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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. LB SS LL Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa TI EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marchese (C.F.: ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Laura Mainardi (C.F.: ) C.F._4
APPELLATO
E CONTRO
P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Calabrò Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 11178/2024, pubblicata il
30.12.2024, in materia di: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: 1) preliminarmente,
- in via principale, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa con riguardo agli importi liquidati a favore del Sig. Controparte_1
[...] 2) Nel merito
- accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto disporre la revoca dell'atto di compravendita del veicolo pignorato tg CG158SP stipulato in data 1° aprile 2022 tra il sig. (C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] e la società (C.F. Controparte_2
), con sede in IN SC (CO - 22073) alla via Risorgimento n. 47, dichiarando P.IVA_1 inefficace ed inopponibile nei confronti della creditrice/ricorrente l'atto di disposizione del patrimonio. 2) spese del doppio grado rifuse.”
Per BD GH Controparte_1
“l'On.le Corte d'Appello di Milano, voglia accogliere – contrariis rejectis –le seguenti conclusioni In Via Principale: Rigettare l'avverso gravame e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 11178/2024
– Tribunale di Milano. Con vittoria di spese.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, rifiutando il contraddittorio su fatti, domande e contestazioni svolte per la prima volta in appello In via pregiudiziale e di rito:
-dichiarare l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente fissare udienza ex art. 350 bis c.p.c. per procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Nel merito:
-rigettare in ogni caso le domande dedotte da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 11178/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 30.12.2024. Con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio, previa conferma di quelle di primo grado, rimborso forfettario ed oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, risultando, nella presente fase d'appello, i motivi avversi inammissibili e/o infondati.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 2 di 7 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da in relazione all'atto di compravendita in data 1° aprile 2022 Parte_1 con cui l'ex marito cedette il veicolo di sua proprietà IVECO Controparte_3
35/A a Parte_2
2. Il giudizio di primo grado
[...]
ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l'ex coniuge Parte_1 [...]
e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Controparte_3 Controparte_2 dell'atto di vendita del veicolo Iveco 35/A (targa CG158SP), stipulato il 1° aprile 2022 tra l'ex coniuge debitore e la società convenuta.
L'attrice, a sostegno dell'azione proposta, allegava:
- di vantare nei confronti dell'ex marito , imprenditore individuale nel settore della CP_1 compravendita di veicoli usati, un credito di € 16.210,50 in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Milano il 24.4.2021, che nella parte relativa ai provvedimenti di natura economica aveva posto a carico del marito un contributo mensile al mantenimento dei tre figli per complessivi € 1.550,00 e un contributo mensile al mantenimento della moglie di € 300,00;
- di aver notificato all'ex marito in data 28.4.2022, l'atto di pignoramento CP_1 mobiliare ex art 521 bis c.p.c. su vari veicoli di sua proprietà, tra i quali il veicolo IVECO 35/A per cui è causa;
- che dalla visura PRA emergeva che detto veicolo era stato venduto a in data Controparte_2
01.04.2022, ma la trascrizione dell'atto era avvenuta soltanto l'11.05.2022.
L'attrice dunque, lamentando che l'atto di vendita pregiudicasse le proprie ragioni creditorie, e sostenendo che sia l'ex marito debitore sia l'acquirente fossero consapevoli del danno arrecatole - avendo provveduto a richiedere la trascrizione dell'atto presso il PRA in data successiva alla CP_2 trascrizione del pignoramento- concludeva per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Milano adìto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, evidenziando per un verso di svolgere, sin dal 2014, l'attività di commercio di veicoli usati (con la conseguenza che la vendita del veicolo
IVECO 35/A era strumentale all'attività d'impresa e non invece finalizzata a pregiudicare le ragioni della ex moglie) e, per altro verso, che la vendita del veicolo era avvenuta prima della trascrizione del pagina 3 di 7 pignoramento e che la società acquirente era ignara delle sue vicende personali, difettando così il presupposto della scientia damni in capo al terzo.
Si costituiva anche l'acquirente la quale, dichiarando di svolgere anch'essa l'attività Controparte_2 imprenditoriale di compravendita (e riparazione) di veicoli usati e confermando di non aver mai conosciuto prima dell'occasione di vendita per cui è causa, chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea, evidenziando altresì che il prezzo pattuito, pari a € 9.500,00 oltre IVA, risultava congruo e adeguato in relazione allo stato d'uso e alla vetustà del veicolo, escludendo così qualsiasi ipotesi di prezzo anomalo o di atto simulato.
