Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORIES022 1 1 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E Oggetto APPALTO - SIMULA SEZIONE RECONDA CIVILE BLONE- PROVA" - Civile- SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIUDIZIALI Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 19795/00 - Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 24158/00 Cron. 5388 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 613 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere Ud. 19/10/01 ha pronunciato la seguente | CORTE CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE persona del Presidente e legale cal Sig. EFIMM SRL, in 6.20مام per diritt: 15 FEB 2002 rappresentante prof. Giuseppe EVANGELISTA, CANCELLIERE. elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALMERI, difeso €1,55 L.3000 dagli avvocati ELIO ESPOSITO, DIEGO ZIINO, GIROLAMO ANCELLERIA BONGIORNO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DG724128 UO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA DG724129 P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso BG724127 2001 dall'avvocato GIUSEPPE MURANA, giusta delega in atti;
- controricorrente1401 DG724126 -1- nonchè
contro
GIACOMO, UO COSTRUZIONI SPA, UO in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati e sul 2° ricorso n° 24158/00 proposto da: UO GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI GIOIA, difeso dall'avvocato GIOVANNI PALERMO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
EFIMM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, UO PIETRO, UO COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati avverso la sentenza n. 359/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 03/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito 1'Avvocato PALMERI Paolo, per delega dell'Avv.ZIINO, depositate in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito 1'Avvocato DI GIOIA Giovanni, per delega -2- dell'Avv. PALERMO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato. -3- Svolgimento del processo In relazione a un contratto di appalto stipulato in data 15 maggio 1989 e avente ad oggetto la costruzione di un edificio nell'abitato di Trapani, la committente E.F.IMM. s.r.l., lamentando inadempienze nell'esecuzione dell'opera appaltata, chiese ed ottenne il sequestro conservativo di alcuni immobili di proprietà di ET LL, che, unitamente all'appaltatore MO LL e alla LL ON s.p.a., provvide in seguito a citare davanti al tribunale di quel capoluogo siciliano cui chiese di: a) convalidare la misura cautelare;
b) accertare che il contratto di appalto da essa apparentemente stipulato con MO LL, doveva considerarsi effettivamente concluso con ET LL e la società LL ON o con la società di fatto esistente tra ET e MO LL;
c) accertare che gli appaltatori si erano resi inadempienti avendo sospeso i lavori di costruzione dell'edificio con il pretesto di non avere ricevuto il corrispettivo, al contrario regolarmente pagato essendo stato, a quel titolo, complessivamente versata a MO e a ET LL la somma di lire 786.445.000; d) condannare i tre appaltatori al risarcimento dei danni provocati con il predetto inadempimento;
e) accertare, in subordine, che nel contratto di appalto stipulato il 15 maggio 1989 MO LL agi quale rappresentante indiretto del fratello ET e della società LL ON;
f) condannare conseguentemente ET LL e la società LL ON a restituire la somma di lire 680.000.000, da essi indebitamente trattenuta in esito ai conteggi relativi a precedente contratto di appalto o, in ulteriore subordine, a tenerla indenne dalle pretese 2 avanzate da MO LL circa il dedotto mancato pagamento del corrispettivo dell'appalto apparentemente con lui concluso. I convenuti eccepirono, in primo luogo, il difetto di competenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, e, nel merito, chiesero il rigetto delle pretese attoree, spiegando a loro volta alcune domande riconvenzionali. In particolare MO LL domandò la condanna della E.F.IMM. s.r.l. al pagamento delle opere realizzate, oltre al mancato guadagno. Con sentenza del 17 luglio/17 dicembre 1992, il Tribunale di Trapani, respinta la richieste di convalida del sequestro, dichiarò la propria incompetenza su tutte le altre istanze ritenendo, da un lato, che la domanda di accertamento della simulazione doveva considerarsi prima facie infondata e sostanzialmente proposta per eludere la cognizione arbitrale sulla questione controversa e, dall'altro, che le altre domande proposte
contro
