Art. 177.
(Limiti della cattura per violazione di blocco).
La nave puo' essere catturata per violazione di blocco soltanto da una nave appartenente alla forza bloccante, e finche' e' inseguita.
Se l'inseguimento e' abbandonato, ovvero il blocco e' tolto, non puo' piu' procedersi a cattura.
(Limiti della cattura per violazione di blocco).
La nave puo' essere catturata per violazione di blocco soltanto da una nave appartenente alla forza bloccante, e finche' e' inseguita.
Se l'inseguimento e' abbandonato, ovvero il blocco e' tolto, non puo' piu' procedersi a cattura.