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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2446/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] n Campania (NA) (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pennacchia Cristiano (c.f. C.F._1
) e dall'Avv. Di Caterino Alfonsina (c..f. ), come C.F._2 C.F._3 da procura su foglio separato;
APPELLANTE E
(c.f.: ), tramite l'avv. Roberto Rusciano, a tanto Controparte_1 P.IVA_1 autorizzato in forza di procura speciale per Notar di Milano del 20.2.2019 (Rep. Persona_1
n. 42433, Racc. n. 13755), rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Di Torrepadula Nicola (c.f.
), come da procura su foglio separato;
C.F._4
APPELLATA
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI All'udienza del 09/04/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Parte_1 Controparte_2 lamentando che, sul rapporto di deposito titoli in custodia ed amministrazione n. 0068200964558, erano state registrate, nel corso del tempo, una serie di operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari eseguite dall'Istituto di credito in assenza di un contratto quadro di intermediazione finanziaria previsto in forma scritta a pena di nullità dall'art 23 TUF e di specifiche autorizzazioni da parte dell'attore. L'attore, quindi, chiedeva:
1 "a) accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto/vendita di tutti gli strumenti finanziari confluiti sul dossier titoli n. 0068200964558 in quanto poste in essere dalla banca convenuta in assenza di un contratto quadro previsto a pena di nullità in forma scritta dall'art. 23 D.Lgs. 58/98 (TUF) ed in assenza di specifiche autorizzazioni del cliente;
b) accertare e dichiarare, in ogni caso, la responsabilità della banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per violazione delle norme contenute negli artt. 1175, 1176, 1375, 1337, 1375 c.c. e 21, comma 1, lett. a, TUF in tema di diligenza, correttezza e buonafede, nonché di trasparenza, nonché negli artt. 21, comma 1, lett. c, e 27, comma 2, Reg. n. 11522/98 in tema di CP_3 conflitto di interessi, e negli artt. 21, comma 1, lett. b, TUF e 28, comma 1, 23, Reg. n. 11522/98 in CP_3 tema di obblighi informativi;
c) condannare, per l'effetto, l' convenuto, in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. di tutte le somme conferite dall'attore per le singole operazioni di compravendita degli strumenti finanziari, ovvero al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dall'attore, da quantificarsi, sotto il profilo del danno emergente, in un importo pari alle somme inizialmente addebitate per ciascuna operazione e sotto il profilo del lucro cessante, nella perdita di profitto causata dal mancato reimpiego delle somme stesse in altre forme di investimento, oltre al danno esistenziale per il grave torto subito, da liquidarsi in via equitativa".
1.2. La banca convenuta si costituiva in giudizio sollevando, in via preliminare, eccezioni di improcedibilità delle domande per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, nonché di nullità dell'atto introduttivo per asserita genericità dello stesso e, nel merito, di prescrizione del diritto ex adverso azionato. Inoltre, nel caso fossero state accolte le domande del
, la convenuta chiedeva di compensare i crediti eventualmente riconosciuti all'attore con Pt_1 tutte le somme versate dalla banca in esecuzione del rapporto, nonché di condannare il a Pt_1 restituire i titoli ancora in suo possesso, oltre rivalutazione ed interessi legali.
1.3. Verificata la regolarità del tentativo di mediazione demandato alle parti, istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 49/2020, pubblicata il 03.01.2020, così decideva:
1) Condanna la banca convenuta a pagare all'attore la somma di € 1201, oltre interessi legali dal 20/4/2000 alla pronuncia;
2) Ordina all'attore di restituire alla banca convenuta i 200 titoli Finmatica acquistati il 20/4/2000;
3) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per la metà, e condanna la banca convenuta a rimborsare all'attore il 50% di quanto da questi documentato di aver pagato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna la convenuta a rimborsare ad all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 125,00 per CP_5 esborsi ed € 1205,00 per compenso, oltre spese generali, Iva Cpa. In sintesi, il Tribunale accertava che il deposito amministrato titoli n. 682/964558, intestato a presso il era stato attivo dall'1/1/2000 sino a tutto il Parte_1 Controparte_2
31/12/2018, mentre solo in data 20/6/2008 erano stati sottoscritti tra le parti un contratto di prestazione dei servizi d'investimento ed il contratto di deposito titoli e strumenti finanziari ed amministrazione. Conseguentemente, il primo Giudice dichiarava, in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti fino al 20.6.2007, ai sensi dell'art. 23 Tuf, la nullità del contratto relativo alla prestazione dei servizi d'investimento, per mancanza della forma scritta e, quindi, ai sensi dell'art. 30 Reg.