ET LL e la LL ON non erano legate a quelle relative al contratto di appalto da un rapporto di connessione tale da imporne la decisione in un unico processo davanti al giudice ordinario. Il successivo gravame interposto dalla società E.F.IMM. contro tale decisione venne dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato dalla Corte di Appello di Palermo sul duplice rilievo che il capo della decisione contenente la pronuncia di incompetenza avrebbe potuto essere impugnato solo con il regolamento di competenza - avendo il primo giudice esaminato le questioni di merito, e in particolare la domanda di simulazione, unicamente allo scopo di verificare la competenza e che il sequestro non 3 poteva essere convalidato, stante la tardiva instaurazione della causa di merito. In accoglimento del ricorso proposto dalla E.F.IMM., questa Corte, con sentenza n. 2175 del 1997, cassò l'impugnata statuizione osservando che erroneamente i secondi giudici avevano individuato nella decisione del Tribunale una pronuncia solo sulla competenza e conseguentemente ritenuto come unico rimedio esperibile il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c.; l'accertamento circa la infondatezza della domanda di simulazione, contenuto nella sentenza del giudice di primo grado, non poteva infatti considerarsi meramente strumentale, e perciò incidentale, alla pronuncia di incompetenza, avendo invece i caratteri propri di una autonoma decisione di merito, come tale appellabile in ogni suo capo. Erronea risultava di rimbalzo anche la pronuncia di inefficacia del sequestro che la sentenza impugnata aveva fatto discendere dall'affermata incompetenza del giudice adito per la causa di merito. Decidendo in sede di rinvio, altra sezione della Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, rigettava le domande proposte dalla E.F.IMM. s.r.l., dichiarava inefficace il sequestro conservativo, dichiarava la propria incompetenza, trattandosi di questioni devolute alla competenza arbitrale, su tutte le altre domande proposte in via principale e in via riconvenzionale compensava per un terzo le spese di primo grado, condannando la E.F.IMM. s.r.l. a rimborsare alle altre parti in causa i due terzi delle spese degli altri gradi del giudizio. La motivazione esposta a sostegno di queste conclusioni può essere riassunta, per la parte che in questa sede interessa, nelle seguenti proposizioni. Erano inammissibili, stante il chiaro disposto dell'art.394 c.p.c., alcune domande proposte per la prima volta dalla E.F.IMM. nel corso del giudizio di rinvio. Gli elementi probatori offerti dall'appellante principale - se valevano a escludere il carattere evidentemente strumentale della relativa domanda di simulazione non risultavano, tuttavia, dotati di quella rilevanza ed - univocità necessarie a dimostrare l'esistenza della dedotta simulazione del contratto di appalto del 15.5.1989, né sotto la forma di interposizione fittizia di persona, invocata in via principale, né sotto quella della interposizione reale, formulata in subordine. Inammissibili, perché vertenti su circostanze non rilevanti ai fini della decisione, dovevano considerarsi le richieste istruttorie articolate dalla E.F.IMM. Le domande riconvenzionali avanzate in primo grado da MO LL in relazione al citato appalto non potevano essere esaminate in sede di rinvio, non avendo egli proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che, declinando la propria competenza, aveva omesso di esaminarle. L'esito complessivo della lite induceva a porre a carico della E.F.IMM. i due terzi delle spese di difesa sostenute dalle altre parti in causa nei diversi gradi di giudizio e a compensare dette spese nella restante misura di un terzo. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla E.F.IMM. s.r.l. con ricorso affidato a quattro motivi e in seguito illustrato con memoria. Resistono con distinti controricorsi ET LL e MO LL, il quale ha anche presentato ricorso incidentale condizionato. Nessuna attività difensiva ha svolto in questa sede la LL ON s.p.a. Motivi della decisione 5 Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale, perché proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza, omessa pronuncia e violazione degli artt. 274 e 295 c.p.c., per non avere la corte d'appello disposto la riunione del giudizio, deciso a mezzo della sentenza impugnata, con altro vertente tra le stesse parti, sebbene entrambi i giudizi si trovassero nella stessa fase processuale. Il motivo è platealmente infondato. E' ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento del giudice del merito in materia di riunione di cause fra loro connesse, implicando accertamenti di fatto e valutazioni anche ispirate a criteri di opportunità, è dalla legge (art. 274 c.p.c.) rimesso al potere discrezionale del giudice e che l'esercizio positivo o negativo (o il mancato esercizio) di tale potere, dando vita ad un provvedimento di carattere meramente ordinatorio che non ha alcuna rilevanza sulla decisione dell'una o dell'altra causa, è assolutamente insindacabile in sede di legittimità (cfr. sentt. nn. 2306/1963, 830/1964, 1862/1965, 2443/1965, 199/1966, 2158/1968, 261/1970, 1735/1973, 1760/1974, 2640/1975, 3278/1978, 402/1979, 1876/1980, 62/1981, 518/1987, 9638/1999). Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente deduce che erroneamente la corte territoriale dichiarò inammissibili siccome nuove le domande con cui aveva chiesto di: "quantificare la somma che spetta a ET LL a fronte delle somme spettanti alla E.FIMM."; "dichiarare ET LL, anche quale legale rappresentante della LL ON, tenuto nei confronti della 6 E.F.IMM. al ristoro dei danni causati per le illegittime pretese avanzate, quali saranno liquidati in separato giudizio", nonché in linea subordinata, "condannare ET LL e la LL ON s.p.a., quali indebiti percettori della somma di lire 786.445.000 versata dalla E.F.IMM., alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione in relazione alla palazzina n.10". Mentre la prima domanda costituirebbe mera specificazione del più ampio petitum del giudizio di primo grado, per la E.F.IMM. è inoltre evidente, dal tenore delle conclusioni formulate, che in quel giudizio era stato già domandato il risarcimento dei danni patiti a causa della sospensione dei lavori appaltati e degli ulteriori danni che avrebbe potuto subire in dipendenza delle pretese avanzate da MO LL. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla prima domanda, la ricorrente non accenna neanche alle ragioni in base alle quali essa costituirebbe “mera specificazione del più ampio petitum di primo grado". Formulata in siffatta, generica guisa la doglianza si rivela palesemente inammissibile. Riguardo alle altre domande, proprio il raffronto con quelle (riportate in ricorso) formulate in prime cure, dimostra che si tratta di richieste avanzate per la prima volta nel giudizio di rinvio. Un conto è infatti aver domandato la condanna in solido dei convenuti ET LL e LL ON s.p.a. al risarcimento di tutti i danni (da quantificarsi in corso di causa) patiti dalla E.F.IMM in dipendenza della mancata esecuzione del contratto di appalto del 15.5.1989, altro conto è l'istanza di condanna degli stessi soggetti alla restituzione di quanto indebitamente percepito in relazione alla costruzione dell'edificio. 7 Una cosa è l'aver chiesto di dichiarare ET LL e la società LL ON tenuti a garantire la odierna ricorrente da tutte le pretese avanzate da MO LL a causa dell'asserito inadempimento "e per l'effetto condannare gli stessi a risarcire, in - concreto, la E.F.IMM. nella misura della quale dovesse risultare soccombente", restando la pretesa in cui il termine "risarcire" è impropriamente usato come equivalente di rimborsare- nello stretto ambito della domanda di manleva, tutt'altra cosa è, all'evidenza, la richiesta di "dichiarare ET LL e la società LL ON tenuti al ristoro dei danni causati per le illegittime pretese (non si specifica nemmeno da chi avanzate) quali saranno liquidati in separato giudizio”. Col terzo motivo, denunziando vizi motivatori, “nullità della sentenza e del procedimento” nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 191 c.p.c. e 1362 ss., 1417, 2697 e 2727 c.c., la società ricorrente ascrive alla corte del merito di avere: contraddittoriamente ritenuto insufficienti i vari elementi addotti al fine di dimostrare la simulazione del contratto di appalto, pure avendoli stimati tali da far escludere che la relativa domanda fosse strumentalmente diretta a eludere la competenza arbitrale;
valutato in maniera atomistica, superficiale e errata alcuni dei predetti elementi e omesso di esaminarne altri;
illegittimamente respinto le molteplici richieste istruttorie formulate da essa appellante. La censura si rivela in ogni suo profilo inammissibile. Occorre anzitutto ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione, traducendosi in un accertamento relativo ad una 8 mera quaestio voluntatis, costituisce un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica e da errori di diritto (cfr., e plurimis, sentt. nn. 2722/1967, 2583/1967, 4041/1969, 2484/1970, 422/1971, 1787/1971, 1654/1972, 578 e 703/1973, 433/1974, 5670/1977, 786/1978, 5305/1979, 2192/1982, 5600/1986, 2989/1988, 10089/1993, 4865/2001). Va poi osservato, più in generale, che poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), quale