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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9426/2024 promossa da:
- - ass. avv. LUCA CIRILLO Parte_1 P.IVA_1 contro
- - ass. avv. CHIARA DANELUZZI Controparte_1 C.F._1 all'udienza del 24/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- ha adito il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro domandando la condanna del convenuto al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 5.419,44, oltre accessori, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'istituto in relazione al Piano Lecoip 2.0., per €
2.048,53, ed al Premio Variabile di Risultato (PVR) e al Sistema Eccellenza
Tutela (SET), entrambi riferiti all'anno 2021, per € 3.370,91, in ragione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per quattro giorni irrogata al lavoratore convenuto in data 25.3.2022, che, a norma degli accordi che regolano i predetti emolumenti, ne escludono la spettanza;
- , costituitosi in giudizio e precisato che il rapporto di lavoro era Controparte_1 cessato per dimissioni nel dicembre 2022, ha contestato la debenza di tali somme, evidenziando che si trattava di crediti già maturati ed entrati a far parte del suo patrimonio al momento dell'irrogazione della sanzione disciplinare e che, in ogni caso, la richiesta da parte della banca datrice di lavoro di restituzione di somme erogate nell'aprile e nel maggio 2022 era intervenuta a diversi mesi di distanza, rispettivamente nel maggio 2023 e nel novembre 2023, a rapporto ormai cessato, e doveva ritenersi in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nonché con il legittimo affidamento maturato dal lavoratore, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al pagamento della seconda tranche della erogazione liberale di Parte_1 cui all'accordo sindacale del 22.11.2022, pari ad € 500;
- ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, ritenendo Parte_1 ostativo il fatto che l'erogazione fosse subordinata alla prestazione dell'attività lavorativa per l'intero mese di dicembre, mentre il sig. aveva lavorato alle CP_1 dipendenze della società solo fino al giorno 30.12.2022;
- all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in atti;
2. Osservato che:
2.1. - la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente dipende dall'individuazione del perimetro temporale entro il quale le condotte/sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti devono collocarsi per far venir meno il diritto di questi ultimi a ricevere gli emolumenti oggetto di causa;
infatti, solo qualora sia dimostrato che la sanzione irrogata al sig.
sia intervenuta nel periodo rilevante gli importi corrisposti sono da considerare CP_1 indebiti e quindi legittimamente oggetto di ripetizione: in relazione a tale aspetto l'onere della prova grava sulla parte attrice, in quanto l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo della domanda (Cass., sez. Lav., sent. n. 22872/2010);
2.2. - la sanzione disciplinare è stata consegnata a mani al lavoratore in data 7.4.2022
(doc. 4 ricorrente) e − trattandosi di atto recettizio, in quanto atto unilaterale destinato ad una persona determinata ai sensi dell'art. 1355 c.c. − è in tale data che essa deve ritenersi irrogata, mentre nessuna rilevanza può darsi al fatto che il provvedimento sanzionatorio sia datato 25.3.2022;
2.3. - accertato pertanto che la sanzione disciplinare, pacificamente riferita a condotte poste in essere dal lavoratore nell'anno 2021, è stata irrogata in data 7.4.2022, è necessario valutare, per ciascuno degli emolumenti oggetto di ripetizione, se sia la data della condotta o quella della sanzione ad essere rilevante e, nel secondo caso, se la data del 7.4.2022 si ponga entro o oltre il periodo rilevante ai fini del riconoscimento degli stessi da parte della società ricorrente, tenuto conto dell'onere probatorio di cui sopra;
2.4. - principiando dal premio PVR, relativo all'anno 2021 e corrisposto con la busta paga del maggio 2022, l'accordo sindacale che lo disciplina si limita ad indicare al punto
8 che “Il PVR non compete al personale di cui al punto 2. che risulti destinatario di un provvedimento disciplinare di “sospensione dal servizio” o di “licenziamento” (doc. 15 ricorrente). La previsione appare quantomeno di dubbia interpretazione, dal momento che non contiene alcuna indicazione con riferimento al periodo in cui debbano intervenire le dette sanzioni, né appare ragionevole ipotizzare che l'irrogazione di un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio possa privare il dipendente del premio per tutte le annualità passate e future. L'argomento della ricorrente per cui, trattandosi di un elemento premiale, deve aversi riguardo alle condotte disciplinarmente rilevanti tenute durante l'annualità di riferimento del premio − pur suggestivo − è in realtà smentito dal testo della previsione che fa esclusivo riferimento al “provvedimento disciplinare” e non contiene alcun riferimento al momento della condotta. Inoltre, se così fosse, la sanzione, già considerata per escludere il premio 2021, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione in relazione all'annualità successiva, mentre la parte ricorrente non ha dedotto di aver riconosciuto il premio al sig. per l'anno 2022 − CP_1
o di non averglielo riconosciuto per altra causa – elemento che avrebbe senz'altro corroborato la correttezza o quantomeno la coerenza dell'operato della banca rispetto all'interpretazione offerta nel presente giudizio;
non risulta pertanto dimostrato che la sanzione disciplinare irrogata nei confronti del sig. rientrasse nel periodo di CP_1 riferimento per escludere il riconoscimento, in suo favore, del PVR 2021;
2.5. - analoga valutazione deve farsi in relazione al premio SET 2021, le cui regole, al punto 3 prevedono che “In linea con quanto richiesto dal Regolatore e previsto nelle
Politiche di remunerazione di Gruppo, verificate le condizioni di cui al punto 1 e 2, la partecipazione al SET, è in ogni caso subordinata a: - assenza di provvedimenti disciplinari che determinino la “sospensione dal servizio” o il “licenziamento”; in questo caso l'elemento testuale contrario all'interpretazione proposta dalla ricorrente è ancora più forte, dal momento che la previsione parla di “assenza di provvedimenti disciplinari” quale condizione per la “partecipazione al SET”, avvalorando l'ipotesi che debba trattarsi di provvedimenti intervenuti durante l'anno di riferimento, mentre nessun richiamo è fatto al momento delle condotte;
2.6. - per quanto concerne il piano Lecoip 2.0. – del quale è invero dubbia, almeno in parte, la natura premiale, trattandosi di programma volto a “rafforzare il coinvolgimento di tutti i dipendenti mediante programmi di incentivazione a lungo termine” e che prevede l'acquisto da parte dei lavoratori di uno strumento tramite somme riconosciute a titolo di “anticipo tabellare di complessivi euro 1.200” (cfr. doc. 13 ricorrente) – il mandato integrativo stipulato in data 24.5.2018 prevede al punto 3.5.2. che “L'adesione al Piano comporta l'impegno del Fiduciante: A) di cedere alla Banca tutti gli importi di propria spettanza ai sensi dei Professional Certificate del Fiduciante, nei casi di […] (iv) provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo uguale o superiore ad un giorno [..]” (doc. 12 ricorrente). Tale clausola, analogamente a quelle relative a PVR e SET, non contiene una previsione espressa in ordine all'arco temporale di rilevanza delle sanzioni. Il prospetto relativo all'offerta al pubblico di “J.P. Morgan Lecoip 2.0 certificate su azioni ordinarie
[...]