11522/1998, la nullità di ogni accordo sulla prestazione dei servizi finanziari tra CP_3
2 intermediario e cliente, ed anche di ogni singolo ordine d'investimento; secondo il Tribunale, conseguentemente, l'investitore aveva diritto alla restituzione, da parte dell'intermediario, delle somme impiegate per acquistare i prodotti finanziari oggetto dell'operazione, trattandosi di somme pagate indebitamente, anche se, da tali importi, dovevano essere detratti i guadagni da questi incassati grazie agli investimenti, perché anch'essi derivati dagli stessi atti nulli, e dunque da restituire all'intermediario. Quanto, alle operazioni successive alla data del 20.6.2008, invece, il Giudice di prime cure rilevava che, in ogni caso, non risultava essere stato impartito alcun ordine rispettando la forma prescritta dall'art. 28 del predetto contratto quadro, con conseguente nullità anche di tali operazioni. Tuttavia, il Tribunale richiamava l'esito degli accertamenti demandati al CTU nominato in corso di causa dai quali risultava che la quasi totalità delle operazioni registrate sul dossier titoli 964558 (l'unico al quale si riferiva la domanda), ossia 89 su 94, risalivano a prima dell'aprile 2005, ed erano state regolate contabilmente sul conto corrente 46528, i cui estratti non erano stati prodotti nel presente giudizio. In mancanza di tale documentazione, secondo il CTU e, quindi, il Giudice di primo grado, non risultava possibile determinare le somme spese per acquistare i titoli, e quelle eventualmente incassate né, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, i controvalori in valuta delle operazioni di acquisto e vendita titoli registrate sul dossier titoli 964558 avrebbero potuto essere ricavati utilizzando gli “archivi delle serie storiche delle quotazioni, presenti su internet ovvero in diversi altri data base di pubblica consultazione”; sul punto il Tribunale osservava che tali estratti dei data base non erano mai stati prodotti in giudizio né i dati in essi riportati potevano essere considerati alla stregua di fatti notori, ossia “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, ai sensi dell'art. 115 c.2 c.p.c. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale riteneva che l'attore non avesse provato quanto avesse investito per 89 delle operazioni d'investimento da lui compiute sul dossier titoli per cui è causa, e, quindi, di non poter accogliere la domanda di ripetizione relativamente a tali operazioni. Quanto, invece, alle operazioni effettuate sul dossier titoli 964558, a decorrere dall'aprile 2005, il primo Giudice, sempre richiamando la relazione di CTU, evidenziava che sul predetto dossier risultava annotato il controvalore di 700 azioni detenute a quella data dal , pari Parte_2 Pt_1 ad € 4.203,50 e, poiché, a dicembre 2004, la era fallita, era ragionevole supporre che Parte_2 nel periodo intermedio le quotazioni non potessero essere risalite, per cui si poteva concludere con adeguata certezza che il non avesse speso meno di € 4.203,50 per acquistare quei Pt_1 titoli. Secondo il Tribunale, tuttavia, il diritto alla ripetizione della suddetta somma, per 500 delle azioni in questione, aveva cominciato a prescriversi il 14/3/2000, quando erano state acquistate, e dunque, risultava prescritto, dato che il primo atto interruttivo doveva essere individuato in una raccomandata pervenuta al il 19/3/2010, ossia oltre 10 anni Controparte_2 dopo;
invece, per 200 azioni, acquistate il 20/4/2000, il diritto alla ripetizione non poteva ritenersi prescritto non essendo ancora maturato il relativo termine al momento del perfezionarsi del predetto atto interruttivo.
