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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 141/2023 R.G. promossa da
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Erica Violante Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(c.f., p.iva e n. Controparte_1
iscrizione registro imprese Bari ), rappr. e dif. da // P.IVA_1
e con socio unico (c.f. e n. iscrizione registro Controparte_2
imprese di Milano-Monza Brianza Lodi e per essa quale mandataria P.IVA_2
(n. iscrizione registro imprese di Verona e c.f. p.iva CP_3 P.IVA_3
), rappr. e dif. da Avv. Salvatore Giammaria P.IVA_4
nonché
(c.f. ), rappr. e dif. da // Controparte_4 C.F._2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[d'ora innanzi per brevità o solo Controparte_1 CP_5
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto e CP_1 Parte_1 chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto Controparte_4 stipulato in data 28 dicembre 2015, a rogito per notaio in Taranto Persona_1
(rep. 27201 racc. 13263) trascritto il 29 dicembre 2015 ai nn. 26161/20309 con cui aveva trasferito a , mercé mantenimento, il diritto di Parte_1 Controparte_4
piena proprietà dell'appartamento sito i Taranto alla Viale Unità d'Italia n. 107, censito in Catasto al foglio 264, particella 303, subalterno 47, e, per l'effetto, dichiararsi la sua nullità; in via alternativa e subordinata chiedeva revocarsi e dichiararsi inefficace nei propri confronti il predetto contratto;
in ogni caso con autorizzazione al Conservatore dei RR.II. di Taranto a procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni con esonero da qualsiasi responsabilità; il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva che: con atti a rogito notaio del 29 maggio 1997 e del 16 aprile 1999 la Per_2 [...]
(poi a far Controparte_6 Controparte_7
tempo dalla trasformazione del 29 gennaio 2014), con sede in Massafra (TA) S.S. 7 km
633, stipulò due contratti di mutuo con l'uno per Controparte_8
l'importo di Lire 2.500.000.000 e l'altro per l'importo di Lire 3.500.000.000, entrambi garantiti da ipoteca;
con atto stipulato in data 20 dicembre 2006 a rogito notaio la esponente versò Per_2
a la somma di euro 1.500.000,00 ad estinzione a Controparte_8
saldo e stralcio di entrambi i su indicati mutui, surrogandosi alla ridetta Banca nei diritti e nelle azioni correlati agli stessi nonché nelle iscrizioni ipotecarie;
in pari data, con atto a notaio la società debitrice Per_2 CP_6 Controparte_6
e la deducente modificarono ed integrarono le condizioni dei ridetti Controparte_6
mutui;
a garanzia del capitale mutuato fu concessa fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 3.000.000,00 da parte di , , , Parte_1 Controparte_7 Parte_2
, , ; Parte_3 Parte_4 Persona_3
tutte le obbligazioni assunte da risultavano Controparte_7 Controparte_7
garantite con ulteriore garanzia fideiussoria prestata 6-14 aprile 1999, confermata il 24 febbraio 2014 a seguito della trasformazione sociale del 29 gennaio 2014, da
[...]
, , e , limitata alla somma di Pt_1 Controparte_7 Parte_2 Parte_3
euro 314.342,67, e da garanzia pignoratizia prestata dalla società con atto del 20
pag. 2/18 dicembre 2006, successivamente integrata con dichiarazioni rese in data 20 dicembre
2006 e in data 7 ottobre 2008; con atto del 10 novembre 2010 a rogito notaio la deducente Persona_1
concesse a titolo di finanziamento chirografario a Motel Appia s.a.s. dei germani la somma di euro 143.632,93; Controparte_6
a causa dell'inadempimento dei descritti rapporti, la esponente, con lettera raccomandata del 14 settembre 2015, comunicò alla società mutuataria, dichiarata nel frattempo fallita con sentenza n. 50/2015 emessa dal Tribunale di Taranto in data 22 giugno 2015, e ai suoi garanti, i.e. , , , Controparte_7 Parte_1 Parte_2
, nonché gli eredi di , la Parte_4 Persona_3 Parte_3
decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento delle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi moratori maturati e maturandi;
eseguite le visure ipocatastali volte ad esaminare la consistenza patrimoniale dei debitori in vista dell'avvio della procedura esecutiva, era emerso che, pochi mesi dopo l'inoltro della richiesta di pagamento e nel pieno della crisi economica e finanziaria della debitrice principale, si era spogliato di beni immobili a lui Parte_1
intestati mediante atto stipulato in data 4 dicembre 2015 a rogito notaio , Persona_4
prontamente registrato il 7 dicembre 2015 e in pari data trascritto, con cui aveva venduto ad e la piena proprietà dell'immobile sito CP_9 Controparte_10 in Taranto Viale Unità d'Italia n. 107, censito in Catasto al foglio 264, particella 303, subalterno 45, nonché mediante atto stipulato in data 28 dicembre 2015, con cui aveva alienato a la piena proprietà di appartamento sito in Taranto Viale Controparte_4
Unità d'Italia n. 107 censito in Catasto al foglio 264, particella 303, subalterno 47; il , rimasto titolare unicamente di un diritto di usufrutto a seguito di detti atti, Pt_1
aveva chiaramente inteso mettere in sicurezza i suoi beni stante il pericolo di un'imminente azione esecutiva, depauperando il proprio patrimonio, circostanza rivelatrice della conoscenza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori da parte del debitore, tanto più che anche altri fideiussori della Controparte_7
in particolare ed , avevano trasferito i propri
[...] Parte_4 Persona_3
beni alla madre con atto per notaio del 3 marzo 2016, e Controparte_11 Per_5
pag. 3/18 dunque nello stesso periodo e persino dopo la notifica del precetto, avvenuta in data 25 gennaio 2016.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo della sua Parte_1
infondatezza, con vittoria delle spese di lite;
assumeva, infatti, di aver stipulato con la
CA un contratto atipico di mantenimento ossia un contratto a prestazioni corrispettive in cui il trasferimento della proprietà dell'appartamento di Viale Unità
d'Italia n. 107, avente il valore di euro 76.353,00, rappresentava il corrispettivo dell'obbligo assunto dalla cessionaria di prestare in favore del deducente, per l'intero arco della sua vita, assistenza morale e materiale.
[e non come erroneamente riportato nella sentenza Controparte_4 CP_4
impugnata] rimaneva contumace.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e l'istruttoria documentale della causa, per si costituiva un nuovo difensore facendo proprie le Parte_1
deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate dal precedente difensore costituite e riportandosi integralmente ai precedenti atti e verbali di causa;
faceva, altresì, presente - al fine di negare la sussistenza di un credito esigibile da parte della Banca avversaria - che pendeva dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari giudizio iscritto al n. 5766/2020 avente ad oggetto l'accertamento della nullità della fideiussione prestata dal ed Pt_1
azionata dalla per violazione della normativa antitrust. CP_5
Il g.i. fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in data 3 maggio 2022 si costituiva in giudizio la
[d'ora innanzi per brevità solo ] e per essa Controparte_2 CP_2 la mandataria [d'ora innanzi per brevità solo , quale cessionaria CP_3 CP_3
del credito vantato da , chiedendo in via preliminare la estromissione di CP_5 CP_2
dal giudizio ed eccependo tuttavia la propria carenza di legittimazione passiva in
[...]
ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte eventualmente tenute dalla originaria titolare del credito;
per il resto si riportava alle domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze rassegnate da . CP_5
Con sentenza n. 396/2023, pubblicata in data 22 febbraio 2023, il Tribunale adito disponeva l'estromissione da giudizio della essendo intervenuta nel giudizio la CP_5
, e per essa, quale mandataria, quale società subentrata nel CP_2 CP_3
pag. 4/18 rapporto controverso;
rigettava la domanda di accertamento della simulazione assoluta mentre accoglieva l'azione revocatoria e per l'effetto dichiarava inefficace nei confronti di l'atto oggetto di causa;
ordinava al Conservatore la trascrizione della CP_2
sentenza con esonero da ogni responsabilità e condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società intervenuta.
