Articolo 15 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
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20 gennaio 1972
Art. 15.
Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 17-bis:
"La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972