Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 2
Le controversie concernenti la consistenza di canoni dovuti quale corrispettivo di una concessione in "fieri", come quella per la quale sia stata presentata domanda di rinnovo, il cui accoglimento la P.A. condizioni al pagamento di tali canoni, e sulla quantificazione dei quali insorga contestazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, anche quando i compensi pretesi formino oggetto di provvedimenti tariffari determinati autoritativamente dall'ente pubblico (e sempre che l'oggetto della specifica controversia risulti limitata alla questione della spettanza o meno di un determinato canone, senza trasmodare nella denuncia dell'illegittimità di un provvedimento generale di determinazione, valido non solo per il singolo rapporto, ma per un'intera categoria di fruitori di un servizio o bene pubblico), non potendo legittimamente ravvisarsi, in tali ipotesi, ed ai fini del corretto riparto della giurisdizione, una controversia relativa ad interessi legittimi correlati al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di determinare l'importo dei canoni (la cui valutazione non potrebbe essere legittimamente sottoposta al controllo del giudice ordinario).
Le controversie concernenti la consistenza di canoni dovuti quale corrispettivo di una concessione in "fieri", come quella per la quale sia stata presentata domanda di rinnovo, il cui accoglimento la P.A. condizioni al pagamento di tali canoni, e sulla quantificazione dei quali insorga contestazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, anche quando i compensi pretesi formino oggetto di provvedimenti tariffari determinati autoritativamente dall'ente pubblico (e sempre che l'oggetto della specifica controversia risulti limitata alla questione della spettanza o meno di un determinato canone, senza trasmodare nella denuncia dell'illegittimità di un provvedimento generale di determinazione, valido non solo per il singolo rapporto, ma per un'intera categoria di fruitori di un servizio o bene pubblico), non potendo legittimamente ravvisarsi, in tali ipotesi, ed ai fini del corretto riparto della giurisdizione, una controversia relativa ad interessi legittimi correlati al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di determinare l'importo dei canoni (la cui valutazione non potrebbe essere legittimamente sottoposta al controllo del giudice ordinario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01 IS.U. SEZIONI 09741V1/1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Primo Presidente Dott. Andrea VELA - - Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - R.G.N. 5790/00 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere .15515 Cron. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO - Ud. 09/02/01 Consigliere Dott. Ernesto LUPO VARRONE -Rel. Consigliere Dott. Michele Dott. Ugo VITRONE Consigliere ☑ ha pronunciato la seguente ORD I NANZA sul ricorso proposto da: ES TO, DE BE IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo rappresentati e " studio dell'avvocato LUIGI CARDIN, difesi dagli avvocati ERNESTO STICCHI DAMIANI, TO NATRELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; 100 controricorrente 1 per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 258/99 della Corte dei Conti di ROMA;
depositata il 26/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso e dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti. Il Collegio, composto come sopra, successivamente il 17 maggio 2001, rilevata la presenza di altro ricor- so pendente avverso la stessa sentenza e ritenuta la necessità della riunione dei due ricorsi;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni Unite Civili, il giorno 17 maggio 2001. Il Primo Presidente Mole If Collaboratore di Conselleri Sweene Depositato in Cancelleria Roma, lì 18 MAG. 2001 IL COLLABORATOR DI CANCELLERIA alu e