Con sentenza n. 11178/2024 pubblicata il 30 dicembre 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda nel merito, ritenendo insussistente il requisito della scientia damni in capo al terzo contraente,
Nessun indizio, infatti, emergeva in tal senso dall'istruttoria, tenuto conto che il Controparte_2 pignoramento era stato trascritto ben dopo la vendita, che la vendita di veicolo usato costituiva un atto
“fisiologico” dell'attività imprenditoriale svolta da entrambe le parti -venditore ed acquirente, che era incontestato in causa che venditore ed acquirente non avevano avuto alcun rapporto prima della vendita di cui è causa, che il prezzo risultava in linea con i prezzi di mercato e che vi era prova del suo effettivo pagamento (in particolare vi era prova del saldo di € 9.900).
3. Il presente giudizio di appello
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma Parte_1 integrale, lamentando il mancato riconoscimento della scientia damni in capo al terzo acquirente.
In particolare, secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbero emersi indizi idonei e sufficienti a far ritenere che le parti si fossero accordate per una vendita del veicolo ad un prezzo simulato in danno della posizione creditoria dell'ex moglie di , e che dunque CP_1
fosse ben consapevole del pregiudizio arrecatole con l'atto di vendita impugnato. CP_2
Tali indizi sarebbero costituiti da:
- il prezzo di vendita dichiarato, notevolmente più basso di quello di mercato;
- l'anomala trascrizione dell'atto in data 11.5.2022, oltre un mese dopo dalla sua stipulazione
(1.4.2022);
- l'assenza di prova del pagamento del corrispettivo del veicolo, posto che a fronte di un prezzo dichiarato nell'atto e in fattura di € 9.500 oltre IVA (e dunque complessivi € 11.590,00), risulta un bonifico di € 9.900, non congruente con detto prezzo.
pagina 4 di 7 Gli appellati si sono costituiti entrambi, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto.
Gli elementi di fatto che l'appellante richiama a sostegno dell'asserita scientia damni in capo all'acquirente NON costituiscono, invero, idonei indizi dell'elemento soggettivo in parola, richiesto dall'art. 2901 c.c. per la declaratoria di inefficacia invocata da . Pt_1
Anzi tutto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il prezzo di vendita dichiarato dalle parti nell'atto (€ 9.500 oltre IVA, pari a complessivi € 11.590) – per il quale risulta specifica prova documentale del pagamento del saldo, pari a € 9.900 (doc. 3 )- risulta del tutto in linea con i CP_2 prezzi di mercato: il veicolo infatti era usato ed era stato immatricolato 19 anni prima, nel 2003; inoltre, come pure evidenziato dal Tribunale, il veicolo era plausibilmente destinato alla rivendita a terzi da parte dell'acquirente , che infatti ha nel suo oggetto sociale quello della compravendita di CP_2 veicoli usati.
Quanto all'asserita “anomalia” della trascrizione al PRA soltanto in data 11.5.2022 a fronte di un atto stipulato il 1.4.2022, la circostanza non appare certo idonea a far ritenere che – come detto CP_2 imprenditore, al pari di , operante nel settore dei veicoli usati - fosse a conoscenza del CP_1 pregiudizio che l'atto di vendita avrebbe potuto comportare per le ragioni creditorie della ex moglie di
: non solo, infatti, la trascrizione è avvenuta nel termine di 60 giorni previsto dalla legge, CP_1 ma, soprattutto, una trascrizione “tardiva” quale quella di specie, lungi dal pregiudicare le ragioni della creditrice del venditore, avrebbe potuto invece frustrare le intenzioni del debitore e del suo asserito
“complice”. Come effettivamente accaduto nel caso di specie, in cui il pignoramento è stato trascritto il
28.4.2022 e l'atto di vendita soltanto l'11.5.2022, la vendita (sebbene anteriore) risulta infatti inopponibile, ex art. 2914 n. 1) c.c., alla debitrice , che ha provveduto a trascrivere il Pt_1 pignoramento prima della trascrizione della vendita;
tanto che l'odierna appellante avrebbe ben potuto eccepire tale inopponibilità nell'ambito del procedimento di esecuzione.
