Art. 10.
All'articolo 37 e' aggiunto il seguente comma:
"Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".
All'articolo 37 e' aggiunto il seguente comma:
"Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".