Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.790/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LONGO ALESSIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto: il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell al pagamento della prestazione;
il CP_1 riconoscimento dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità grave (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva
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Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente disabile in situazione di gravità con decorrenza dal mese di NOVEMBRE 2024 ma che non legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica.
Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave con la decorrenza indicata dal CTU, dovendo per il resto il ricorso essere rigettato.
Le spese di lite (anche della fase di ATP) devono essere compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave con decorrenza dal mese di NOVEMBRE 2024.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa tra le parti le spese di lite (anche della fase di ATP).
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di ATP) CP_1 liquidate con separati decreti.
Crotone, 14/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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