Quanto poi al terzo asserito indizio, ovvero l'asserita mancanza di prova del pagamento del prezzo, lo stesso non corrisponde a verità: il doc. 3 sopra richiamato attesta invero che , in data 7 aprile CP_2
2022, versò ad , a mezzo bonifico, il “saldo vs. fattura 21/22 per acquisto carro attrezzi CP_1 targa: CG158SP”, per € 9900. pagina 5 di 7 Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dunque, è stata versata in atti la prova del pagamento del prezzo di cui all'atto di compravendita, posto che il bonifico si riferisce espressamente sia alla fattura emessa da il 6.4.2022 per la vendita del veicolo in questione, sia al veicolo CP_1 stesso, di cui riporta la targa.
Il fatto, poi, che non vi sia prova in atti anche del versamento dell'acconto di € 1600,00, per un verso non è circostanza di per sé idonea ad escludere che tale acconto sia stato effettivamente versato, per altro verso, quand'anche costituisse indizio di una simulazione parziale del prezzo -ovvero del fatto che le parti, pur dichiarando nell'atto di vendita (e nella fattura) il prezzo di € 11.590, si accordarono contestualmente per il pagamento del prezzo inferiore di € 9.900- non si vede come il pagamento di un prezzo inferiore a quello dichiarato possa costituire circostanza dalla quale desumere che l'acquirente
(lo si ricorda, operante nel settore della compravendita dei veicoli usati) conoscesse la CP_2 situazione debitoria del venditore nei confronti della moglie, posto che parte appellante CP_1 non ha mai nemmeno dedotto che l'ex marito e avessero intrattenuto rapporti prima della CP_2 vendita di cui è causa, e tenuto conto che – come risulta documentalmente – al momento della vendita non risultava trascritto alcun gravame sul veicolo in esame.
In definitiva, in assenza di indizi idonei dai quali inferire l'elemento della scientia damni del terzo, la domanda di non poteva e non può essere accolta. Pt_1
L'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 11178/2024 il Tribunale di Milano, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado, che si liquidano in
€ 3.011,00 per compenso professionale oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%
pagina 6 di 7 quanto ad e in € 3.011,00 per compenso professionale oltre IVA se dovuta, CPA e CP_1 rimborso spese generali al 15% quanto a;
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
La consigliera rel. est. Il Presidente
TI EL LB SS LL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. LB SS LL Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa TI EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marchese (C.F.: ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Laura Mainardi (C.F.: ) C.F._4
APPELLATO
E CONTRO
P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Calabrò Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 11178/2024, pubblicata il
30.12.2024, in materia di: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: 1) preliminarmente,
- in via principale, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa con riguardo agli importi liquidati a favore del Sig. Controparte_1
[...] 2) Nel merito
- accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto disporre la revoca dell'atto di compravendita del veicolo pignorato tg CG158SP stipulato in data 1° aprile 2022 tra il sig. (C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] e la società (C.F. Controparte_2
), con sede in IN SC (CO - 22073) alla via Risorgimento n. 47, dichiarando P.IVA_1 inefficace ed inopponibile nei confronti della creditrice/ricorrente l'atto di disposizione del patrimonio. 2) spese del doppio grado rifuse.”
Per BD GH Controparte_1
“l'On.le Corte d'Appello di Milano, voglia accogliere – contrariis rejectis –le seguenti conclusioni In Via Principale: Rigettare l'avverso gravame e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 11178/2024
– Tribunale di Milano. Con vittoria di spese.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, rifiutando il contraddittorio su fatti, domande e contestazioni svolte per la prima volta in appello In via pregiudiziale e di rito:
-dichiarare l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente fissare udienza ex art. 350 bis c.p.c. per procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Nel merito:
-rigettare in ogni caso le domande dedotte da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 11178/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 30.12.2024. Con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio, previa conferma di quelle di primo grado, rimborso forfettario ed oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, risultando, nella presente fase d'appello, i motivi avversi inammissibili e/o infondati.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 2 di 7 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da in relazione all'atto di compravendita in data 1° aprile 2022 Parte_1 con cui l'ex marito cedette il veicolo di sua proprietà IVECO Controparte_3
35/A a Parte_2
2. Il giudizio di primo grado
[...]
ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l'ex coniuge Parte_1 [...]
e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Controparte_3 Controparte_2 dell'atto di vendita del veicolo Iveco 35/A (targa CG158SP), stipulato il 1° aprile 2022 tra l'ex coniuge debitore e la società convenuta.
