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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAMUELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Senigallia - Via Leopardi, 6 60019 Senigallia AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_L24_25-1000085 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullamento del recupero IMU pari a € 680,02 relativo ai subalterni 5 e 14. In via subordinata, l'annullamento delle sanzioni amministrative per incertezza normativa.
Resistente: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU_L24_25-1000085 del 03/07/2025, notificato il 15/07/2025, con cui il Comune di Senigallia ha recuperato IMU per l'anno 2024 su vari immobili di proprietà del ricorrente. Nel ricorso si evidenzia quanto segue:
1. Erronea esclusione dell'esenzione IMU per il garage pertinenziale. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, poiché il Comune non ha riconosciuto l'esenzione per il garage (sub 4, cat. C/6), nonostante la sua natura pertinenziale emerga da visure e planimetrie catastali. Trattandosi dell'unica pertinenza C/6, l'immobile ha diritto all'esenzione, con conseguente illegittimità del recupero pari a € 73,39.
2. Erronea mancata estensione dell'esenzione agli immobili uniti di fatto e fiscalmente (sub 5 e 14). Si lamenta la violazione dell'art. 1, commi 740 e 741 L. 160/2019, poiché l'abitazione principale del ricorrente è formata da tre subalterni (2, 5 e 14) uniti di fatto e uniti ai fini fiscali secondo la procedura descritta nella Circolare 27/E/2016. Il Comune ha riconosciuto l'esenzione solo al sub 2, benché:
• le tre unità risultino unite fiscalmente con annotazioni catastali specifiche;
• le planimetrie mostrino un'unica unità immobiliare funzionale;
• l'aggiornamento catastale (2012) è pienamente efficace per l'anno d'imposta 2024.
Il ricorrente richiama inoltre:
• l'orientamento interpretativo manifestato dal Dipartimento delle Finanze – Telefisco 2021, secondo cui l'unione fiscale consente l'estensione dell'esenzione IMU;
• la risposta a interpello del Comune di Roma (2018), che riconosce l'applicabilità dell'agevolazione in casi analoghi.
Il comune di Senigallia si è ritualmente costituito in giudizio e, con riferimento ai motivi del ricorso, controdeduce quanto segue:
1. Il garage risulta già riconosciuto come pertinenza dell'abitazione principale e non è oggetto di imposizione.
Il Comune precisa che l'avviso di accertamento non ha assoggettato ad IMU:
• l'immobile adibito ad abitazione principale F. 18, Part. 136, Sub. 2 – A/2,
• il garage identificato F. 18, Part. 140, Sub. 23 – C/6,
• l'immobile classificato F. 9, Part. 488, Sub. 7 – C/2, poiché già esenti. Ciò risulta sia dall'avviso notificato sia dai versamenti IMU degli anni precedenti sia dalle dichiarazioni dei redditi, dove il garage risulta classificato con codice utilizzo “5” (pertinenza dell'abitazione principale). Pertanto, non vi è alcun errore nell'accertamento.
2. L'esenzione IMU per l'abitazione principale può riguardare una sola unità immobiliare, come confermato dalla giurisprudenza costante. Il Comune contesta la pretesa del ricorrente di estendere l'esenzione ai subalterni 5 e 14, evidenziando che:
• Il contribuente ha sempre dichiarato ai fini IMU una sola abitazione principale (sub 2) e ha regolarmente pagato l'IMU per i sub 5 e 15 negli anni precedenti.
• Nelle dichiarazioni dei redditi, i sub 5 e 15 sono indicati con codice utilizzo “2”, cioè immobili a disposizione, e non come abitazione principale.
• L'art. 1, comma 741, lett. b), L.160/2019 richiede che l'abitazione principale sia un'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile come tale.
• La Corte di Cassazione, in modo consolidato, nega la possibilità di estendere l'esenzione IMU a più unità anche se unite di fatto o utilizzate unitariamente. Tale consolidato orientamento, non superato, preclude qualsiasi estensione dell'esenzione come sostenuto dal ricorrente.
3. Le sanzioni sono legittime perché manca qualsiasi incertezza normativa.
Il Comune sostiene che non sussiste alcun presupposto per la disapplicazione delle sanzioni, perché:
• il contribuente ha sempre dichiarato gli immobili secondo la distinzione accertata dal Comune;
• per l'anno 2024 non ha versato alcuna IMU per gli immobili dovuti;
• la giurisprudenza è “copiosa” e univoca nel negare l'esenzione a più immobili utilizzati di fatto come abitazione principale, sicché non vi è alcuna incertezza normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Riguardo alla prima richiesta relativa all'erronea esclusione dell'esenzione IMU per il garage pertinenziale, il Comune ha dato dimostrazione che il garage risulta già riconosciuto come pertinenza dell'abitazione principale e non è oggetto di imposizione.
Con riferimento alla contestazione della mancata estensione dell'esenzione agli immobili uniti di fatto e fiscalmente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “in tema di IMU, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale” (Cass. n. 28475/2025, n. 21914/2024).
Pertanto, anche nel caso in questione deve applicarsi il principio espresso dai giudici di legittimità dovendosi applicare l'esenzione IMU ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, escludendosi le altre come correttamente effettuato dal comune di Senigallia e che ha portatato all'emissione dell'atto impugnato.
L'intervento sulla questione dibattuta da parte del Dipartimento delle Finanze e di altri enti locali, con prospettata valutazione differente sull'esenzione IMU a seguito di un determinato iter amministrativo, poi seguito dal ricorrente, ha comportato un legittimo affidamento da parte del contribuente che giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAMUELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Senigallia - Via Leopardi, 6 60019 Senigallia AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_L24_25-1000085 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullamento del recupero IMU pari a € 680,02 relativo ai subalterni 5 e 14. In via subordinata, l'annullamento delle sanzioni amministrative per incertezza normativa.
