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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 354/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza J. F. Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1502 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1502, prot. 45450, emesso dal Comune di Cirò Marina il 27.11.2024, notificato in data 19.01.2025, con il quale gli veniva contestato l'omesso pagamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili, relativamente all'anno 2019, relativamente al fabbricato riportato in catasto Dati catastali, Indirizzo_1. Il Comune di Cirò Marina depositava, in data 19.01.2026, note di udienza con le quali rappresentava di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso, per cui chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento del carico tributario determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992.
Le spese di lite vanno compensate in assenza di opposizione della parte ricorrente a seguito della richiesta dell'ente, depositata telematicamente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 354/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza J. F. Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1502 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1502, prot. 45450, emesso dal Comune di Cirò Marina il 27.11.2024, notificato in data 19.01.2025, con il quale gli veniva contestato l'omesso pagamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili, relativamente all'anno 2019, relativamente al fabbricato riportato in catasto Dati catastali, Indirizzo_1. Il Comune di Cirò Marina depositava, in data 19.01.2026, note di udienza con le quali rappresentava di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso, per cui chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento del carico tributario determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992.
Le spese di lite vanno compensate in assenza di opposizione della parte ricorrente a seguito della richiesta dell'ente, depositata telematicamente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.