quello secondo cui rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, sicché il relativo apprezzamento resta sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Ora, quanto al metodo da seguire per addivenire alla formazione di M una valida presunzione, è ben vero che, come deduce ricorrente, esso deve essere ispirato al principio in base al quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, vanno ricercati non atomisticamente, cioè con riferimento singolare a ciascuno degli indizi, ma in relazione al complesso degli indizi medesimi, ovverosia attraverso una loro valutazione globale. Ciò, osserva il Collegio, vale soprattutto per il requisito della concordanza, che non può che essere riferito a una serie di elementi. 9 Tuttavia, la prima operazione che in tema di prova per perspicua iudicia deve essere compiuta dal giudice del merito consiste nell'effettuare un apprezzamento singulatim degli indizi al fine di vagliarne preventivamente la gravità - ossia la rilevanza- e la precisione -vale a dire la tendenziale unidirezionalità- e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere in un contesto articolato e globale, cioè nel giudizio di sintesi costituente l'operazione finale del procedimento. La legge stessa, quando esige la concordanza nella prova per presunzioni, vuole che di ciascun indizio che concorre a formarla sia preventivamente stabilita la portata e che questa sia raffrontata a quella di altri, parimenti assoggettati a un previo esame frazionato, per vedere appunto se concorrano nella stessa direzione e si armonizzino fra loro (vedi, per qualche riferimento, Cass. sentt. nn. 2007/1961, 2550/1963, 3545/1972, 2345/1973, 6850/1982). Pertanto, il procedimento che deve correttamente seguirsi per raggiungere una prova per presunzioni consta di due momenti valutativi;
in primo luogo, occorre che il giudice proceda a valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli che non abbiano rilevanza, e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficienza probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. Ciò consente di affermare che se 10 all'esito del preventivo esame analitico dei singoli elementi, a nessuno di essi sia stata riconosciuta valenza indiziaria, la valutazione globale o di sintesi risulta del tutto inutile, non potendo detti elementi trovare nella composizione utilità probatorie di cui sono intrinsecamente privi. Del resto, parafrasando concetti appartenenti a scienze esatte, la somma di tanti zeri equivale come risultato finale a uno zero. Ciò è quanto accaduto nella specie, avendo il giudice a quo, con motivazione ampia, approfondita, minuziosa e del tutto logica, escluso in ciascuno degli indizi preventivamente analizzati una sia pur minima o virtuale valenza indiziaria. Né può ravvisarsi in essa contraddittorietà per avere lo stesso giudice escluso che la domanda di simulazione fosse prima facie infondata e strumentalmente avanzata al fine di eludere gli effetti della ж clausola compromissoria. Anche qui, un conto è ritenere una domanda non pretestuosa o di non evidente infondatezza, altro conto è ritenerla fondata. Al riguardo, la ricorrente elenca i vari elementi da essa invocati in sede di merito per dimostrare l'accordo simulatorio, nel senso che effettivo appaltatore o comunque dominus dell'affare era ET LL, e cioè: la scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della E.F.IMM. e da ET LL in data 19.11.1989, integrata il successivo 12.1.1990, con cui la E.F.IMM. da una parte e le imprese ET LL e LL s.p.a. dall'altra, effettuati i reciproci conteggi di dare e avere con riferimento all'appalto per la costruzione della palazzina n.13, concordarono di conteggiare a credito della E.F.IMM. talune somme da questa versate in acconto all'impresa di costruzioni MO LL in relazione all'appalto dei lavori per la palazzina n.10; la lettera inviata il 14.11.1989 11 -alla Banca Sicula da ET LL, con cui questi in risposta alla richiesta di rientro dagli affidamenti bancari avanzata dalla banca con riferimento ai conti intestati a lui personalmente ed alla LL s.p.a. - prospettò un possibile rientro anche in considerazione del fatto che era stata appaltata la costruzione della palazzina n.10; gli assegni bancari asseritamente rilasciati da acquirenti delle unità immobiliari del predetto edificio in favore di ET LL e versati da costui sul proprio conto o talvolta in quello del fratello MO. Con dovizia di argomentazioni logicamente ineccepibili, la corte palermitana ha spiegato che le richiamate circostanze difettano di precisione e gravità. In ordine alla scrittura del 19.11.1989 - 