In sintesi il Tribunale disponeva l'estromissione dal giudizio di essendosi CP_5
verificata la successione a titolo particolare nel rapporto controverso di , CP_2
con la notazione che la contestazione della propria legittimazione passiva formulata da detta società non poteva essere accolta stante la sua genericità e non essendo state avanzate domande risarcitorie o restitutorie;
rigettava poi la domanda di simulazione assoluta dell'atto di trasferimento oggetto di causa essendo rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio l'assunto posto a suo fondamento;
ravvisava, al contrario, il fondamento della domanda revocatoria sulla base dei seguenti rilievi: la posizione debitoria di , nella veste di fideiussore della mutuataria, Parte_1
nei confronti della banca mutuante, e per conseguenza nei confronti della società cessionaria del credito, doveva considerarsi pacifica ed incontestata, oltre che documentalmente provata, non rilevando nel presente giudizio la contestazione in ordine alla validità del credito fatto valere nei confronti del per essere la Pt_1
fideiussione affetta, a suo dire, da nullità per contrasto con la normativa antitrust, poiché l'azione revocatoria può essere esperita anche dal titolare di un credito contestato o litigioso;
era sussistente l'eventus damni posto che il , con il trasferimento a favore della Pt_1
dell'appartamento sito in Taranto al Viale Unità d'Italia n. 107, aveva CP_4
pregiudicato in misura decisiva le concrete prospettive di soddisfacimento del credito attoreo, anche considerato che con il coevo trasferimento immobiliare, a favore di altri soggetti, si era spogliato di altro immobile di sua proprietà;
l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria presuppone la sola esistenza di un debito mentre non richiede la sua concreta esigibilità, né vi era prova dell'esistenza di altri cespiti su cui la creditrice avrebbe potuto rivalersi;
pag. 5/18 nel caso di prestazione di fideiussione a garanzia di future obbligazioni, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione, qualora compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, a tal fine, è sufficiente, in caso di atto a titolo oneroso, il requisito soggettivo del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore senza che debba essere provato il dato della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare del ragioni creditorie;
ciò precisato, era sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio arrecato alla creditrice, suscettibile di essere provato per presunzioni e desumibile nel caso di specie dalla successione temporale degli accadimenti (prestazione della garanzia, diffida ad adempiere da parte della , revoca degli affidamenti in data 14 settembre 2015, atto CP_5
dispositivo del 28 dicembre 2015), consistenza del bene oggetto di tale atto, costituito da immobile di otto vani, a fronte del valore della controprestazione e dell'entità del credito della banca;
il era anche a conoscenza delle difficoltà economiche della Pt_1 [...]
facente capo alla sua famiglia, e delle sue esposizioni debitorie, Controparte_7
che ne determinarono a breve distanza di tempo la declaratoria di fallimento;
l'atto in questione, a prescindere dalla sua qualificazione, anche per la tempistica evidenziata, appariva dunque preordinato alla sottrazione di beni alla garanzia dei crediti in previsione del progressivo indebitamento della società garantita;
tale situazione ed il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore con l'atto in questione era quanto meno astrattamente conoscibile da parte della , convivente del CP_4
come risultava dalla relata di notifica del precetto a forma dell'ufficiale Pt_1
giudiziario, , e considerata la notevole sproporzione tra il cospicuo valore CP_12 del bene immobile ricevuto, l'avanzata età dell'alienante (anni 72) e l'entità del mantenimento che la stessa si era impegnata a prestare;
disciplinava le spese di lite tra la e i convenuti in base al principio di CP_2
soccombenza, considerata la partecipazione limitata al giudizio della società intervenuta.
pag. 6/18 ha proposto appello svolgendo le plurime censure che si esporranno Parte_1
più avanti, sulla cui base ha concluso invocando, in limitata riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. per carenza dei presupposti di legge e in ogni caso l'accertamento e la declaratoria della nullità genetica ed integrale della fideiussione prestata dal deducente o in via gradata della nullità parziale della stessa per violazione della normativa antitrust, con conseguente inefficacia nei confronti della e della cessionaria;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi CP_5 CP_2
i gradi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
, a cui l'atto di appello è stato notificato nonostante la sua estromissione dal CP_5
giudizio, non si è costituita.
Si è costituita insistendo in via preliminare sul difetto di legittimazione CP_2
passiva in ordine ad eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito;
ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione; ha formulato conclusioni conseguenti a tali deduzioni ed invocando la vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi.
è rimasta contumace anche nel presente grado. Controparte_4
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata le seguenti censure;
Parte_1
con il primo motivo di appello ha lamentato che la posizione debitoria del deducente in quanto fideiussore fosse stata erroneamente ritenuta pacifica dal primo giudice ed ha insistito sull'assunto della nullità genetica della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust e sulla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; ha negato la sussistenza della consapevolezza in capo al deducente di arrecare pregiudizio al creditore in quanto il bene venduto non era gravato da ipoteca in favore della e sussistendo tuttora un cospicuo patrimonio immobiliare su cui rivalersi;
CP_5 ha sostenuto che sull'immobile oggetto di causa gravavano altre ipoteche in favore di differenti istituti di credito con conseguente carenza del pregiudizio lamentato da , CP_5
come risultava dalle visure ipotecarie prodotte;
pag. 7/18 puntualizzato in fatto di essere affetto di varie patologie (diabete mellito, broncopatia cronica ostruttiva, cardiopatia ipertensiva, IPB, dislipidemia, pregressa frattura del malleolo e del piede destro con apposizione di placca, stenosi lombosacrale, allergia) e di aver chiesto assistenza morale e materiale a a partire dal 2015, Parte_5
dopo che a seguito della separazione dalla moglie, era rimasto a vivere da solo nell'appartamento oggetto di causa, aggiungendo che la coabitazione con la predetta era cominciata a partire dal 2016 e i due avevano deciso di formalizzare gli accordi consolidatisi nell'anno precedente con la sottoscrizione di un patto vitalizio, ha fatto presente che l'elemento dell'alea fosse pienamente sussistente considerato, per un verso, il valore delle prestazioni dovute dalla contraente e, per altro verso, tenuto CP_4
conto del modesto valore dell'appartamento, in quanto già da tempo gravato da due ipoteche che ne assorbivano interamente il valore e sottolineava che le patologie da cui era affetto, se non mettevano in pericolo la sua vita, però rendevano difficoltosa le gestione delle incombenze quotidiane sicché, non avendo vincoli matrimoniali e non potendo contare sull'aiuto dei figli, aveva chiesto assistenza domiciliare e continuativa alla trasferendole in cambio la proprietà dell'immobile, elementi questi idonei CP_4
a comprovare che il contratto era stato stipulato per reali esigenze del deducente;
ha contestato che potesse configurarsi in capo all'esponente, all'epoca della stipula dell'atto in esame (dicembre 2015), la piena della consapevolezza del pregiudizio che sarebbe eventualmente derivato in futuro a , atteso che il precetto di pagamento CP_5
gli era stato notificato successivamente, i.e. nel gennaio 2016; ha insistito sulla sussistenza di un ingente patrimonio immobiliare della debitrice principale, costituito da un noto ed imponente complesso alberghiero su cui CP_5
aveva iscritto ipoteca volontaria di primo grado per oltre tre milioni di euro, sufficiente a soddisfare le ragioni di credito fatte valere;
ha negato che vi fosse la prova della conoscenza da parte di Controparte_4 dell'esistenza del debito del deducente nei confronti di;
CP_5 con il secondo motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità della fideiussione prestata dal deducente per violazione dell'art. 2 della l. n.
287/1990, rilevabile anche d'ufficio, che egli fa valere anche quale consumatore, essendo socio non amministratore della società garantita con una quota del 22% del pag. 8/18 capitale sociale, richiamando in proposito la sentenza della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022 emessa a seguito di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 6 e
7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori e dell'art 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
con il terzo motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il giudice a quo ritenuto il deducente “illegittimamente soccombente”.
***
Prima di passare all'esame delle su esposte doglianze, segnalato che la questione della inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., invocata da , è stata ritenuta CP_2
implicitamente infondata e, in ogni caso, è stata superata dalla prosecuzione del giudizio, si osserva in via preliminare che, premessa l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. ai giudizi originati dall'esercizio di azione revocatoria (si veda Cass. 23 febbraio 2023, n.
5649), la questione della estromissione della a seguito dell'intervento di CP_5 CP_2
non ha costituito oggetto di censura e pertanto deve ritenersi che la notifica
[...] dell'atto di appello nei suoi confronti sia avvenuto a titolo di denuntiatio litis, tanto più che non sono state formulate dall'appellante specifiche conclusioni nei suoi confronti.
Di tali considerazioni si terrà conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Sempre in via preliminare si osserva che la veste di cessionaria del credito posto a fondamento della domanda revocatoria, implicitamente accertata in prime cure, non è stata contestata.
Infine, in via ancora una volta preliminare, si rileva che la statuizione di rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione assoluta del contratto oggetto di causa e della conseguente declaratoria di sua nullità (o inefficacia) non è stata impugnata sicché su di essa si è formata il giudicato.
***
Tanto premesso, le censure mosse da , suscettibili di esame congiunto Parte_1
in quanto connesse, sono inidonee a condurre alla riforma della sentenza impugnata.