Resistente: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU_L24_25-1000085 del 03/07/2025, notificato il 15/07/2025, con cui il Comune di Senigallia ha recuperato IMU per l'anno 2024 su vari immobili di proprietà del ricorrente. Nel ricorso si evidenzia quanto segue:
1. Erronea esclusione dell'esenzione IMU per il garage pertinenziale. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, poiché il Comune non ha riconosciuto l'esenzione per il garage (sub 4, cat. C/6), nonostante la sua natura pertinenziale emerga da visure e planimetrie catastali. Trattandosi dell'unica pertinenza C/6, l'immobile ha diritto all'esenzione, con conseguente illegittimità del recupero pari a € 73,39.
2. Erronea mancata estensione dell'esenzione agli immobili uniti di fatto e fiscalmente (sub 5 e 14). Si lamenta la violazione dell'art. 1, commi 740 e 741 L. 160/2019, poiché l'abitazione principale del ricorrente è formata da tre subalterni (2, 5 e 14) uniti di fatto e uniti ai fini fiscali secondo la procedura descritta nella Circolare 27/E/2016. Il Comune ha riconosciuto l'esenzione solo al sub 2, benché:
• le tre unità risultino unite fiscalmente con annotazioni catastali specifiche;
• le planimetrie mostrino un'unica unità immobiliare funzionale;
• l'aggiornamento catastale (2012) è pienamente efficace per l'anno d'imposta 2024.
Il ricorrente richiama inoltre:
• l'orientamento interpretativo manifestato dal Dipartimento delle Finanze – Telefisco 2021, secondo cui l'unione fiscale consente l'estensione dell'esenzione IMU;
• la risposta a interpello del Comune di Roma (2018), che riconosce l'applicabilità dell'agevolazione in casi analoghi.
Il comune di Senigallia si è ritualmente costituito in giudizio e, con riferimento ai motivi del ricorso, controdeduce quanto segue:
1. Il garage risulta già riconosciuto come pertinenza dell'abitazione principale e non è oggetto di imposizione.
Il Comune precisa che l'avviso di accertamento non ha assoggettato ad IMU:
• l'immobile adibito ad abitazione principale F. 18, Part. 136, Sub. 2 – A/2,
• il garage identificato F. 18, Part. 140, Sub. 23 – C/6,
• l'immobile classificato F. 9, Part. 488, Sub. 7 – C/2, poiché già esenti. Ciò risulta sia dall'avviso notificato sia dai versamenti IMU degli anni precedenti sia dalle dichiarazioni dei redditi, dove il garage risulta classificato con codice utilizzo “5” (pertinenza dell'abitazione principale). Pertanto, non vi è alcun errore nell'accertamento.
2. L'esenzione IMU per l'abitazione principale può riguardare una sola unità immobiliare, come confermato dalla giurisprudenza costante. Il Comune contesta la pretesa del ricorrente di estendere l'esenzione ai subalterni 5 e 14, evidenziando che:
• Il contribuente ha sempre dichiarato ai fini IMU una sola abitazione principale (sub 2) e ha regolarmente pagato l'IMU per i sub 5 e 15 negli anni precedenti.
• Nelle dichiarazioni dei redditi, i sub 5 e 15 sono indicati con codice utilizzo “2”, cioè immobili a disposizione, e non come abitazione principale.
• L'art. 1, comma 741, lett. b), L.160/2019 richiede che l'abitazione principale sia un'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile come tale.
• La Corte di Cassazione, in modo consolidato, nega la possibilità di estendere l'esenzione IMU a più unità anche se unite di fatto o utilizzate unitariamente. Tale consolidato orientamento, non superato, preclude qualsiasi estensione dell'esenzione come sostenuto dal ricorrente.
3. Le sanzioni sono legittime perché manca qualsiasi incertezza normativa.
Il Comune sostiene che non sussiste alcun presupposto per la disapplicazione delle sanzioni, perché:
• il contribuente ha sempre dichiarato gli immobili secondo la distinzione accertata dal Comune;
• per l'anno 2024 non ha versato alcuna IMU per gli immobili dovuti;
• la giurisprudenza è “copiosa” e univoca nel negare l'esenzione a più immobili utilizzati di fatto come abitazione principale, sicché non vi è alcuna incertezza normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Riguardo alla prima richiesta relativa all'erronea esclusione dell'esenzione IMU per il garage pertinenziale, il Comune ha dato dimostrazione che il garage risulta già riconosciuto come pertinenza dell'abitazione principale e non è oggetto di imposizione.
Con riferimento alla contestazione della mancata estensione dell'esenzione agli immobili uniti di fatto e fiscalmente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “in tema di IMU, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale” (Cass. n. 28475/2025, n. 21914/2024).
Pertanto, anche nel caso in questione deve applicarsi il principio espresso dai giudici di legittimità dovendosi applicare l'esenzione IMU ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, escludendosi le altre come correttamente effettuato dal comune di Senigallia e che ha portatato all'emissione dell'atto impugnato.
L'intervento sulla questione dibattuta da parte del Dipartimento delle Finanze e di altri enti locali, con prospettata valutazione differente sull'esenzione IMU a seguito di un determinato iter amministrativo, poi seguito dal ricorrente, ha comportato un legittimo affidamento da parte del contribuente che giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.