12.1.1990, ha rimarcato, per un verso, come da essa risulti che MO LL rilasciò separata ж quietanza per le somme via via versategli in acconto in relazione ai lavori della palazzina n.10, ovverosia un comportamento palesemente incompatibile con quello di un soggetto fittiziamente interposto nell'affare; e per altro verso che rimane oscuro il motivo per cui, se le parti fossero state realmente d'accordo (in virtù del dedotto accordo simulatorio) nel considerare ET LL effettivo contraente dell'appalto, avrebbero dovuto prevedere - in una scrittura privata, non avente rilevanza esterna alle parti contraenti - il pagamento di acconti in favore di MO LL. Quanto alla lettera inviata il 14.11.1989 alla Banca Sicula da ET LL, la corte distrettuale ha evidenziato che tale unilaterale dichiarazione appare unicamente finalizzata a garantire solvibilità alla banca creditrice, eventualmente anche sfruttando la situazione di omonimia e di analoga attività edilizia svolta dal fratello MO. Riguardo infine agli 12 assegni bancari, la stessa corte ha rilevato che dall'interrogatorio libero di MO LL, reso in sede di giudizio arbitrale, era risultato che questi aveva conferito al fratello ET la procura ad operare sul suo conto corrente presso il Banco di Sicilia;
e che, a parte ciò, le operazioni bancarie poste in essere da ciascun fratello sul conto dell'altro potrebbero al più interpretarsi come indizio dell'esistenza di una società di fatto fra gli stessi o, comunque, di rapporti di cointeressenza economica, ma non assume preciso e univoco valore con riferimento alla dedotta simulazione contrattuale. Si è di fronte, come è evidente, a un'interpretazione plausibile degli elementi fattuali che si vorrebbe far assurgere a indizi dell'accordo Ze simulatorio. Come tale, essa risulta assolutamente insindacabile in questa sede, notorio essendo, come accennato, che in materia di prova presuntiva il controllo della Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la sua congruenza sul piano logico e sul rispetto dei principi che regolano i mezzi di prova. In realtà, sotto l'apparente intento di denunciare un vizio della motivazione, la ricorrente intende opporre il proprio difforme apprezzamento dei fatti e delle prove a quello compiuto dalla corte territoriale, laddove è pacifico che non può formare motivo di ricorso in cassazione la doglianza relativa alla valutazione delle prove da parte del giudice a quo, salvo che questa risulti inficiata da incongruenze logiche o da errori di diritto (Cass. nn. 6752/1992, 5585/1988, 1795/1987, 7054/1986, 3113/1986). 13 In ordine agli altri elementi documentali indicati in ricorso e assertivamente trascurati dalla corte di merito ai fini dell'accertamento -richiestole ea sunt un verbale della Guardia di Finanza, i libri paga e matricola della impresa di MO LL e la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio arbitrale- la ricorrente, in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha specificato la natura e il contenuto delle risultanze cennate e in quale atto o fase del giudizio ne sia avvenuta l'allegazione. Di vero, ai fini della corretta proposizione della censura, il ricorrente in cassazione che denunci un vizio della motivazione della sentenza impugnata correlato ad omesso inadeguato esame di risultanze istruttorie ha l'onere di indicarne nel ricorso il contenuto preciso, ove occorra mediante sua trascrizione integrale, essendo tale specificazione condizione necessaria perché la Corte di Cassazione, cui è inibito l'esame diretto dell'incarto processuale, possa verificare la decisività della risultanza assunta trascurata o erroneamente vagliata sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. nn. 3356/1993, 1161/1995, 7235/1995, 497/2000). Peraltro, deve considerarsi che il giudice del merito non è tenuto ad esaminare tutti i punti di fatto né a discutere tutti gli elementi indiziari addotti dalle parti e adempie adeguatamente all'obbligo della motivazione se esprime un convincimento fondato sugli elementi probatori che ritiene preponderanti, potendo negare anche per implicito la rilevanza degli elementi isolati e marginali, non idonei a giustificare un sicuro orientamento contrario alla decisione adottata. Senza dire che la circostanza che si voleva provare con i detti elementi - 14 essere stati i lavori materialmente eseguiti da ET LL- non aveva alcuna univoca valenza indiziaria, potendo spiegarsi come indizio dell'esistenza di una società di fatto fra i germani, il cui accertamento era stato addirittura richiesto dalla E.F.IMM. che vi aveva in seguito implicitamente rinunciato. Inammissibile e