Si è detto che con atto del 28 dicembre 2015 il trasferì a la Pt_1 Controparte_4 proprietà dell'appartamento sito in Taranto al Viale Unità d'Italia n. 107 di Categoria
A3, composto da otto vani ed avente superficie pari a mq 160, meglio identificato in pag. 9/18 narrativa, a fronte dell'assunzione da parte della dell'obbligo di prestare in CP_4 favore dell'alienante “sua vita natural durante, ogni assistenza materiale e morale, cure
e medicine in caso di malattia nonché quant'altro necessario per una decorosa esistenza”. La parte alienante dichiarava poi che l'immobile era libero da pesi, vincoli ed oneri, anche fiscali, nonché da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere, fatta eccezione dell'iscrizione di ipoteca legale accesa presso l'Agenzia delle
Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto in data 12 giugno 2015 ai nn.
10814/1331 (per un totale di euro 71.169,68 tra capitale e interessi come si ricava da ispezione ipotecaria prodotta dal ) in favore di in virtù di atto Pt_1 CP_13
amministrativo in data 26 maggio 2015 repertorio n. 106933/1 e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale accesa presso la medesima Agenzia delle Entrate in data 6 luglio
2015 ai nn. 12347/1544 in favore di (per l'importo di euro 60.000,00 a Parte_6
garanzia del contributo al mantenimento spettante alla stessa come si ricava dall'ispezione ipotecaria parimenti prodotta dal ) in virtù di decreto ingiuntivo Pt_1
del Tribunale di Taranto del 23 novembre 2009, con obbligo dell'odierno impugnante di provvedere a sua cura e spese a saldare i debiti sottostanti e a cancellare le iscrizioni pregiudizievoli.
Ciò chiarito, si rileva che per condivisibile giurisprudenza di legittimità, presupponendo l'azione revocatoria ordinaria la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, una volta prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti a revocatoria ove sussista la sua consapevolezza e, in caso di atto a titolo oneroso, anche quella del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, c.d. scientia damni, ciò in quanto l'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore
- nei confronti del creditore procedente - risale al momento della nascita del credito, sicché è a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (si vedano ex plurimis
Cass. ord. 10 gennaio 2023, n. 330, Cass. ord. 3 giugno 2020, n. 10522, Cass. 19 gennaio 2016, n. 762).
pag. 10/18 Venendo al caso di specie, l'atto oggetto di revocatoria risale al 28 dicembre 2015 e risulta aver garantito nei Parte_1 Controparte_7
confronti di negli anni precedenti, come riportato in narrativa. CP_5
Ora, con riguardo alla posizione del si osserva sin d'ora che non è in verità Pt_1
dubitabile che egli fosse consapevole della sua veste di fideiussore in favore della società su indicata, della quale era socio unitamente ad altri componenti della sua famiglia, nonché delle difficoltà, via via aggravatesi, in cui versava quest'ultima versava. Né assume rilievo la circostanza che la notifica del precetto, con cui era stato intimato il pagamento di euro 849.487,97 oltre interessi di mora, rivenienti dall'inadempimento del mutuo concesso in data 20 dicembre 2006, ebbe luogo in data
20 gennaio 2016, tanto più per il fatto che nel settembre 2015 aveva inviato a CP_5
tutti i fideiussori lettere raccomandate, la cui ricezione non è stata contestata, con cui aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento delle rate insolute, del residuo capitale e degli interessi moratori.
Non è poi dubitabile che egli fosse consapevole del fatto che la fuoriuscita dal suo patrimonio dell'appartamento di Viale Unità d'Italia n. 107, peraltro nello stesso contesto temporale della vendita del box sito nel medesimo stabile, pregiudicasse la garanzia ex art. 2740 c.c. a danno della banca mutuante, con la notazione che, essendo l'atto dispositivo successivo al sorgere del debito e del corrispondente credito, non si richiede la specifica intenzione di arrecare danno al creditore (Cass. 29 luglio 2004, n.
14489, Cass. 1 giugno 2000, n. 7262).
Si osserva, altresì, che l'eventus damni non può escludersi in base alla mera sproporzione tra il debito complessivo garantito ed il valore del bene o dei beni venduti dal . Del resto il creditore ha comunque interesse a preservare - a vantaggio del Pt_1
suo diritto al soddisfacimento del credito, pur se parziale - la possibilità di rivalersi di beni non sufficienti, così come, per la stessa ragione, ha interesse a tutelare la garanzia ex art. 2740 c.c. pur in presenza di iscrizioni sul bene oggetto di revocatoria di ipoteche a favore di altri soggetti.
Inoltre, per costante giurisprudenza, la sostituzione di un bene immobile con il denaro riveniente dalla sua vendita di per sé comporta una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale poiché espone il creditore ad un maggior rischio di perdita di essa pag. 11/18 stante la maggior facilità di cessione del denaro, con conseguente depauperamento qualitativo del patrimonio del debitore, e dà luogo, dunque, a pregiudizio idoneo a giustificare la revoca dell'atto dispositivo (si veda ex plurimis Cass. 9 febbraio 2012, n.
1896), a meno che il debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria non provi che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 18 giugno 2019, n. 16221, Cass. 19 luglio 2018, n. 19207), prova quest'ultima che nel caso di specie difetta nonostante le (mere) affermazioni dell'impugnante.
Va poi detto che in ipotesi di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del medesimo e non a quella del debitore garantito e neppure a quella di altri fideiussori (Cass. 19 ottobre 2006, n. 22465, Cass.
22 marzo 1990, n. 2400). Ne consegue che nella vicenda in esame non rileva l'eventuale patrimonio della debitrice principale.
Quanto alla CA, si rileva che, essendo il contratto stipulato con quest'ultima successivo come si è visto alla prestazione della fideiussione ed alla nascita del credito garantito e trattandosi di atto a titolo oneroso, correttamente il giudice a quo ha valutato sufficiente la prova della scientia damni in capo alla predetta. Ora, l'impugnante ha negato la sussistenza di tale requisito soggettivo senza tuttavia formulare argomentazioni idonee a superare quelle addotte dal giudice di prime cure a sostegno della sussistenza di tale requisito, già illustrate in narrativa. Più in dettaglio, è documentale la veste di convivente del dichiarata dalla già in data Pt_1 CP_4
20 gennaio 2016 in occasione della notifica dell'atto di precetto avvenuta in Viale
Virgilio n. 102 (si veda la relata in atti), così come in occasione della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado effettuata in data 19 settembre 2016 presso il medesimo indirizzo, circostanza peraltro allegata anche dall'impugnante nella costituzione in prime cure a riprova della effettività del contratto stipulato con la
, sia pure con la precisazione che si trattava di coabitazione, e poi anche CP_4 nell'atto di appello, ove ha per la verità puntualizzato di aver chiesto alla , a CP_4
partire dal 2015 quando egli viveva da solo nell'abitazione oggetto della presente causa, assistenza morale e materiale e di aver avviato la coabitazione a partire dal 2016 dopo pag. 12/18 aver formalizzato gli accordi nell'atto del 28 dicembre 2015. Evidenziato che la coabitazione o convivenza di che trattasi è quella instaurata non presso l'immobile oggetto di causa (appartamento di Viale Unità d'Italia n. 107) bensì quella instaurata e protratta nell'immobile di Viale Virgilio n. 102, presso cui risulta effettuata la notifica del precetto in data 20 gennaio 2016, nelle mani della quale convivente, e CP_4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in data 19 settembre 2016, notificato al stante la precaria assenza del destinatario nonché a mani proprie Pt_1
della per quanto riguardava la citazione alla medesima diretta. Va poi CP_4
evidenziato che già all'epoca della stipula dell'atto investito da revocatoria RO
CA risultava residente, così come il , in Viale Virgilio n. 102, come si Pt_1 legge nell'atto stesso. Se ne desume che l'appartamento di Viale Unità d'Italia non era il luogo in cui il e la vivevano dacché essi risiedevano in Viale Pt_1 CP_4
Virgilio n. 102 da epoca anteriore all'atto stipulato il 28 dicembre 2015 se già la predetta potè dichiararsi ivi residente dinanzi al notaio. In tale immobile la CA vive tuttora, o comunque viveva nell'ottobre 2023, considerato che il le ha Pt_1
notificato l'atto di appello in Viale Virgilio n. 122. Tali dati di fatto dimostrano in maniera chiara l'instaurazione di una relazione stretta tra il e la , a Pt_1 CP_4
prescindere dalla sua connotazione in termini sentimentali - negata dal Pt_1
nonostante egli stesso si sia qualificato marito della in occasione della CP_4