3 In definitiva, secondo il Tribunale, la convenuta era tenuta a restituire all'attore i 2/7 di € CP_5
4203,50, ossia € 1201,00; oltre interessi legali dal 20/4/2000 alla pronuncia giacchè la CP_5 non poteva ritenersi in buona fede, nel percepire delle somme in base ad investimenti che ben sapeva essere nulli;
l'attore, tuttavia, doveva restituire al i relativi titoli. Controparte_2
Infine, il Giudice di prime cure riteneva la convenuta soccombente e, quindi, la condannava a pagare le spese di lite nei confronti del mentre poneva quelle relative alla CTU a carico di Pt_1 entrambe le parti per la metà.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 30.6.2020, tramite pec) ha proposto appello principale per i motivi di seguito indicati. Parte_1
2.1 Col primo motivo l'appellante lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dal CTU e dal primo Giudice, le somme conferite per l'acquisto degli strumenti finanziari e quelle costituenti le perdite, potevano certamente essere ricavate dall'estratto conto titoli e non già dall'estratto di c/corrente; dal predetto documento, infatti, era possibile ricavare una serie di elementi oggettivi utili per la quantificazione delle somme conferite e delle perdite subite (la denominazione del titolo, il codice identificativo di esso, le quantità negoziate - o il valore nominale per i titoli obbligazionari -, la data dell'operazione eseguita), sicché il CTU avrebbe potuto stimare i prezzi di acquisto e/o vendita traendoli dal listino della Borsa Valori Italiana. Secondo l'appellante, infatti, il listino della Borsa Valori Italiana, contenente l'indicazione dei prezzi, ad una certa data, di valori mobiliari, merci o divise, costituisce una fonte ufficiale e "ha valore legale a tutti gli effetti" e, quindi, costituiva una fonte informativa che lo stesso Giudice avrebbe potuto acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e, comunque, a tali informazioni poteva essere riconosciuto il valore di fatti notori che il giudice può porre a fondamento della sua decisione ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c.
2.2. Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'azione alla ripetizione dell'indebito comincia a prescriversi dal pagamento non dovuto. Secondo l'appellante la a fronte della richiesta di fornire copia dei contratti relativi alla CP_5 gestione del conto titoli, soltanto in data 16.6.2010 aveva comunicato di non aver rinvenuto il contratto relativo ai servizi di investimento né i fissati bollati, e, pertanto, egli soltanto a partire da tale data aveva definitivamente avuto contezza degli elementi che gli avrebbero consentito di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. conseguente alla nullità del contratto di intermediazione in quanto non stipulato nella forma scritta così come previsto dall'art. 23 TUF, nonché quella di risarcimento del danno per inadempimento della banca agli obblighi informativi prescritti dall'art. 21 TUF. Sulla base di tali premesse l'appellante così ha concluso: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme conferite per tutte le operazioni di compravendita titoli eseguite sul dossier titoli n. 964558 così come saranno quantificate mediante CTU, che dovrà essere rinnovata nel presente giudizio di gravame con l'incarico specifico di avvalersi dei listini della Borsa Italiana Spa ai fini della quantificazione del controvalore in valuta delle operazioni stesse e ciò anche per il periodo precedente all'aprile 2005 e per l'effetto condannare la banca appellata in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire le dette somme in favore dell'appellante, maggiorate degli interessi e della rivalutazione dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in via antistataria.