infondata è la doglianza relativa alla mancata ammissione di mezzi di prova. Per quanto riguarda le informazioni bancarie e la prova testimoniale di cui a pag. 12 punto 3 del ricorso, la corte ha motivato il rigetto con la loro irrilevanza, considerata la circostanza - apoditticamente ritenuta non provata dalla ricorrente, ma che in sentenza si afferma essere stata riferita da MO LL nell'interrogatorio libero reso nel corso del procedimento arbitrale- secondo cui questi aveva conferito al fratello una procura a operare sul proprio conto corrente e attesa la verosimile esistenza di una società di fatto tra i due. Correttamente la corte d'appello ha poi considerato irrilevante per la prima parte e generica per la seconda, la prova testimoniale (in ricorso a pag. 13 punto 4) volta ad accertare chi tenesse la contabilità delle varie società facenti capo ai LL e se “tutte le pratiche intestate al sig. MO LL erano curate dal fratello ET". Analogamente, sfugge a censura la mancata ammissione, per totale irrilevanza ai fini della dedotta simulazione, della prova testimoniale diretta a dimostrare che gli assegni prodotti dalla E.F.IMM. furono emessi in pagamento del prezzo di acquisto di appartamenti della palazzina 13. La ricorrente afferma in ricorso che la prova mirava in realtà a dimostrare che 15 le varie somme portate dagli assegni erano state impiegate da ET LL per coprire i costi di produzione della costruzione commessa in appalto ma ciò, non risultando dall'articolato riportato in ricorso a pag. 14 ("Vero è che gli assegni di cui trattasi sono stati emessi in conto e/o a saldo del prezzo per l'acquisto di appartamenti della Palazzina n. 13"), non poteva ovviamente costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. Relativamente all'ordine di esibizione a carico dei fratelli LL di estratti conto bancari e di copia di libri paga e matricola, la corte ha osservato che, oltre ad apparire esplorativo, l'accertamento richiesto deve ritenersi irrilevante, per quanto già argomentato sui rapporti bancari fra i due fratelli, ed ininfluente per la parte tendente a dimostrare la pretesa utilizzazione dei medesimi lavoratori (peraltro neppure indicati). Tanto basta per rendere inattaccabile in questa sede il provvedimento di diniego dell'istanza. E' essere noto, infatti, che l'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 c.p.c. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ed il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità a maggior ragione quando come nella specie sia sufficientemente motivato (cfr. Cass. nn. 12507/1999, 11535/1996, 9715/1995, 4109/1995, 2019/1995, 1092/1995, 5322/1989). Le stesse considerazioni valgono per l'istanza di disposizione di consulenza contabile onde accertare che tutti i versamenti effettuati dalla E.F.IMM. trovano riscontro nella contabilità e nei conti bancari delle imprese MO LL e ET LL e che quest'ultimo dispose dei conti formalmente intestati al fratello;
istanza cui la corte palermitana non ha dato ingresso per il suo carattere esplorativo e perché attinente i 16 rapporti economici fra le parti e quelli bancari fra i due fratelli LL, dei quali aveva fornito ampia motivazione. E' appena il caso di ricordare in proposito che l'espletamento di una C.T.U. o l'integrazione di quella già ammessa, in quanto mezzi istruttori non posti nella disponibilità delle parti, sono rimessi, quanto all'opportunità ed alla necessità di disporli, al criterio discrezionale del giudice del merito, sicché il mancato uso di tale potere non può costituire oggetto di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. 8200/1998, 722/1997, 8611/1995, 68/1995). Va detto, per completezza, che la ricorrente non ha per nulla spiegato in questa sede la decisività delle circostanze che intendeva provare attraverso le richieste istruttorie di cui lamenta la mancata ammissione. Ciò rende di per sé inammissibili le censure contenute nel motivo in esame. Difatti, la mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in Cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione solo se il ricorrente prospetti specificamente nel ricorso il nesso di causalità fra l'asserita erronea mancata ammissione del mezzo di prova e la decisione della controversia. O, detto in altri termini, che la decisività delle circostanze oggetto del mezzo di prova richiesto era tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una decisione diversa da quella adottata (cfr., in tali sensi, Cass.nn. 9023/1987, 8831/1992, 381/1995, 1203/2000). Con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 5 D.M. 5.10.1994, n.585, nonché omessa