notifica della sentenza qui impugnata (si veda la relata in atti) - in tempo antecedente rispetto alla sottoscrizione dell'atto del 28 dicembre 2015. Del resto gli accordi ivi consacrati presupponevano un altrettanto stretto legame tra di essi se l'uno si affidò all'altra per riceverne vita natural durante assistenza materiale ed anche morale e se la
CA si impegnò a fornirgliela, e specificamente a fornirgli cure e medicine in caso di malattia nonché quant'altro necessario per una decorosa esistenza. Un rapporto così connotato costituisce elemento indiziario da cui desumere che la , con elevata CP_4
probabilità, conoscesse le vicende economiche riguardanti il , anche Pt_1
considerato che la società garantita, società nota nel locale contesto a dire dello stesso impugnante, al tempo dell'atto dispositivo investito da revocatoria era stata già dichiarata fallita (con sentenza n. 50 del 22 giugno 2016) e tanto più che in esso si dava puntualmente conto dell'iscrizione di ben due recenti ipoteche per consistenti importi,
pag. 13/18 sopra meglio descritte, l'una legale a favore di iscritta in data 26 giugno CP_13
2015 in virtù di atto amministrativo in data 26 maggio 2015 e l'altra giudiziale iscritta in data 6 luglio 2015 a favore di a garanzia dell'adempimento di Parte_6
obblighi di mantenimento gravanti a carico del . Entrambe le ipoteche, per Pt_1
origine e importi, erano di per sé chiaramente il segno di una significativa esposizione debitoria dell'alienante. In conclusione, non solo la stretta relazione intercorrente tra le parti al tempo della stipula dell'atto di per sé costituisce una situazione di fatto da cui ricavare in via indiziaria la conoscenza da parte della della condizione CP_4
economica del e della esistenza di soggetti che potevano far valere nei suoi Pt_1
confronti dei crediti, ma dallo stesso atto si ricava che la era al corrente di CP_4
debiti del per i quali erano state iscritte l'ipoteca legale e l'ipoteca giudiziale Pt_1
menzionate nell'atto con assunzione dell'obbligo dell'alienante di provvedere a sua cura e spese a saldare i debiti sottostanti ed a cancellare le iscrizioni. E' utile ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il fattore della scientia damni non richiede, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, dovendo invece investire la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (si vedano tra le tante Cass. 3 maggio 2010, n. 10623, Cass. 23 marzo 2004,
n. 5741, Cass. 19 marzo 1996, n. 2303, Cass. 20 febbraio 1989, n. 987). Ne deriva che non era necessaria la prova da parte di della puntuale conoscenza in capo alla CP_5
CA di tutti i debiti del e in particolare di quelli nei confronti di . Pt_1 CP_5
Alla luce delle considerazioni che precedono è superfluo soffermarsi, ai fini della valutazione di effettività del contratto stipulato tra i due, su questioni quali il valore del bene, l'aspettativa di vita del , anche tenuto conto delle patologie da cui è Pt_1 affetto, e correlativamente l'entità del mantenimento che la si era obbligata a CP_4
prestare, poiché gli elementi sopra descritti e commentati sono più che sufficienti a dimostrare la scientia damni in capo a quest'ultima, non senza osservare che l'unico dato obiettivo nell'operazione oggetto degli accordi intercorsi tra il e la Pt_1
è costituito dall'apprezzabile consistenza del bene trasferito (mq 160) mentre CP_4 per il resto non vi è alcun riscontro dell'entità e del valore delle prestazioni accollatesi dalla predetta che, come si legge, nell'atto notarile dovevano essere quelle funzionali ad pag. 14/18 una decorosa esistenza, costituente tuttavia nozione generica se non associata all'indicazione di standard più puntuali, ciò che persuade ancor più della finalità perseguita di sottrarre il bene ai creditori, germa la vera e non apparente volontà delle parti di dar luogo al trasferimento dell'immobile.
Si osserva poi che il , nel formulare le sue conclusioni, ha chiesto “in ogni Pt_1 caso” l'accertamento della nullità della fideiussione prestata in favore della società mutuante lamentando l'omessa pronuncia da parte del primo giudice su tale richiesta.
Al riguardo si segnala che in prime cure il nuovo difensore del , dopo essersi Pt_1
riportato a difese, eccezioni e domande del predecessore ed aver sollevato nella comparsa di costituzione la questione della nullità della fideiussione prestata dal suo assistito per violazione della normativa antitrust, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni formulò una richiesta di accertamento della nullità della fideiussione azionata da , formulazione a cui la controparte replicò dichiarando di non CP_5
accettare il contraddittorio su domande nuove.
Ciò precisato, la censura è infondata. Il giudice a quo non ha omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità della fideiussione azionata da ma ha preso in CP_5
considerazione la deduzione e le richieste del difensore del e, previa Pt_1
qualificazione in termini di eccezione, ha giudicato in via assorbente irrilevante la lamentata nullità considerato che la proponibilità dell'azione revocatoria non presuppone la validità del credito a tutela del quale si agisce essendo sufficiente una semplice aspettativa, purché - è opportuno qui evidenziare - non si riveli prima facie manifestamente pretestuosa (Cass. 15 maggio 2018, n. 11755). Una siffatta ipotesi non
è però ravvisabile nel caso di specie atteso che, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 30 dicembre 2021, n. 41994), al più si tratterebbe di una nullità parziale riguardante alcune specifiche clausole priva di rilievo nella vicenda in esame stante la tardiva formulazione della decadenza ex art. 1956 c.c. (a cui l'appellante ha fatto un fugace riferimento a pagina 10 dell'atto di appello). Né a diverse conclusioni si perverrebbe alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 da cui non discende una valutazione di manifesta pretestuosità dell'obbligazione fideiussoria in capo a , con Parte_1 la notazione che l'impugnante, nel richiamarla, non ne ha spiegato la utilità a superare i pag. 15/18 condivisibili argomenti utilizzati dal giudice di prime cure per affermare l'irrilevanza di questioni riguardanti la validità della fideiussione prestata dal ai fini Pt_1 dell'esercizio dell'azione revocatoria.
Ciò precisato, la qualificazione data dal giudice a quo è corretta in quanto la deduzione su descritta era volta a paralizzare la domanda avanzata da . Diversamente CP_5
opinando, non potrebbe che rilevarsi la novità della domanda (peraltro già proposta in altro giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari a stare a quanto affermato nella comparsa di costituzione di nuovo difensore in prime cure) su cui il ha insistito Pt_1
nella presente sede e quindi la sua inammissibilità.
In definitiva, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti, va confermata statuizione di accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riguardo all'atto del 28 dicembre 2015 intercorso tra e in Parte_1 Controparte_4
precedenza identificato.
Quanto all'ultimo motivo di appello si osserva che trattasi di censura incentrata sull'insussistenza della propria soccombenza in ragione del fondamento dell'impugnazione proposta sicché a ben vedere non si sostanzia in alcuna doglianza avverso la statuizione di condanna alle spese adottata dal giudice a quo in relazione alla ritenuta soccombenza del con riferimento alla domanda revocatoria proposta Pt_1
da . CP_5
Infine, si rileva che “in via assolutamente preliminare” e “per mero CP_2 tuziorismo” ha evidenziato nuovamente nel presente grado il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito, con riferimento ad eventuali avverse pretese di restituzione e/o domande risarcitorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito stesso, salvo formulare nelle conclusioni la richiesta “preliminare” di accertamento e declaratoria della ridetta carenza di legittimazione passiva. Ebbene, su tale richiesta non è possibile pronunciarsi in difetto di appello incidentale, con la notazione che nella formulazione della richiesta non è ravvisabile la sostanziale proposizione di un'impugnazione posto che l'istanza risulta incentrata su una deduzione espressa “per mero tuziorismo”, e quindi solo per cautela e prudenza.
***
pag. 16/18 Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, nell'ambito del rapporto processuale intercorrente tra il e e per essa vanno poste a carico Pt_1 CP_2 CP_3
dell'appellante in base al principio di soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente espletate, del valore dichiarato della controversia (indeterminabile da classificarsi di complessità bassa) considerato che la decisione della causa ha richiesto l'esame di questioni oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale e di orientamenti ormai consolidati sicché non ha presentato profili di complessità.
Stante la contumacia di , le spese di lite nei suoi confronti vanno Controparte_4
dichiarate irripetibili.