L'attrice, a sostegno dell'azione proposta, allegava:
- di vantare nei confronti dell'ex marito , imprenditore individuale nel settore della CP_1 compravendita di veicoli usati, un credito di € 16.210,50 in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Milano il 24.4.2021, che nella parte relativa ai provvedimenti di natura economica aveva posto a carico del marito un contributo mensile al mantenimento dei tre figli per complessivi € 1.550,00 e un contributo mensile al mantenimento della moglie di € 300,00;
- di aver notificato all'ex marito in data 28.4.2022, l'atto di pignoramento CP_1 mobiliare ex art 521 bis c.p.c. su vari veicoli di sua proprietà, tra i quali il veicolo IVECO 35/A per cui è causa;
- che dalla visura PRA emergeva che detto veicolo era stato venduto a in data Controparte_2
01.04.2022, ma la trascrizione dell'atto era avvenuta soltanto l'11.05.2022.
L'attrice dunque, lamentando che l'atto di vendita pregiudicasse le proprie ragioni creditorie, e sostenendo che sia l'ex marito debitore sia l'acquirente fossero consapevoli del danno arrecatole - avendo provveduto a richiedere la trascrizione dell'atto presso il PRA in data successiva alla CP_2 trascrizione del pignoramento- concludeva per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Milano adìto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, evidenziando per un verso di svolgere, sin dal 2014, l'attività di commercio di veicoli usati (con la conseguenza che la vendita del veicolo
IVECO 35/A era strumentale all'attività d'impresa e non invece finalizzata a pregiudicare le ragioni della ex moglie) e, per altro verso, che la vendita del veicolo era avvenuta prima della trascrizione del pagina 3 di 7 pignoramento e che la società acquirente era ignara delle sue vicende personali, difettando così il presupposto della scientia damni in capo al terzo.
Si costituiva anche l'acquirente la quale, dichiarando di svolgere anch'essa l'attività Controparte_2 imprenditoriale di compravendita (e riparazione) di veicoli usati e confermando di non aver mai conosciuto prima dell'occasione di vendita per cui è causa, chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea, evidenziando altresì che il prezzo pattuito, pari a € 9.500,00 oltre IVA, risultava congruo e adeguato in relazione allo stato d'uso e alla vetustà del veicolo, escludendo così qualsiasi ipotesi di prezzo anomalo o di atto simulato.
Con sentenza n. 11178/2024 pubblicata il 30 dicembre 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda nel merito, ritenendo insussistente il requisito della scientia damni in capo al terzo contraente,
Nessun indizio, infatti, emergeva in tal senso dall'istruttoria, tenuto conto che il Controparte_2 pignoramento era stato trascritto ben dopo la vendita, che la vendita di veicolo usato costituiva un atto
“fisiologico” dell'attività imprenditoriale svolta da entrambe le parti -venditore ed acquirente, che era incontestato in causa che venditore ed acquirente non avevano avuto alcun rapporto prima della vendita di cui è causa, che il prezzo risultava in linea con i prezzi di mercato e che vi era prova del suo effettivo pagamento (in particolare vi era prova del saldo di € 9.900).
3. Il presente giudizio di appello
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma Parte_1 integrale, lamentando il mancato riconoscimento della scientia damni in capo al terzo acquirente.
In particolare, secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbero emersi indizi idonei e sufficienti a far ritenere che le parti si fossero accordate per una vendita del veicolo ad un prezzo simulato in danno della posizione creditoria dell'ex moglie di , e che dunque CP_1
fosse ben consapevole del pregiudizio arrecatole con l'atto di vendita impugnato. CP_2
Tali indizi sarebbero costituiti da:
- il prezzo di vendita dichiarato, notevolmente più basso di quello di mercato;
- l'anomala trascrizione dell'atto in data 11.5.2022, oltre un mese dopo dalla sua stipulazione
(1.4.2022);
- l'assenza di prova del pagamento del corrispettivo del veicolo, posto che a fronte di un prezzo dichiarato nell'atto e in fattura di € 9.500 oltre IVA (e dunque complessivi € 11.590,00), risulta un bonifico di € 9.900, non congruente con detto prezzo.
pagina 4 di 7 Gli appellati si sono costituiti entrambi, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto.