motivazione, ascrive alla corte palermitana di avere pronunciato condanna alle spese dei pregressi gradi del giudizio in assenza di domanda di parte e 17 del giudizio di cassazione malgrado essa E.F.IMM ne fosse uscita vittoriosa. Si duole, inoltre, che la stessa corte liquidò per intero gli onorari e i diritti di procuratore sia a ET LL che alla LL ON s.p.a., benché dette parti fossero rappresentate e difese dallo stesso legale e portatrici di una posizione comune. Le su esposte censure sono destituite di fondamento. Riguardo alla prima, va rilevato, a confutazione della tesi esposta dalla ricorrente, che la cassazione con rinvio pone nel nulla la pronuncia sulle spese dei precorsi gradi di giudizio contenuta nella sentenza cassata;
ne consegue che il giudice di rinvio deve non soltanto provvedere ex novo sulle spese precitate, come su quelle del giudizio di rinvio (nonché su quelle del giudizio di cassazione, ove come nel caso in ispecie tale pronuncia gli sia stata demandata), ma altresì attribuire le spese medesime - pure in difetto di esplicita domanda di parte- con riferimento all'esito definitivo della lite e con considerazione globale di questa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la causa abbia avuto, nelle varie fasi del giudizio, alterne vicende fra le parti. (cfr., e plurimis, sentt. nn. 1843/1961, 873/1962, 300/1972, 3381/1973, 2415/1973, 4321/1974, 1607/1977, 293/1978, 5810/1978, 944/1980, 1583/1980, 3717/1980, 3274/1984, 3275/1984, 5113/1984, 6103/1985, 6927/1987, 3166/1992, 4686/1992, 12233/1992, 3989/1993, 10133/1993, 5601/1994). Più in particolare, il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito, se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello. Nel primo caso, al giudice di rinvio è demandato un esame globale della soccombenza 18 con l'obbligo di decidere in conformità ad esso. Non vi è pertanto alcuna violazione dell'art. 92 c.p.c. né vizio di extrapetizione, avendo la corte territoriale esercitato il proprio potere-dovere di procedere alla revisione della regolamentazione delle spese processuali - corollario dell'intervenuta riforma in cassazione della precedente sentenza di secondo grado- al termine della rivalutazione globale dell'esito della lite, complessivamente sfavorevole per l'attuale ricorrente. Che ET LL e la LL ON s.p.a. avessero in causa una identica posizione giuridica, sostanziale e processuale, oltre a essere stato apoditticamente affermato dalla ricorrente (così rendendo la censura inammissibile per estrema genericità e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso), sembra smentito proprio dalle diverse difese articolate da dette parti e dal particolare per cui solo ET LL зн propose domande riconvenzionali. Non sussiste poi alcuna norma la quale vieti di liquidare al procuratore di più parti, aventi diversa posizione, tanti diritti per quante sono le parti rappresentate. Anzi, il principio desumibile dalla regola iuris del comma 4 dell'art. 5 del D.M. 5.10.1994, n.585 è che solo per gli onorari, e non per i diritti, la parcella liquidanda non può che essere unica, salvo il correttivo legislativamente previsto, nel caso in cui l'attività dell'avvocato che difende in un processo più parti è unica anche nella trattazione dei problemi giuridici, per avere le parti la stessa posizione processuale. Infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso va quindi rigettato. Ne consegue l'assorbimento del ricorso incidentale (avente a oggetto la statuizione sulle domande riconvenzionali) che MO LL ha 19 espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale. In ossequio al principio della soccombenza, la ricorrente va condannata a rifondere le spese ai controricorrenti di questo giudizio, mentre nessuna statuizione va a riguardo emessa nei confronti della Villabuoba ON s.p.a. che nessuna attività difensiva ha svolto in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, condanna la ricorrente alle spese liquidate in lire 672.700 oltre a lire 10.000.000 per onorari in favore di MO (€ 347,42) (5164,57) LL e in lire 456 300 oltre a lire 7.500.000 per onorari in favore di ET (6235,66) (€ 3873,43) LL. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Franco Pontori Dott. Sergio Del Core ferro De bove Pranes IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 61197 19108 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 FEB 2002 ILCANCELLIERE C4 Francesco Catania AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 21.0302 Serie 4 din 2192 versate € 19.1.08 (euro (utom oti0/08 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mana otak op Responsabile