Nessuna pronuncia sulle spese di lite deve poi essere adottata nei confronti di a CP_5 cui, come si è anticipato, l'atto di appello deve intendersi notificato a fini di denuntiatio litis.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 396/2023, pubblicata il 22 febbraio 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di e per Parte_1 Controparte_2
essa in favore della mandataria delle spese di lite del presente grado, CP_3
liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara irripetibili le spese di lite quanto a;
Controparte_4
pag. 17/18 nulla per le spese quanto a Controparte_1
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 141/2023 R.G. promossa da
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Erica Violante Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(c.f., p.iva e n. Controparte_1
iscrizione registro imprese Bari ), rappr. e dif. da // P.IVA_1
e con socio unico (c.f. e n. iscrizione registro Controparte_2
imprese di Milano-Monza Brianza Lodi e per essa quale mandataria P.IVA_2
(n. iscrizione registro imprese di Verona e c.f. p.iva CP_3 P.IVA_3
), rappr. e dif. da Avv. Salvatore Giammaria P.IVA_4
nonché
(c.f. ), rappr. e dif. da // Controparte_4 C.F._2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[d'ora innanzi per brevità o solo Controparte_1 CP_5
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto e CP_1 Parte_1 chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto Controparte_4 stipulato in data 28 dicembre 2015, a rogito per notaio in Taranto Persona_1
(rep. 27201 racc. 13263) trascritto il 29 dicembre 2015 ai nn. 26161/20309 con cui aveva trasferito a , mercé mantenimento, il diritto di Parte_1 Controparte_4
piena proprietà dell'appartamento sito i Taranto alla Viale Unità d'Italia n. 107, censito in Catasto al foglio 264, particella 303, subalterno 47, e, per l'effetto, dichiararsi la sua nullità; in via alternativa e subordinata chiedeva revocarsi e dichiararsi inefficace nei propri confronti il predetto contratto;
in ogni caso con autorizzazione al Conservatore dei RR.II. di Taranto a procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni con esonero da qualsiasi responsabilità; il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva che: con atti a rogito notaio del 29 maggio 1997 e del 16 aprile 1999 la Per_2 [...]
(poi a far Controparte_6 Controparte_7
tempo dalla trasformazione del 29 gennaio 2014), con sede in Massafra (TA) S.S. 7 km
633, stipulò due contratti di mutuo con l'uno per Controparte_8
l'importo di Lire 2.500.000.000 e l'altro per l'importo di Lire 3.500.000.000, entrambi garantiti da ipoteca;
con atto stipulato in data 20 dicembre 2006 a rogito notaio la esponente versò Per_2
a la somma di euro 1.500.000,00 ad estinzione a Controparte_8
saldo e stralcio di entrambi i su indicati mutui, surrogandosi alla ridetta Banca nei diritti e nelle azioni correlati agli stessi nonché nelle iscrizioni ipotecarie;
in pari data, con atto a notaio la società debitrice Per_2 CP_6 Controparte_6
e la deducente modificarono ed integrarono le condizioni dei ridetti Controparte_6
mutui;
a garanzia del capitale mutuato fu concessa fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 3.000.000,00 da parte di , , , Parte_1 Controparte_7 Parte_2
, , ; Parte_3 Parte_4 Persona_3
tutte le obbligazioni assunte da risultavano Controparte_7 Controparte_7
garantite con ulteriore garanzia fideiussoria prestata 6-14 aprile 1999, confermata il 24 febbraio 2014 a seguito della trasformazione sociale del 29 gennaio 2014, da
[...]
, , e , limitata alla somma di Pt_1 Controparte_7 Parte_2 Parte_3
euro 314.342,67, e da garanzia pignoratizia prestata dalla società con atto del 20
pag. 2/18 dicembre 2006, successivamente integrata con dichiarazioni rese in data 20 dicembre
2006 e in data 7 ottobre 2008; con atto del 10 novembre 2010 a rogito notaio la deducente Persona_1
concesse a titolo di finanziamento chirografario a Motel Appia s.a.s. dei germani la somma di euro 143.632,93; Controparte_6
a causa dell'inadempimento dei descritti rapporti, la esponente, con lettera raccomandata del 14 settembre 2015, comunicò alla società mutuataria, dichiarata nel frattempo fallita con sentenza n. 50/2015 emessa dal Tribunale di Taranto in data 22 giugno 2015, e ai suoi garanti, i.e. , , , Controparte_7 Parte_1 Parte_2
, nonché gli eredi di , la Parte_4 Persona_3 Parte_3
decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento delle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi moratori maturati e maturandi;
eseguite le visure ipocatastali volte ad esaminare la consistenza patrimoniale dei debitori in vista dell'avvio della procedura esecutiva, era emerso che, pochi mesi dopo l'inoltro della richiesta di pagamento e nel pieno della crisi economica e finanziaria della debitrice principale, si era spogliato di beni immobili a lui Parte_1
intestati mediante atto stipulato in data 4 dicembre 2015 a rogito notaio , Persona_4
prontamente registrato il 7 dicembre 2015 e in pari data trascritto, con cui aveva venduto ad e la piena proprietà dell'immobile sito CP_9 Controparte_10 in Taranto Viale Unità d'Italia n. 107, censito in Catasto al foglio 264, particella 303, subalterno 45, nonché mediante atto stipulato in data 28 dicembre 2015, con cui aveva alienato a la piena proprietà di appartamento sito in Taranto Viale Controparte_4
Unità d'Italia n. 107 censito in Catasto al foglio 264, particella 303, subalterno 47; il , rimasto titolare unicamente di un diritto di usufrutto a seguito di detti atti, Pt_1
aveva chiaramente inteso mettere in sicurezza i suoi beni stante il pericolo di un'imminente azione esecutiva, depauperando il proprio patrimonio, circostanza rivelatrice della conoscenza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori da parte del debitore, tanto più che anche altri fideiussori della Controparte_7
in particolare ed , avevano trasferito i propri
[...] Parte_4 Persona_3
beni alla madre con atto per notaio del 3 marzo 2016, e Controparte_11 Per_5
pag. 3/18 dunque nello stesso periodo e persino dopo la notifica del precetto, avvenuta in data 25 gennaio 2016.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo della sua Parte_1
infondatezza, con vittoria delle spese di lite;
assumeva, infatti, di aver stipulato con la
CA un contratto atipico di mantenimento ossia un contratto a prestazioni corrispettive in cui il trasferimento della proprietà dell'appartamento di Viale Unità
d'Italia n. 107, avente il valore di euro 76.353,00, rappresentava il corrispettivo dell'obbligo assunto dalla cessionaria di prestare in favore del deducente, per l'intero arco della sua vita, assistenza morale e materiale.
[e non come erroneamente riportato nella sentenza Controparte_4 CP_4
impugnata] rimaneva contumace.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e l'istruttoria documentale della causa, per si costituiva un nuovo difensore facendo proprie le Parte_1
deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate dal precedente difensore costituite e riportandosi integralmente ai precedenti atti e verbali di causa;
faceva, altresì, presente - al fine di negare la sussistenza di un credito esigibile da parte della Banca avversaria - che pendeva dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari giudizio iscritto al n. 5766/2020 avente ad oggetto l'accertamento della nullità della fideiussione prestata dal ed Pt_1
azionata dalla per violazione della normativa antitrust. CP_5
Il g.i. fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in data 3 maggio 2022 si costituiva in giudizio la
[d'ora innanzi per brevità solo ] e per essa Controparte_2 CP_2 la mandataria [d'ora innanzi per brevità solo , quale cessionaria CP_3 CP_3
del credito vantato da , chiedendo in via preliminare la estromissione di CP_5 CP_2
dal giudizio ed eccependo tuttavia la propria carenza di legittimazione passiva in
[...]
ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte eventualmente tenute dalla originaria titolare del credito;
per il resto si riportava alle domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze rassegnate da . CP_5
Con sentenza n. 396/2023, pubblicata in data 22 febbraio 2023, il Tribunale adito disponeva l'estromissione da giudizio della essendo intervenuta nel giudizio la CP_5
, e per essa, quale mandataria, quale società subentrata nel CP_2 CP_3
pag. 4/18 rapporto controverso;
rigettava la domanda di accertamento della simulazione assoluta mentre accoglieva l'azione revocatoria e per l'effetto dichiarava inefficace nei confronti di l'atto oggetto di causa;
ordinava al Conservatore la trascrizione della CP_2
sentenza con esonero da ogni responsabilità e condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società intervenuta.