4 2.3. si è costituita in giudizio prospettando, in primo luogo, che, con atto Controparte_1 per notar di Torino del 10.10.2018, (rep. n. 7.660, racc. n. 3.703) registrato Persona_2
a Torino 3 il 16.10.2018 al n.19041 ed iscritto al Registro delle Imprese di Torino in data 17.10.2018 prot.143072, aveva incorporato il con effetto dal Controparte_2
26.11.2018, subentrando, quindi, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della società incorporata, compreso quello oggetto del presente giudizio. Preliminarmente, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e, nel merito, evidenziava l'infondatezza dei motivi di gravame formulati da controparte e proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: 1) In primo luogo, la prospetta che il Tribunale aveva errato nel ritenere la lettera del CP_5
5.3.2010 (ricevuta dalla in data 19.3.2010), un valido atto interruttivo della CP_5 prescrizione poiché la stessa aveva ad oggetto la richiesta, ex art. 119 TUB, della documentazione inerente il dossier titoli n. 0068200964558, senza nessun riferimento ad una presunta nullità di operazioni di strumenti finanziari né ad alcuna richiesta di ripetizione dell'indebito. Inoltre, secondo l'appellante incidentale, la costituzione in mora sarebbe idonea ad interrompere i termini di prescrizione esclusivamente nei rapporti obbligatori mentre, ogni qual volta il diritto si fonda sulla declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia di un atto, la prescrizione può essere validamente interrotta soltanto dalla domanda giudiziale. 2) Inoltre, secondo , il Tribunale aveva errato nel ritenere fondata l'avversa Controparte_1 domanda in relazione alle azioni perché fondata sulla sola presunzione in virtù Parte_2 della quale la quotazione del titolo alla data del 29.02.2004 (alcuni mesi prima Parte_2 del fallimento dichiarato nel dicembre del 2004), fosse inferiore a quella del 2000 (epoca di acquisto del titolo da parte dell'appellante). Pertanto, il Giudice di primo grado, in via esclusivamente presuntiva, aveva quantificato la presunta perdita che il avrebbe Pt_1 subito a causa dell'acquisto del titolo in questione in almeno € 4.203,50, tale essendo il controvalore delle dette azioni possedute dall'attore alla data del 29.02.2004. Tuttavia, l'appellante evidenzia che, in realtà, il valore attribuito dal CTU ai suddetti titoli era stato ricavato dal valore indicato sull'estratto del dossier titoli alla data del 29.2.2004; tuttavia, tale valore individuava il controvalore dei titoli mobiliari estratto dalle banche dati di pubblico accesso alla data del 29.2.2004 ovvero proprio attraverso quelle banche dati ed i listini di borsa a cui il Giudice di primo grado aveva affermato di non poter fare riferimento non essendo state depositate nel presente in giudizio. Non poteva, quindi, escludersi che, per l'acquisto delle ridette azioni, il avesse pagato un importo Pt_1 inferiore e/o diverso da quello di € 4.203,50, importo corrispondente al valore di quotazione al 29.02.2004 e, quindi, in conclusione, non era possibile individuare con certezza l'eventuale perdita subita dall'appellante dall'acquisto delle azioni Parte_2
3) Inoltre, la impugna il capo della sentenza che ha condannato la Controparte_1 al pagamento degli interessi legali sulla sorta capitale dal 20.4.2000 (data della CP_5 sottoscrizione degli ordini di acquisto) invece che dalla data della domanda. Al contrario di quanto affermato dal primo Giudice, infatti, la evidenzia di aver sempre tenuto CP_5
5 un comportamento improntato ai principi di correttezza e buona fede, operando con la massima diligenza anche perché le azioni rappresentavano un buon Parte_2 investimento per il cliente posto che, nell'anno 2000, non vi era alcun segnale che lasciasse presagire uno stato di insolvenza della suddetta società. Sotto altro aspetto, l'appellante evidenzia che gli ordini di acquisto delle azioni Finmatica non potevano essere considerati nulli avendo la assolto i propri obblighi informativi facendo CP_5 sottoscrivere al cliente il contratto di prestazione di servizi di investimento. 4) Ancora, l'appellante impugna il capo della sentenza che ha respinto l'eccezione di buona fede sollevata dalla la a fronte dell'azione di CP_6 Controparte_1 nullità proposta dal cliente “non può mancare un esame degli investimenti complessivamente eseguiti, ponendo in comparazione quelli oggetto dell'azione di nullità, derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con quelli che ne sono esclusi, al fine di verificare se permanga un pregiudizio per l'investitore corrispondente al petitum azionato”. La in esecuzione del rapporto di deposito CP_5 amministrato oggetto del presente giudizio, aveva versato al Gallo notevoli importi, come confermato dal CTU il quale aveva accertato che dal rapporto per cui è causa il cliente aveva guadagnato l'importo complessivo di € 288.202,76 (cfr. pagine nn.ri 22 e 35 della CTU); tale somma, quindi, costituirebbe il limite al pregiudizio subito dall'appellante e, quindi, il limite degli importi ripetibili dallo stesso. 5) Infine, l'appellante incidentale censura la sentenza anche per quanto concerne il profilo delle spese prospettando che, stante l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta dal , le spese di lite, comprese quelle di CTU, avrebbero dovute essere Pt_1 poste integralmente a carico della parte attrice. Sulla scorta di quanto premesso, la ha così concluso: Controparte_1
1) Respingere l'appello proposto, perché inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, da rigettare.
