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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3782 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
,nata il [...], in [...], Brasile, in proprio Parte_1
e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [...]
"nata il [...], in [...], Brasile;
Persona_1
nato il [...], in [...], Brasile;
Controparte_1
nato il [...], in [...], Brasile;
Parte_2
Parte_1 nato il [...], in [...], Brasile;
Controparte_2
nata il [...], Caxias do Sul, Brasile;
Parte_3
"nata il [...], in [...], Brasile;
Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. to Sara Brazzini, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
RICORRENTI -
E
, (C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis". Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_3 chiedendo che venga dichiarato "
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_2
[...], nato il [...] a [...], Cosenza, (ora Persona_3 ) e poi emigrato in
Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti, come da certificato negativo di naturalizzazione del suddetto.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che il sig. Persona_2 ha sposato il 17/05/1905
Per_4 e da tale unione nasceva il 29.09.1907 Persona_5 Questi si univa in matrimonio il
.
25.11.1933 con la Sig.ra Parte_5 e in data 10.11.1935 da detta unione matrimoniale nasceva il sposava la Sig.ra Persona_7 Sig. Persona_6 . In data 13.7.1965 il Sig. Persona_6
e in data 9.9.1966, da detta unione matrimoniale nasceva la Sig.ra
[...] Parte_4
si univa in matrimonio con CP_4 Pt_1 e In data 17.1.1987 la Sig.ra Parte_4
il 17.2.1989 da detta unione matrimoniale nasceva il Sig. Persona_8 In data
29.4.1990, da detta unione matrimoniale nasceva altresì la Sig.ra Parte_1
Il 16.2.2016, in Brasile, la Sig.ra Parte_1 sposava il Sig. Parte_6
Persona_1[...] e il 10.8.2023 da detta unione matrimoniale nasceva la Sig.ra
In data 1.8.1975, in Brasile, dall'unione matrimoniale del Sig. Persona_6 e della Sig.ra nasceva altresì la Sig.ra Parte_3 Persona_7
si univa in matrimonio con il Sig. Persona_9 e da tale unione il Il 30.5.1998, Parte_3
e il 30.05.2006 la sig.ra 31.1.2003 nasceva il Sig. Parte_2 Controparte_1
[...] .
Controparte_3 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Il
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
All'udienza dell'11.12.2025 il giudice ha riservato la decisione.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Casole UZ (Cosenza), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace>>).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. Persona_2 unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli
,
odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani del Brasile. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte 7 .
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei
Parte 8 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
Porto Alegre, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al Controparte_3 e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'11.12.2025
il Giudice
dott.ssa Wanda Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3782 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
,nata il [...], in [...], Brasile, in proprio Parte_1
e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [...]
"nata il [...], in [...], Brasile;
Persona_1
nato il [...], in [...], Brasile;
Controparte_1
nato il [...], in [...], Brasile;
Parte_2
Parte_1 nato il [...], in [...], Brasile;
Controparte_2
nata il [...], Caxias do Sul, Brasile;
Parte_3
"nata il [...], in [...], Brasile;
Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. to Sara Brazzini, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
RICORRENTI -
E
, (C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis". Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_3 chiedendo che venga dichiarato "
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_2
[...], nato il [...] a [...], Cosenza, (ora Persona_3 ) e poi emigrato in
Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti, come da certificato negativo di naturalizzazione del suddetto.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che il sig. Persona_2 ha sposato il 17/05/1905
Per_4 e da tale unione nasceva il 29.09.1907 Persona_5 Questi si univa in matrimonio il
.
25.11.1933 con la Sig.ra Parte_5 e in data 10.11.1935 da detta unione matrimoniale nasceva il sposava la Sig.ra Persona_7 Sig. Persona_6 . In data 13.7.1965 il Sig. Persona_6
e in data 9.9.1966, da detta unione matrimoniale nasceva la Sig.ra
[...] Parte_4
si univa in matrimonio con CP_4 Pt_1 e In data 17.1.1987 la Sig.ra Parte_4
il 17.2.1989 da detta unione matrimoniale nasceva il Sig. Persona_8 In data
29.4.1990, da detta unione matrimoniale nasceva altresì la Sig.ra Parte_1
Il 16.2.2016, in Brasile, la Sig.ra Parte_1 sposava il Sig. Parte_6
Persona_1[...] e il 10.8.2023 da detta unione matrimoniale nasceva la Sig.ra
In data 1.8.1975, in Brasile, dall'unione matrimoniale del Sig. Persona_6 e della Sig.ra nasceva altresì la Sig.ra Parte_3 Persona_7
si univa in matrimonio con il Sig. Persona_9 e da tale unione il Il 30.5.1998, Parte_3
e il 30.05.2006 la sig.ra 31.1.2003 nasceva il Sig. Parte_2 Controparte_1
[...] .
Controparte_3 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Il
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
All'udienza dell'11.12.2025 il giudice ha riservato la decisione.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Casole UZ (Cosenza), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace>>).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. Persona_2 unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli
,
odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani del Brasile. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte 7 .
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei
Parte 8 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
Porto Alegre, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al Controparte_3 e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'11.12.2025
il Giudice
dott.ssa Wanda Romano