In sintesi il Tribunale disponeva l'estromissione dal giudizio di essendosi CP_5
verificata la successione a titolo particolare nel rapporto controverso di , CP_2
con la notazione che la contestazione della propria legittimazione passiva formulata da detta società non poteva essere accolta stante la sua genericità e non essendo state avanzate domande risarcitorie o restitutorie;
rigettava poi la domanda di simulazione assoluta dell'atto di trasferimento oggetto di causa essendo rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio l'assunto posto a suo fondamento;
ravvisava, al contrario, il fondamento della domanda revocatoria sulla base dei seguenti rilievi: la posizione debitoria di , nella veste di fideiussore della mutuataria, Parte_1
nei confronti della banca mutuante, e per conseguenza nei confronti della società cessionaria del credito, doveva considerarsi pacifica ed incontestata, oltre che documentalmente provata, non rilevando nel presente giudizio la contestazione in ordine alla validità del credito fatto valere nei confronti del per essere la Pt_1
fideiussione affetta, a suo dire, da nullità per contrasto con la normativa antitrust, poiché l'azione revocatoria può essere esperita anche dal titolare di un credito contestato o litigioso;
era sussistente l'eventus damni posto che il , con il trasferimento a favore della Pt_1
dell'appartamento sito in Taranto al Viale Unità d'Italia n. 107, aveva CP_4
pregiudicato in misura decisiva le concrete prospettive di soddisfacimento del credito attoreo, anche considerato che con il coevo trasferimento immobiliare, a favore di altri soggetti, si era spogliato di altro immobile di sua proprietà;
l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria presuppone la sola esistenza di un debito mentre non richiede la sua concreta esigibilità, né vi era prova dell'esistenza di altri cespiti su cui la creditrice avrebbe potuto rivalersi;
pag. 5/18 nel caso di prestazione di fideiussione a garanzia di future obbligazioni, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione, qualora compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, a tal fine, è sufficiente, in caso di atto a titolo oneroso, il requisito soggettivo del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore senza che debba essere provato il dato della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare del ragioni creditorie;
ciò precisato, era sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio arrecato alla creditrice, suscettibile di essere provato per presunzioni e desumibile nel caso di specie dalla successione temporale degli accadimenti (prestazione della garanzia, diffida ad adempiere da parte della , revoca degli affidamenti in data 14 settembre 2015, atto CP_5
dispositivo del 28 dicembre 2015), consistenza del bene oggetto di tale atto, costituito da immobile di otto vani, a fronte del valore della controprestazione e dell'entità del credito della banca;
il era anche a conoscenza delle difficoltà economiche della Pt_1 [...]
facente capo alla sua famiglia, e delle sue esposizioni debitorie, Controparte_7
che ne determinarono a breve distanza di tempo la declaratoria di fallimento;
l'atto in questione, a prescindere dalla sua qualificazione, anche per la tempistica evidenziata, appariva dunque preordinato alla sottrazione di beni alla garanzia dei crediti in previsione del progressivo indebitamento della società garantita;
tale situazione ed il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore con l'atto in questione era quanto meno astrattamente conoscibile da parte della , convivente del CP_4
come risultava dalla relata di notifica del precetto a forma dell'ufficiale Pt_1
giudiziario, , e considerata la notevole sproporzione tra il cospicuo valore CP_12 del bene immobile ricevuto, l'avanzata età dell'alienante (anni 72) e l'entità del mantenimento che la stessa si era impegnata a prestare;
disciplinava le spese di lite tra la e i convenuti in base al principio di CP_2
soccombenza, considerata la partecipazione limitata al giudizio della società intervenuta.
pag. 6/18 ha proposto appello svolgendo le plurime censure che si esporranno Parte_1
più avanti, sulla cui base ha concluso invocando, in limitata riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. per carenza dei presupposti di legge e in ogni caso l'accertamento e la declaratoria della nullità genetica ed integrale della fideiussione prestata dal deducente o in via gradata della nullità parziale della stessa per violazione della normativa antitrust, con conseguente inefficacia nei confronti della e della cessionaria;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi CP_5 CP_2
i gradi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
, a cui l'atto di appello è stato notificato nonostante la sua estromissione dal CP_5
giudizio, non si è costituita.
Si è costituita insistendo in via preliminare sul difetto di legittimazione CP_2
passiva in ordine ad eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito;
ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione; ha formulato conclusioni conseguenti a tali deduzioni ed invocando la vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi.
è rimasta contumace anche nel presente grado. Controparte_4
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata le seguenti censure;
Parte_1
con il primo motivo di appello ha lamentato che la posizione debitoria del deducente in quanto fideiussore fosse stata erroneamente ritenuta pacifica dal primo giudice ed ha insistito sull'assunto della nullità genetica della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust e sulla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; ha negato la sussistenza della consapevolezza in capo al deducente di arrecare pregiudizio al creditore in quanto il bene venduto non era gravato da ipoteca in favore della e sussistendo tuttora un cospicuo patrimonio immobiliare su cui rivalersi;
CP_5 ha sostenuto che sull'immobile oggetto di causa gravavano altre ipoteche in favore di differenti istituti di credito con conseguente carenza del pregiudizio lamentato da , CP_5
come risultava dalle visure ipotecarie prodotte;
pag. 7/18 puntualizzato in fatto di essere affetto di varie patologie (diabete mellito, broncopatia cronica ostruttiva, cardiopatia ipertensiva, IPB, dislipidemia, pregressa frattura del malleolo e del piede destro con apposizione di placca, stenosi lombosacrale, allergia) e di aver chiesto assistenza morale e materiale a a partire dal 2015, Parte_5
dopo che a seguito della separazione dalla moglie, era rimasto a vivere da solo nell'appartamento oggetto di causa, aggiungendo che la coabitazione con la predetta era cominciata a partire dal 2016 e i due avevano deciso di formalizzare gli accordi consolidatisi nell'anno precedente con la sottoscrizione di un patto vitalizio, ha fatto presente che l'elemento dell'alea fosse pienamente sussistente considerato, per un verso, il valore delle prestazioni dovute dalla contraente e, per altro verso, tenuto CP_4
conto del modesto valore dell'appartamento, in quanto già da tempo gravato da due ipoteche che ne assorbivano interamente il valore e sottolineava che le patologie da cui era affetto, se non mettevano in pericolo la sua vita, però rendevano difficoltosa le gestione delle incombenze quotidiane sicché, non avendo vincoli matrimoniali e non potendo contare sull'aiuto dei figli, aveva chiesto assistenza domiciliare e continuativa alla trasferendole in cambio la proprietà dell'immobile, elementi questi idonei CP_4
a comprovare che il contratto era stato stipulato per reali esigenze del deducente;
ha contestato che potesse configurarsi in capo all'esponente, all'epoca della stipula dell'atto in esame (dicembre 2015), la piena della consapevolezza del pregiudizio che sarebbe eventualmente derivato in futuro a , atteso che il precetto di pagamento CP_5
gli era stato notificato successivamente, i.e. nel gennaio 2016; ha insistito sulla sussistenza di un ingente patrimonio immobiliare della debitrice principale, costituito da un noto ed imponente complesso alberghiero su cui CP_5
aveva iscritto ipoteca volontaria di primo grado per oltre tre milioni di euro, sufficiente a soddisfare le ragioni di credito fatte valere;
ha negato che vi fosse la prova della conoscenza da parte di Controparte_4 dell'esistenza del debito del deducente nei confronti di;
CP_5 con il secondo motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità della fideiussione prestata dal deducente per violazione dell'art. 2 della l. n.
287/1990, rilevabile anche d'ufficio, che egli fa valere anche quale consumatore, essendo socio non amministratore della società garantita con una quota del 22% del pag. 8/18 capitale sociale, richiamando in proposito la sentenza della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022 emessa a seguito di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 6 e
7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori e dell'art 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
con il terzo motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il giudice a quo ritenuto il deducente “illegittimamente soccombente”.
***
Prima di passare all'esame delle su esposte doglianze, segnalato che la questione della inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., invocata da , è stata ritenuta CP_2
implicitamente infondata e, in ogni caso, è stata superata dalla prosecuzione del giudizio, si osserva in via preliminare che, premessa l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. ai giudizi originati dall'esercizio di azione revocatoria (si veda Cass. 23 febbraio 2023, n.
5649), la questione della estromissione della a seguito dell'intervento di CP_5 CP_2
non ha costituito oggetto di censura e pertanto deve ritenersi che la notifica
[...] dell'atto di appello nei suoi confronti sia avvenuto a titolo di denuntiatio litis, tanto più che non sono state formulate dall'appellante specifiche conclusioni nei suoi confronti.
Di tali considerazioni si terrà conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Sempre in via preliminare si osserva che la veste di cessionaria del credito posto a fondamento della domanda revocatoria, implicitamente accertata in prime cure, non è stata contestata.
Infine, in via ancora una volta preliminare, si rileva che la statuizione di rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione assoluta del contratto oggetto di causa e della conseguente declaratoria di sua nullità (o inefficacia) non è stata impugnata sicché su di essa si è formata il giudicato.
***
Tanto premesso, le censure mosse da , suscettibili di esame congiunto Parte_1
in quanto connesse, sono inidonee a condurre alla riforma della sentenza impugnata.