2) Per l'effetto confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande proposte dal sig.
nei confronti del (ora . Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
3) Annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la lettera del 5.3.2010 (ricevuta dalla Banca in data 19.3.2010), un valido atto interruttivo della prescrizione e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nel senso di ritenere l'avversa domanda prescritta.
4) Annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la al pagamento della somma di € 1.201,00, oltre interessi legali dal 20.4.2000 CP_5 alla pronuncia e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nel senso di ritenere l'avversa domanda infondata.
5) Annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di buona fede sollevata dalla e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata CP_5 nel senso di respingere le avverse domande in quanto infondate
6) Annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto le spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà ed ha condannato la al pagamento CP_5 delle spese del giudizio liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nel senso di condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese del presente giudizio (comprese quelle di CTU).
7) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
6 All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo.
L'appello principale è infondato e va rigettato. Col primo motivo l'appellante, in sostanza, ritiene che, trattandosi di elementi legali, l'acquisizione dei listini della Borsa Valori non sarebbe soggetta all'onere della prova, potendo essere acquisiti anche d'ufficio e, comunque, utilizzati dal CTU per stabilire il prezzo pagato per l'acquisto dei titoli. Va osservato, tuttavia, che, come prospettato anche da parte appellata, le norme indicate dall'appellante, a riprova della tesi che si tratti di elementi legali, se possono essere considerate di portata generale allorquando debba procedersi alla determinazione del valore controverso di titoli, non può dirsi altrettanto allorquando debba provarsi un pagamento di cui si chieda la restituzione, facendo ricorso ai listini di borsa, in spregio ai principi dell'onere della prova e delle preclusioni. Invero l'art. 750 c.c., fissa piuttosto il momento temporale, quello dell'apertura della successione, in relazione al quale determinare il valore dei titoli, ai fini della collazione, in funzione della divisione ereditaria, in parallelo a quanto stabilito per la collazione dei beni immobili dall'art. 747c.c.; ed il richiamo ai listini e mercuriali è, da una lato descrittivo della tipologia di beni mobili cui si riferisce la norma e, dall'altro, criterio valutativo, secondo la dottrina, al fine di evitare le lungaggini di una perizia di stima.
7 L'art. 1474 c.c. contiene, invece, disposizioni dirette ad integrare la lacuna della manifestazione di volontà in ordine al prezzo, contemplando una presunzione circa il prezzo voluto dalle parti per la vendita. Dunque, tali norme consentono che i listini di borsa siano utilizzati per attribuire un valore ai titoli, nelle fattispecie ivi considerate, allorquando detto valore sia tra le parti controverso. Pertanto, sebbene, in tali casi, possano essere utilizzati nell'ambito di CTU quali parametri per attribuire un valore a titoli di valore controverso, con la conseguenza che ad essi il consulente possa, in tali casi, farvi riferimento a prescindere dalla produzione delle parti, ciò non è, invece, possibile nel caso in cui si domandi la restituzione delle somme sborsate per l'acquisto di tali titoli. Difatti dalle norme in esame non può desumersi che i listini abbiano valore legale del prezzo pagato per l'acquisto dei titoli, né che i prezzi ivi indicati siano fatti notori. Deve, infatti, convenirsi con l'analisi fatta dal primo Giudice, che ha ritenuto che i prezzi pagati per l'acquisto dei titoli siano l'oggetto della domanda, e, quindi, soggetti alle regole dell'acquisizione probatoria. In sostanza ai fini del calcolo del quantum indebitamente versato dall'investitore alla non CP_5 può farsi ricorso a criteri presuntivi per la ricostruzione del valore dei titoli, quali i prezzi dei listini, ma occorre siano documentati gli effettivi esborsi effettuati per il loro acquisto. I listini, infatti, come ha rilevato il CTU, consentono di calcolare il prezzo di beni aventi valori di borsa o di mercato in via approssimativa ed astratta poiché fotografano