Art. 4.
Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorche' nemici, ovvero sottrae ed essi denaro od oggetti, e' punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.
Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.
Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena e', secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 21 febbraio 1919, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' concessa amnistia per i reati di cui al presente articolo.
Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorche' nemici, ovvero sottrae ed essi denaro od oggetti, e' punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.
Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.
Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena e', secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 21 febbraio 1919, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' concessa amnistia per i reati di cui al presente articolo.