Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 1
In tema di reato di cui all'art. 12 quinquies comma primo D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 356, al fine di giustificare la provenienza dei beni, non èsufficiente la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti, dovendosi, invece, fornire, da parte dell'interessato, un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2005, n. 13938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13938 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 17/03/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Consigliere N. 510
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni Consigliere N. 1056/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza 12 dicembre 2004 del Tribunale Napoli;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito l'avvocato Giovanni Di Nola, per il D'MO.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 12 dicembre 2004 il Tribunale del riesame di Napoli annullava il provvedimento emesso il 16 novembre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva adottato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D'MO SO, indagato dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 12- quinquies del decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, contestatigli per essere divenuto intestatario di beni di proprietà di UA D'LE indagato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. Rilevava il Tribunale che in ordine al delitto di cui all'art. 12- guinguies del decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, l'ordinanza impositiva sarebbe pervenuta ad un'interpretazione estensiva in malam partem della detta norma penale, sia perché il precetto adesso ricordato non punisce "anche colui che, in ipotesi, sia stato il destinatario della intestazione ritenuta fittizia", sia perché, per la configurazione del delitto di intestazione fittizia di beni è necessario il dolo specifico "di voler eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione"; il che non risulterebbe astrattamente ipotizzabile a carico del D'MO, neppure sotto il profilo del concorso morale per il rafforzamento dei proposito criminoso del D'LE. Un'identica carenza del quadro indiziario inficierebbe l'addebito di partecipazione all'associazione mafiosa, unica essendo la condotta ascritta al D'MO.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando violazione della legge penale. Rileva l'Ufficio ricorrente che la condotta del prestanome che, consapevole della provenienza illecita dei beni dei quali accetta l'intestazione e, cosciente della finalità perseguita dell'elusione delle disposizioni di legge in materia in misure di prevenzione patrimoniali, accetti di intestare a sè beni in realtà a lui non appartenenti integra l'ipotesi di reato di intestazione fittizia. Inoltre, il Tribunale avrebbe apoditticamente escluso la consapevolezza dell'intestatario fittizio di contribuire al conseguimento dell'obiettivo vietato dalla norma. Conseguenti sarebbero da ritenere i gravi indizi anche in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Il ricorso è fondato.
3. Va premesso che il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1^, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a "concorso necessario", poiché il soggetto agente, in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (Sez. 6^, 26 febbraio 2004, Iervolino). Il reato in parola, pertanto, si concretizza con la predisposizione di una situazione di apparenza giuridica e formale nella titolarità o disponibilità di beni di provenienza illecita, difforme dalla realtà (Sez. 6^, 9 ottobre 1993, Gioci); con la conseguenza che non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti, dovendosi, invece, fornire, da parte dell'interessato, un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie (Sez. 1^, 14 ottobre 1996, Scarcella). A sua volta, l'elemento soggettivo è incentrato sul dolo specifico, sul fine, cioè, di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e può essere escluso soltanto dall'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce (Sez. 6^, 26 febbraio 2004, Iervolino).
3. L'ordinanza impugnata, contenendo un vistoso errore di diritto ai fini della configurazione della struttura del reato, deve, dunque, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005