il prezzo di chiusura dell'asta del bene, prezzo che nel corso della giornata borsistica ben può aver subito oscillazioni, sicché, mancando l'indicazione del prezzo a cui si è effettivamente acquistato il titolo, il calcolo effettuato con riguardo al prezzo di listino di borsa resta meramente indicativo e non corrispondente all'effettivo prezzo versato dall'investitore. Dunque, i listini di borsa, come i mercuriali ed i valori di mercato, se possono certamente essere utilizzati per attribuire un valore ai titoli da includere nella collazione (art. 750 c.c.) o ricostruire il prezzo voluto dalle parti per la vendita di un bene (ex art. 1474 c.c.), o per accertare il valore controverso di un bene, perché la legge lo consente, non possono essere utilizzati come prova dell'esborso indebito di cui si chiede la restituzione, per nullità del contratto quadro. Come parimenti non sarebbe sostenibile che, risolto o dichiarato nullo un contratto di vendita di un immobile, l'acquirente pretendesse di provare il prezzo pagato, di cui chiede la restituzione, facendo riferimento ai valori di mercato dell'immobile acquistato, in luogo di dare la prova di quanto effettivamente egli lo abbia pagato. Peralto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza” (cfr. Cass. 6664/2018). In definitiva la decisione del primo giudice va confermata ed integrata nel senso che i listini di borsa, anche se fossero stati ritualmente prodotti, non sarebbero stati idonei a provare gli
8 esborsi effettuati dall'investitore, al fine di poterne ottenere la restituzione, occorrendo, a tal fine, la prova di quanto pagato. Risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello principale. Occorre premettere che risulta consolidata in giurisprudenza l'opinione secondo cui l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento, e non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine. Infatti, l'art. 1422 cod. civ. è chiaro nel disporre che l'azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione e, nel contempo, nel fare salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto;
infatti, la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 16/12/2024, n. 32694). D'altra parte, nella richiesta inviata alla in data 5.3.2010 (e ricevuta il 18.3.2019), l'attore, CP_5 nel richiedere copia di tutta la documentazione relativa alla negoziazione di strumenti finanziari, aveva già prospettato la nullità di tutte le relative operazioni per mancanza del contratto quadro ex art. 23 TUF e il diritto di richiedere la restituzione di tutti gli importi conferiti per l'esecuzione delle medesime prestazioni, costituendo espressamente in mora l'Istituto di Credito. Consegue a quanto premesso che deve ritenersi irrimediabilmente prescritto il diritto di Parte_1
alla restituzione di tutti gli importi versati al nei dieci anni precedenti alla
[...] Controparte_2 data del primo atto interruttivo della prescrizione ovvero fino al 18.3.2000. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da va rilevato che Controparte_1 risulta sicuramente infondato il primo motivo. Come sopra già indicato e diversamente da quanto prospettato dalla Controparte_1 nella missiva inviata al il 4.3.2010, il aveva già invocato la nullità di tutte le Controparte_2 Pt_1 operazioni eseguite in relazione al dossier titoli n.964558 costituendo espressamente in mora l'Istituto di Credito per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di tali operazioni per l'acquisto di titoli. Inoltre, risulta pacifico in giurisprudenza che, in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli art. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 c.c. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/06/2008, n.16612). Al riguardo va precisato che il principio invocato dall'appellante incidentale, secondo cui la costituzione in mora del debitore può avere efficacia interruttiva della prescrizione limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche
9 rispetto ai diritti potestativi (dovendo, in tal caso, riconoscersi efficacia interruttiva esclusivamente alla domanda giudiziale), riguarda soltanto le azioni miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui. Al contrario, l'azione di nullità, esercitata nella specie dall'attore, mira ha una pronuncia dichiarativa della invalidità del contratto e della sua inidoneità a produrre effetti giuridici. Al contrario, risulta fondato il secondo motivo dell'appello proposto da atteso Controparte_1 che, rispondendo alle osservazioni del ctp di parte convenuta, il CTU, nella relazione depositata nel corso del giudizio di primo grado, ribadiva che “in atti non vi è prova del prezzo pagato dal sig. all'atto dell'acquisto delle azioni In ogni caso, è altamente probabile – per Pt_1 Parte_2 non dire certo – che il ridetto prezzo sia stato superiore al valore di € 4.203,50 assunto dalle azioni pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento”. Tuttavia, la comune esperienza delle fluttuazioni sul mercato dei prezzi delle azioni, in mancanza di certezza in ordine al prezzo di acquisto di tali azioni, non consente di trarre presunzioni affidabili in ordine all'effettivo controvalore pagato dal al momento dell'acquisto dei suddetti titoli azionari e, quindi, in Pt_1 difetto di ulteriori elementi di prova, anche presuntivi, in ordine al prezzo pagato per l'acquisto di tali titoli, deve ritenersi che, anche in relazione alle azioni Finmatica, non sussiste una prova certa del pregiudizio subito dall'attore. Inoltre, appare fondato anche il quarto motivo dell'appello incidentale rispetto al quale va evidenziato che la nullità per difetto di forma scritta contenuta nell' art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro. In particolare, nella sentenza n. 28314 del 4/11/2019, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in relazione ai contratti d'investimento, l'uso selettivo del rilievo della nullità del contratto quadro non contrasta, in via generale, con lo statuto normativo delle nullità di protezione ma la sua operatività deve essere modulata e conformata dal principio di buona fede secondo un parametro da assumersi in modo univoco e coerente. Ove si ritenga che l'uso selettivo delle nullità di protezione sia da stigmatizzare ex se, come contrario alla buona fede, solo perché limitato ad alcuni ordini di acquisto, si determinerà un effetto sostanzialmente abrogativo del regime giuridico delle nullità di protezione, dal momento che si stabilisce un'equivalenza, senza alcuna verifica di effettività, tra uso selettivo delle nullità e violazione del canone di buona fede. Deve rilevarsi, tuttavia, l'insufficienza anche della esclusiva valorizzazione della buona fede soggettiva, ove ravvisabile solo se si dimostri un intento dolosamente preordinato a determinare effetti pregiudizievoli per l'altra parte. Al fine di modulare correttamente il meccanismo di riequilibrio effettivo delle parti contrattuali di fronte all'uso selettivo delle nullità di protezione, non può mancare un esame degli investimenti complessivamente eseguiti, ponendo in comparazione quelli oggetto dell'azione di nullità, derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con quelli che ne sono esclusi, al fine di
10 verificare se permanga un pregiudizio per l'investitore corrispondente al petitum azionato. In questa ultima ipotesi deve ritenersi che l'investitore abbia agito coerentemente con la funzione tipica delle nullità protettive, ovvero quella di operare a vantaggio di chi le fa valere. Pertanto, per accertare se l'uso selettivo della nullità di protezione sia stato oggettivamente finalizzato ad arrecare un pregiudizio all'intermediario, si deve verificare l'esito degli ordini non colpiti dall'azione di nullità e, ove sia stato vantaggioso per l'investitore, porlo in correlazione con il petitum azionato in conseguenza della proposta azione di nullità. Ove si accerti che gli ordini non colpiti dall'azione di nullità abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum, può essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati, l'eccezione di buona fede, al fine di non determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo all'intermediario stesso. Può, tuttavia, accertarsi che un danno per l'investitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dall'azione di nullità, si sia comunque determinato. Entro il limite del pregiudizio per l'investitore accertato in giudizio, l'azione di nullità non contrasta con il principio di buona fede. Oltre tale limite, opera, ove sia oggetto di allegazione, l'effetto paralizzante dell'eccezione di buona fede. Ne consegue che, se, come nel caso di specie, i rendimenti degli investimenti non colpiti dall'azione di nullità superino il petitum, l'effetto impeditivo è integrale, ove invece si determini un danno per l'investitore, anche all'esito della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullità selettiva, l'effetto paralizzante dell'eccezione opererà nei limiti del vantaggio ingiustificato conseguito. L'eccezione di buona fede operando su un piano diverso da quello dell'estensione degli effetti della nullità dichiarata, non è configurabile come eccezione in senso stretto non agendo sui fatti costitutivi dell'azione (di nullità) dalla quale scaturiscono gli effetti restitutori, ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali delle parti. Deve essere, tuttavia, oggetto di specifica allegazione. Nel caso di specie il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che:
- dalla disamina dell'estratto del dossier titoli n.964558 emerge, per tabulas, che sino al novembre 2004 le operazioni di acquisto e vendita di valori mobiliari sono state regolate sul conto corrente n.46528, rapporto, quest'ultimo, i cui estratti non risultano versati in atti;
- le operazioni di compravendita di valori mobiliari annotate sul dossier titoli n.964558 a decorrere dall'aprile del 2005 hanno trovato regolamento contabile sul conto corrente n.50350, unico rapporto – quest'ultimo – per il quale l'attore ha prodotto in giudizio i relativi estratti conto;
- in data 25.05.2005 il cliente provvide ad estinguere il conto n.46528 disponendo che il saldo del rapporto venisse accreditato sul conto n.50350;
- nulla rileva la circostanza per la quale sul prefato conto corrente n.50350 – i cui estratti decorrono dal gennaio del 1999 – risultano contabilizzate operazioni di acquisto e vendita di titoli, nonché di pagamento cedole, anche antecedentemente all'aprile del 2005: è di tutta evidenza, difatti, che tali ulteriori annotazioni contabili (antecedenti all'aprile 2005) non possono riguardare le operazioni – oggetto di causa – annotate sul dossier n.964558, operazioni che, si è detto, sino a quel momento venivano contabilizzate su di un conto corrente differente (il conto n.46528);
11 - l'esame delle operazioni riconnesse con l'operatività in titoli annotate sul conto corrente n.50350 a decorrere dal gennaio 1999 – epoca del primo estratto conto versato in atti – e sino al 31.12.2018 (data dell'ultimo estratto a disposizione del CTU) ha consentito di accertare che le operazioni di acquisto titoli ammontano, complessivamente, ad € 600.791,51 laddove, di contro, dalle operazioni di disinvestimento il ha ritratto il maggiore importo di € Pt_1
888.994,27. Consegue a quanto premesso che, come eccepito dalla Banca convenuta, atteso che, nel presente giudizio, risulta provato che il , dall'attività di intermediazione svolta nel suo Pt_1 interesse dal ha tratto, comunque, un guadagno per un importo assai rilevante Controparte_2 di oltre € 288.000,00, sarebbe certamente contrario a buona fede imporre alla odierna appellata la restituzione della somma pagata dall'investitore per alcune soltanto delle operazioni colpite da nullità ex art. 23 TUF per l'importo di € 4.203,50, di gran lunga inferiore rispetto a quello acquisito dal per effetto dell'attività svolta da controparte. Pt_1
L'accoglimento del secondo e del quarto motivo di appello incidentale, determinando l'integrale rigetto delle domande proposte da , rende superflua la trattazione delle altre Parte_1 censure formulate da avverso la sentenza impugnata. Controparte_1
In conclusione, l'appello principale proposto da è risultato completamente Parte_1 infondato, mentre, di contro, l'appello incidentale proposto da deve essere Controparte_7 accolto non potendo ritenersi sussistente, nel caso di specie, la prova pregiudizio subito dall'originario attore anche in riferimento alle azioni Finmeccanica acquistate sulla base del contratto di intermediazione finanziaria nullo.
4. L'accoglimento dell'appello incidentale proposto da impone una Controparte_1 nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminato e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Allo stesso modo devono essere poste integralmente a carico di le spese di CTU come liquidate dal Giudice di Parte_1 primo grado.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 49/2020, pubblicata dal Tribunale di Napoli il 03.01.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
e, per l'effetto:
12 3. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € 10.860,00 (diecimilaottocentosessanta/00) per onorari e, per il presente giudizio, in: € 777,00 (settecentosettantasette/00) per spese ed € 10.313,00 (diecimilatrecentotredici/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 17/09/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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