(doc. 11 ricorrente) indica che “nei casi di dimissioni, licenziamento per Parte_1 giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e situazioni simili, nonché nel caso di provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo uguale o superiore ad un giorno, anche per effetto di addebiti disciplinari gravi, formulati dalle funzioni di controllo di , il Dipendente Professional Aderente al Parte_1
Piano non riceverà alcun importo”; il detto documento precisa tuttavia che il piano ha durata quadriennale e che la “Data di scadenza”, ossia la data alla quale dovrà valutarsi l' “Importo di Liquidazione Finale” spettante al portatore del certificato, è il 25.3.2022.
Si ricava dunque che la data di irrogazione del provvedimento disciplinare al sig. CP_1
– 7.4.2022 – si pone al di fuori del periodo rilevante per valutare la spettanza o meno degli importi maturati sulla base del piano Lecoip. La circostanza trova indiretta – ma rilevante – conferma nel fatto che l'accordo sindacale relativo al piano (doc. 13 ricorrente) stabilisca al punto 5, che “In caso di provvedimenti disciplinari di
“sospensione dal servizio” o di “licenziamento” nel corso del Piano 2018-2021 che determinino a livello individuale la perdita del diritto alla liquidazione del Certificate
LECOIP 2.0, l'Azienda si impegna a devolvere il relativo controvalore alla Parte_2
, alla scadenza di LECOIP 2.0.” precisando, con previsione richiamata dalla
[...] stessa parte ricorrente nell'odierna discussione, “che, al fine di non determinare un doppio impatto, in via del tutto eccezionale si prevede che in caso di provvedimenti disciplinari irrogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 2 aprile 2018 che abbiano comportato la decadenza dal diritto alla liquidazione del LECOIP 2014-2017, viene comunque data la possibilità ai lavoratori interessati di poter aderire al LECOIP
2.0.”. Se fino al 2 aprile 2018 vi era il rischio di evitare un “doppio impatto” della sanzione disciplinare, ciò significa, evidentemente, che dopo tale data le sanzioni disciplinari irrogate non escludono la spettanza degli importi maturati in base al piano
2014-2017 e rilevano solo ai fini del piano successivo: analoga regola dovrà quindi valere per il piano Lecoip 2018-2021. A nulla varrebbe obiettare che la previsione è dettata “in via del tutto eccezionale”, dal momento che si evince chiaramente dal testo della clausola che ad essere eccezionale
è l'esclusione della rilevanza del periodo 1° gennaio – 2 aprile ai fini del piano Lecoip successivo e non il termine di rilevanza al 2 aprile in relazione al piano precedente.
Anche per quanto concerne il piano Lecoip non è dunque dimostrata la natura indebita delle somme corrisposte al sig. ; CP_1
3. Osservato, in relazione alla domanda riconvenzionale, che si rivela all'evidenza infondata la difesa della società ricorrente, la quale pretende di non corrispondere al resistente l'erogazione liberale di €. 500 che, ai sensi dell'accordo sindacale del
22.11.2022, “sarà corrisposta con la mensilità di dicembre 2022 a tutto il personale non dirigente”, perché il sig. avrebbe lavorato alle dipendenze della banca solo fino CP_1 al 30 dicembre (data di decorrenza delle sue dimissioni) e dunque non per l'intero mese di dicembre (condizione necessaria per ottenere il premio).
E' pacifico, infatti, che il sig. ha prestato regolare servizio sino al 30 dicembre CP_1
2022 e che il giorno successivo, 31 dicembre 2022 cadeva di sabato;
è altrettanto pacifico che – come riconosciuto in sede di discussione dalla stessa parte attrice - il sabato non fosse un giorno lavorativo per il convenuto, come per la maggior parte dei dipendenti degli istituti di credito.
La società deve dunque erogare l'emolumento in questione, tenuto conto della presenza in servizio da parte del convenuto in tutte le giornate nelle quali avrebbe potuto e dovuto svolgere la prestazione lavorativa.
4. Per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dalla ricorrente devono essere respinte e va invece accolta la domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico di Parte_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione, respinta, dichiarata inammissibile o assorbita, respinge le domande formulate da Parte_1 condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
500; condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 4216,00, oltre spese forfetarie in misura del 15%, I.V.A.,
C.P.A. e C.U.
la giudice
Roberta PASTORE
Minuta redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giovanni MANZONI.