 (i 3 giorni relativi a tale ultima annualità non sono contestati).
9.3) Non spetta, invece, il relativo diritto riferito ai 5 giorni di ferie maturati nell’anno 2020 per i quali non è stata fornita la prova della legittimità del “riporto” all’anno seguente.
Il ricorrente, infatti, anche in sede di memoria di replica si è limitato ad affermare di non avere fruito delle ferie per ragioni di servizio, senza tuttavia fornire alcuna prova di tale circostanza.
10) Conclusivamente il ricorso deve essere accolto unicamente nella parte relativa alla spettanza del diritto alla monetizzazione delle ferie maturate fino al giorno del pensionamento e non godute, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ma non per quelle maturate nel 2020.
Pertanto, previo annullamento del diniego impugnato di cui in epigrafe, il Tribunale accerta il diritto del ricorrente alla monetizzazione dei giorni di ferie non fruiti al momento del pensionamento limitatamente agli anni 2021 e 2022 e condanna dell’Amministrazione resistente al relativo pagamento, previa liquidazione dell’importo maggiorato con il riconoscimento della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
11) L'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata e l’accoglimento solo parziale del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, pertanto, previo annullamento del provvedimento di diniego di cui in epigrafe, accerta il diritto del ricorrente alla monetizzazione dei giorni di ferie non fruiti al momento del pensionamento limitatamente agli anni 2021 e 2022 e condanna dell’Amministrazione resistente al relativo pagamento, previa liquidazione del relativo importo maggiorato con il riconoscimento della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Respinge la domanda relativa alle spettanze riferite all’anno 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EL LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EL LO | Giuseppe US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.