Si è detto che con atto del 28 dicembre 2015 il trasferì a la Pt_1 Controparte_4 proprietà dell'appartamento sito in Taranto al Viale Unità d'Italia n. 107 di Categoria
A3, composto da otto vani ed avente superficie pari a mq 160, meglio identificato in pag. 9/18 narrativa, a fronte dell'assunzione da parte della dell'obbligo di prestare in CP_4 favore dell'alienante “sua vita natural durante, ogni assistenza materiale e morale, cure
e medicine in caso di malattia nonché quant'altro necessario per una decorosa esistenza”. La parte alienante dichiarava poi che l'immobile era libero da pesi, vincoli ed oneri, anche fiscali, nonché da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere, fatta eccezione dell'iscrizione di ipoteca legale accesa presso l'Agenzia delle
Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto in data 12 giugno 2015 ai nn.
10814/1331 (per un totale di euro 71.169,68 tra capitale e interessi come si ricava da ispezione ipotecaria prodotta dal ) in favore di in virtù di atto Pt_1 CP_13
amministrativo in data 26 maggio 2015 repertorio n. 106933/1 e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale accesa presso la medesima Agenzia delle Entrate in data 6 luglio
2015 ai nn. 12347/1544 in favore di (per l'importo di euro 60.000,00 a Parte_6
garanzia del contributo al mantenimento spettante alla stessa come si ricava dall'ispezione ipotecaria parimenti prodotta dal ) in virtù di decreto ingiuntivo Pt_1
del Tribunale di Taranto del 23 novembre 2009, con obbligo dell'odierno impugnante di provvedere a sua cura e spese a saldare i debiti sottostanti e a cancellare le iscrizioni pregiudizievoli.
Ciò chiarito, si rileva che per condivisibile giurisprudenza di legittimità, presupponendo l'azione revocatoria ordinaria la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, una volta prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti a revocatoria ove sussista la sua consapevolezza e, in caso di atto a titolo oneroso, anche quella del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, c.d. scientia damni, ciò in quanto l'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore
- nei confronti del creditore procedente - risale al momento della nascita del credito, sicché è a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (si vedano ex plurimis
Cass. ord. 10 gennaio 2023, n. 330, Cass. ord. 3 giugno 2020, n. 10522, Cass. 19 gennaio 2016, n. 762).
pag. 10/18 Venendo al caso di specie, l'atto oggetto di revocatoria risale al 28 dicembre 2015 e risulta aver garantito nei Parte_1 Controparte_7
confronti di negli anni precedenti, come riportato in narrativa. CP_5
Ora, con riguardo alla posizione del si osserva sin d'ora che non è in verità Pt_1
dubitabile che egli fosse consapevole della sua veste di fideiussore in favore della società su indicata, della quale era socio unitamente ad altri componenti della sua famiglia, nonché delle difficoltà, via via aggravatesi, in cui versava quest'ultima versava. Né assume rilievo la circostanza che la notifica del precetto, con cui era stato intimato il pagamento di euro 849.487,97 oltre interessi di mora, rivenienti dall'inadempimento del mutuo concesso in data 20 dicembre 2006, ebbe luogo in data
20 gennaio 2016, tanto più per il fatto che nel settembre 2015 aveva inviato a CP_5
tutti i fideiussori lettere raccomandate, la cui ricezione non è stata contestata, con cui aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento delle rate insolute, del residuo capitale e degli interessi moratori.
Non è poi dubitabile che egli fosse consapevole del fatto che la fuoriuscita dal suo patrimonio dell'appartamento di Viale Unità d'Italia n. 107, peraltro nello stesso contesto temporale della vendita del box sito nel medesimo stabile, pregiudicasse la garanzia ex art. 2740 c.c. a danno della banca mutuante, con la notazione che, essendo l'atto dispositivo successivo al sorgere del debito e del corrispondente credito, non si richiede la specifica intenzione di arrecare danno al creditore (Cass. 29 luglio 2004, n.
14489, Cass. 1 giugno 2000, n. 7262).
Si osserva, altresì, che l'eventus damni non può escludersi in base alla mera sproporzione tra il debito complessivo garantito ed il valore del bene o dei beni venduti dal . Del resto il creditore ha comunque interesse a preservare - a vantaggio del Pt_1
suo diritto al soddisfacimento del credito, pur se parziale - la possibilità di rivalersi di beni non sufficienti, così come, per la stessa ragione, ha interesse a tutelare la garanzia ex art. 2740 c.c. pur in presenza di iscrizioni sul bene oggetto di revocatoria di ipoteche a favore di altri soggetti.
Inoltre, per costante giurisprudenza, la sostituzione di un bene immobile con il denaro riveniente dalla sua vendita di per sé comporta una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale poiché espone il creditore ad un maggior rischio di perdita di essa pag. 11/18 stante la maggior facilità di cessione del denaro, con conseguente depauperamento qualitativo del patrimonio del debitore, e dà luogo, dunque, a pregiudizio idoneo a giustificare la revoca dell'atto dispositivo (si veda ex plurimis Cass. 9 febbraio 2012, n.
1896), a meno che il debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria non provi che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 18 giugno 2019, n. 16221, Cass. 19 luglio 2018, n. 19207), prova quest'ultima che nel caso di specie difetta nonostante le (mere) affermazioni dell'impugnante.
Va poi detto che in ipotesi di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del medesimo e non a quella del debitore garantito e neppure a quella di altri fideiussori (Cass. 19 ottobre 2006, n. 22465, Cass.
22 marzo 1990, n. 2400). Ne consegue che nella vicenda in esame non rileva l'eventuale patrimonio della debitrice principale.
Quanto alla CA, si rileva che, essendo il contratto stipulato con quest'ultima successivo come si è visto alla prestazione della fideiussione ed alla nascita del credito garantito e trattandosi di atto a titolo oneroso, correttamente il giudice a quo ha valutato sufficiente la prova della scientia damni in capo alla predetta. Ora, l'impugnante ha negato la sussistenza di tale requisito soggettivo senza tuttavia formulare argomentazioni idonee a superare quelle addotte dal giudice di prime cure a sostegno della sussistenza di tale requisito, già illustrate in narrativa. Più in dettaglio, è documentale la veste di convivente del dichiarata dalla già in data Pt_1 CP_4
20 gennaio 2016 in occasione della notifica dell'atto di precetto avvenuta in Viale
Virgilio n. 102 (si veda la relata in atti), così come in occasione della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado effettuata in data 19 settembre 2016 presso il medesimo indirizzo, circostanza peraltro allegata anche dall'impugnante nella costituzione in prime cure a riprova della effettività del contratto stipulato con la
, sia pure con la precisazione che si trattava di coabitazione, e poi anche CP_4 nell'atto di appello, ove ha per la verità puntualizzato di aver chiesto alla , a CP_4
partire dal 2015 quando egli viveva da solo nell'abitazione oggetto della presente causa, assistenza morale e materiale e di aver avviato la coabitazione a partire dal 2016 dopo pag. 12/18 aver formalizzato gli accordi nell'atto del 28 dicembre 2015. Evidenziato che la coabitazione o convivenza di che trattasi è quella instaurata non presso l'immobile oggetto di causa (appartamento di Viale Unità d'Italia n. 107) bensì quella instaurata e protratta nell'immobile di Viale Virgilio n. 102, presso cui risulta effettuata la notifica del precetto in data 20 gennaio 2016, nelle mani della quale convivente, e CP_4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in data 19 settembre 2016, notificato al stante la precaria assenza del destinatario nonché a mani proprie Pt_1
della per quanto riguardava la citazione alla medesima diretta. Va poi CP_4
evidenziato che già all'epoca della stipula dell'atto investito da revocatoria RO
CA risultava residente, così come il , in Viale Virgilio n. 102, come si Pt_1 legge nell'atto stesso. Se ne desume che l'appartamento di Viale Unità d'Italia non era il luogo in cui il e la vivevano dacché essi risiedevano in Viale Pt_1 CP_4
Virgilio n. 102 da epoca anteriore all'atto stipulato il 28 dicembre 2015 se già la predetta potè dichiararsi ivi residente dinanzi al notaio. In tale immobile la CA vive tuttora, o comunque viveva nell'ottobre 2023, considerato che il le ha Pt_1
notificato l'atto di appello in Viale Virgilio n. 122. Tali dati di fatto dimostrano in maniera chiara l'instaurazione di una relazione stretta tra il e la , a Pt_1 CP_4
prescindere dalla sua connotazione in termini sentimentali - negata dal Pt_1
nonostante egli stesso si sia qualificato marito della in occasione della CP_4
notifica della sentenza qui impugnata (si veda la relata in atti) - in tempo antecedente rispetto alla sottoscrizione dell'atto del 28 dicembre 2015. Del resto gli accordi ivi consacrati presupponevano un altrettanto stretto legame tra di essi se l'uno si affidò all'altra per riceverne vita natural durante assistenza materiale ed anche morale e se la