Gli elementi di fatto che l'appellante richiama a sostegno dell'asserita scientia damni in capo all'acquirente NON costituiscono, invero, idonei indizi dell'elemento soggettivo in parola, richiesto dall'art. 2901 c.c. per la declaratoria di inefficacia invocata da . Pt_1
Anzi tutto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il prezzo di vendita dichiarato dalle parti nell'atto (€ 9.500 oltre IVA, pari a complessivi € 11.590) – per il quale risulta specifica prova documentale del pagamento del saldo, pari a € 9.900 (doc. 3 )- risulta del tutto in linea con i CP_2 prezzi di mercato: il veicolo infatti era usato ed era stato immatricolato 19 anni prima, nel 2003; inoltre, come pure evidenziato dal Tribunale, il veicolo era plausibilmente destinato alla rivendita a terzi da parte dell'acquirente , che infatti ha nel suo oggetto sociale quello della compravendita di CP_2 veicoli usati.
Quanto all'asserita “anomalia” della trascrizione al PRA soltanto in data 11.5.2022 a fronte di un atto stipulato il 1.4.2022, la circostanza non appare certo idonea a far ritenere che – come detto CP_2 imprenditore, al pari di , operante nel settore dei veicoli usati - fosse a conoscenza del CP_1 pregiudizio che l'atto di vendita avrebbe potuto comportare per le ragioni creditorie della ex moglie di
: non solo, infatti, la trascrizione è avvenuta nel termine di 60 giorni previsto dalla legge, CP_1 ma, soprattutto, una trascrizione “tardiva” quale quella di specie, lungi dal pregiudicare le ragioni della creditrice del venditore, avrebbe potuto invece frustrare le intenzioni del debitore e del suo asserito
“complice”. Come effettivamente accaduto nel caso di specie, in cui il pignoramento è stato trascritto il
28.4.2022 e l'atto di vendita soltanto l'11.5.2022, la vendita (sebbene anteriore) risulta infatti inopponibile, ex art. 2914 n. 1) c.c., alla debitrice , che ha provveduto a trascrivere il Pt_1 pignoramento prima della trascrizione della vendita;
tanto che l'odierna appellante avrebbe ben potuto eccepire tale inopponibilità nell'ambito del procedimento di esecuzione.
Quanto poi al terzo asserito indizio, ovvero l'asserita mancanza di prova del pagamento del prezzo, lo stesso non corrisponde a verità: il doc. 3 sopra richiamato attesta invero che , in data 7 aprile CP_2
2022, versò ad , a mezzo bonifico, il “saldo vs. fattura 21/22 per acquisto carro attrezzi CP_1 targa: CG158SP”, per € 9900. pagina 5 di 7 Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dunque, è stata versata in atti la prova del pagamento del prezzo di cui all'atto di compravendita, posto che il bonifico si riferisce espressamente sia alla fattura emessa da il 6.4.2022 per la vendita del veicolo in questione, sia al veicolo CP_1 stesso, di cui riporta la targa.
Il fatto, poi, che non vi sia prova in atti anche del versamento dell'acconto di € 1600,00, per un verso non è circostanza di per sé idonea ad escludere che tale acconto sia stato effettivamente versato, per altro verso, quand'anche costituisse indizio di una simulazione parziale del prezzo -ovvero del fatto che le parti, pur dichiarando nell'atto di vendita (e nella fattura) il prezzo di € 11.590, si accordarono contestualmente per il pagamento del prezzo inferiore di € 9.900- non si vede come il pagamento di un prezzo inferiore a quello dichiarato possa costituire circostanza dalla quale desumere che l'acquirente
(lo si ricorda, operante nel settore della compravendita dei veicoli usati) conoscesse la CP_2 situazione debitoria del venditore nei confronti della moglie, posto che parte appellante CP_1 non ha mai nemmeno dedotto che l'ex marito e avessero intrattenuto rapporti prima della CP_2 vendita di cui è causa, e tenuto conto che – come risulta documentalmente – al momento della vendita non risultava trascritto alcun gravame sul veicolo in esame.
In definitiva, in assenza di indizi idonei dai quali inferire l'elemento della scientia damni del terzo, la domanda di non poteva e non può essere accolta. Pt_1
L'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 11178/2024 il Tribunale di Milano, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado, che si liquidano in
€ 3.011,00 per compenso professionale oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%
pagina 6 di 7 quanto ad e in € 3.011,00 per compenso professionale oltre IVA se dovuta, CPA e CP_1 rimborso spese generali al 15% quanto a;
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
La consigliera rel. est. Il Presidente
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