CA si impegnò a fornirgliela, e specificamente a fornirgli cure e medicine in caso di malattia nonché quant'altro necessario per una decorosa esistenza. Un rapporto così connotato costituisce elemento indiziario da cui desumere che la , con elevata CP_4
probabilità, conoscesse le vicende economiche riguardanti il , anche Pt_1
considerato che la società garantita, società nota nel locale contesto a dire dello stesso impugnante, al tempo dell'atto dispositivo investito da revocatoria era stata già dichiarata fallita (con sentenza n. 50 del 22 giugno 2016) e tanto più che in esso si dava puntualmente conto dell'iscrizione di ben due recenti ipoteche per consistenti importi,
pag. 13/18 sopra meglio descritte, l'una legale a favore di iscritta in data 26 giugno CP_13
2015 in virtù di atto amministrativo in data 26 maggio 2015 e l'altra giudiziale iscritta in data 6 luglio 2015 a favore di a garanzia dell'adempimento di Parte_6
obblighi di mantenimento gravanti a carico del . Entrambe le ipoteche, per Pt_1
origine e importi, erano di per sé chiaramente il segno di una significativa esposizione debitoria dell'alienante. In conclusione, non solo la stretta relazione intercorrente tra le parti al tempo della stipula dell'atto di per sé costituisce una situazione di fatto da cui ricavare in via indiziaria la conoscenza da parte della della condizione CP_4
economica del e della esistenza di soggetti che potevano far valere nei suoi Pt_1
confronti dei crediti, ma dallo stesso atto si ricava che la era al corrente di CP_4
debiti del per i quali erano state iscritte l'ipoteca legale e l'ipoteca giudiziale Pt_1
menzionate nell'atto con assunzione dell'obbligo dell'alienante di provvedere a sua cura e spese a saldare i debiti sottostanti ed a cancellare le iscrizioni. E' utile ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il fattore della scientia damni non richiede, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, dovendo invece investire la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (si vedano tra le tante Cass. 3 maggio 2010, n. 10623, Cass. 23 marzo 2004,
n. 5741, Cass. 19 marzo 1996, n. 2303, Cass. 20 febbraio 1989, n. 987). Ne deriva che non era necessaria la prova da parte di della puntuale conoscenza in capo alla CP_5
CA di tutti i debiti del e in particolare di quelli nei confronti di . Pt_1 CP_5
Alla luce delle considerazioni che precedono è superfluo soffermarsi, ai fini della valutazione di effettività del contratto stipulato tra i due, su questioni quali il valore del bene, l'aspettativa di vita del , anche tenuto conto delle patologie da cui è Pt_1 affetto, e correlativamente l'entità del mantenimento che la si era obbligata a CP_4
prestare, poiché gli elementi sopra descritti e commentati sono più che sufficienti a dimostrare la scientia damni in capo a quest'ultima, non senza osservare che l'unico dato obiettivo nell'operazione oggetto degli accordi intercorsi tra il e la Pt_1
è costituito dall'apprezzabile consistenza del bene trasferito (mq 160) mentre CP_4 per il resto non vi è alcun riscontro dell'entità e del valore delle prestazioni accollatesi dalla predetta che, come si legge, nell'atto notarile dovevano essere quelle funzionali ad pag. 14/18 una decorosa esistenza, costituente tuttavia nozione generica se non associata all'indicazione di standard più puntuali, ciò che persuade ancor più della finalità perseguita di sottrarre il bene ai creditori, germa la vera e non apparente volontà delle parti di dar luogo al trasferimento dell'immobile.
Si osserva poi che il , nel formulare le sue conclusioni, ha chiesto “in ogni Pt_1 caso” l'accertamento della nullità della fideiussione prestata in favore della società mutuante lamentando l'omessa pronuncia da parte del primo giudice su tale richiesta.
Al riguardo si segnala che in prime cure il nuovo difensore del , dopo essersi Pt_1
riportato a difese, eccezioni e domande del predecessore ed aver sollevato nella comparsa di costituzione la questione della nullità della fideiussione prestata dal suo assistito per violazione della normativa antitrust, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni formulò una richiesta di accertamento della nullità della fideiussione azionata da , formulazione a cui la controparte replicò dichiarando di non CP_5
accettare il contraddittorio su domande nuove.
Ciò precisato, la censura è infondata. Il giudice a quo non ha omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità della fideiussione azionata da ma ha preso in CP_5
considerazione la deduzione e le richieste del difensore del e, previa Pt_1
qualificazione in termini di eccezione, ha giudicato in via assorbente irrilevante la lamentata nullità considerato che la proponibilità dell'azione revocatoria non presuppone la validità del credito a tutela del quale si agisce essendo sufficiente una semplice aspettativa, purché - è opportuno qui evidenziare - non si riveli prima facie manifestamente pretestuosa (Cass. 15 maggio 2018, n. 11755). Una siffatta ipotesi non
è però ravvisabile nel caso di specie atteso che, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 30 dicembre 2021, n. 41994), al più si tratterebbe di una nullità parziale riguardante alcune specifiche clausole priva di rilievo nella vicenda in esame stante la tardiva formulazione della decadenza ex art. 1956 c.c. (a cui l'appellante ha fatto un fugace riferimento a pagina 10 dell'atto di appello). Né a diverse conclusioni si perverrebbe alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 da cui non discende una valutazione di manifesta pretestuosità dell'obbligazione fideiussoria in capo a , con Parte_1 la notazione che l'impugnante, nel richiamarla, non ne ha spiegato la utilità a superare i pag. 15/18 condivisibili argomenti utilizzati dal giudice di prime cure per affermare l'irrilevanza di questioni riguardanti la validità della fideiussione prestata dal ai fini Pt_1 dell'esercizio dell'azione revocatoria.
Ciò precisato, la qualificazione data dal giudice a quo è corretta in quanto la deduzione su descritta era volta a paralizzare la domanda avanzata da . Diversamente CP_5
opinando, non potrebbe che rilevarsi la novità della domanda (peraltro già proposta in altro giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari a stare a quanto affermato nella comparsa di costituzione di nuovo difensore in prime cure) su cui il ha insistito Pt_1
nella presente sede e quindi la sua inammissibilità.
In definitiva, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti, va confermata statuizione di accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riguardo all'atto del 28 dicembre 2015 intercorso tra e in Parte_1 Controparte_4
precedenza identificato.
Quanto all'ultimo motivo di appello si osserva che trattasi di censura incentrata sull'insussistenza della propria soccombenza in ragione del fondamento dell'impugnazione proposta sicché a ben vedere non si sostanzia in alcuna doglianza avverso la statuizione di condanna alle spese adottata dal giudice a quo in relazione alla ritenuta soccombenza del con riferimento alla domanda revocatoria proposta Pt_1
da . CP_5
Infine, si rileva che “in via assolutamente preliminare” e “per mero CP_2 tuziorismo” ha evidenziato nuovamente nel presente grado il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito, con riferimento ad eventuali avverse pretese di restituzione e/o domande risarcitorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito stesso, salvo formulare nelle conclusioni la richiesta “preliminare” di accertamento e declaratoria della ridetta carenza di legittimazione passiva. Ebbene, su tale richiesta non è possibile pronunciarsi in difetto di appello incidentale, con la notazione che nella formulazione della richiesta non è ravvisabile la sostanziale proposizione di un'impugnazione posto che l'istanza risulta incentrata su una deduzione espressa “per mero tuziorismo”, e quindi solo per cautela e prudenza.
***
pag. 16/18 Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, nell'ambito del rapporto processuale intercorrente tra il e e per essa vanno poste a carico Pt_1 CP_2 CP_3
dell'appellante in base al principio di soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente espletate, del valore dichiarato della controversia (indeterminabile da classificarsi di complessità bassa) considerato che la decisione della causa ha richiesto l'esame di questioni oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale e di orientamenti ormai consolidati sicché non ha presentato profili di complessità.
Stante la contumacia di , le spese di lite nei suoi confronti vanno Controparte_4
dichiarate irripetibili.
Nessuna pronuncia sulle spese di lite deve poi essere adottata nei confronti di a CP_5 cui, come si è anticipato, l'atto di appello deve intendersi notificato a fini di denuntiatio litis.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 396/2023, pubblicata il 22 febbraio 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di e per Parte_1 Controparte_2
essa in favore della mandataria delle spese di lite del presente grado, CP_3
liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara irripetibili le spese di lite quanto a;
Controparte_4
pag. 17/18 nulla per le spese quanto a Controparte_1
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 18/18