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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2023 promossa da:
(c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso i Difensori e CP_1
Controparte_2
ATTORI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_1
CORSO MAGENTA 42 20123 MILANO presso i Difensori , CP_4
, Controparte_5 CP_6
CONVENUTA
, CP_7 Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come in atti.
*******
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Il 7 agosto 2020, alle ore 15:30 circa,
sulla Strada Provinciale n. 7 in Gragnano Trebbiese (PC), all'altezza della progressiva chilometrica 3+600, si verificava un sinistro stradale mortale che coinvolgeva il sig.
, di 75 anni, in sella alla propria bicicletta, e l'autovettura Opel Zafira Persona_1
Tourer targa FA237MG, condotta dalla sig.ra e di proprietà del Controparte_8
sig. , assicurata presso Il sig. circolava CP_7 Controparte_3 Pt_2
sul lato destro della carreggiata;
veniva investito dall'autovettura che riportava danni alla fiancata destra (ammaccatura profonda sullo sportello posteriore per l'impatto con il corpo del ciclista, segni di strisciata su tutta la fiancata, specchietto retrovisore divelto) ma la conducente non riteneva di fermarsi e scappava senza prestare soccorso alla vittima. Il sig. veniva rinvenuto successivamente da un medico di Persona_1
passaggio e trasportato d'urgenza in eliambulanza presso l'Ospedale Maggiore di
Parma, dove decedeva alle ore 18:27 per le gravissime lesioni riportate.
Gli attori chiedono il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale:
sono i sig.ri (moglie), e (figli), Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (nipoti, figli di ), (nuora). Resiste la Parte_5 Pt_3 Controparte_9
convenuta Assicurazione contestando nell'an e nel quantum ogni avversa pretesa.
2. La dinamica del sinistro è stata ricostruita tramite CTU nei limiti del possibile.
Al riguardo va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta
Assicurazione, l'esito dell'istruttoria non consente affatto di affermare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla vittima;
per vero, neppure alla pagina 2 di 9 conducente del veicolo antagonista. Tutti gli elementi di prova, documentale o per ragionamento induttivo, consentono invece di ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Non si può sottovalutare, al riguardo,
anche la scelta decisiva della conducente di fuggire senza prestare soccorso, e quindi senza avvisare le forze dell'ordine e senza consentire rilievi planimetrici. Impedire o rendere più difficoltosi gli accertamenti sulla dinamica non può certo determinare conseguenze processuali favorevoli. Così come non può determinarle la contumacia dei convenuti e : doverosamente premesso che la contumacia “integra CP_7 CP_8
un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non
contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova [e che]
non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione
probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla
circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a
contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 24885/2014), e che dunque “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere
alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in
campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio” (Cass. 10554/1994), è pur vero che il contegno dei convenuti e CP_7
emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed CP_8
inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella loro sfera di conoscenza,
in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati al loro indirizzo;
inerzia che va dunque valutata in relazione agli elementi di prova forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo
(art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione pagina 3 di 9 documentale suddetta: diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita.
Ciò posto, il più probabile luogo del sinistro è stato localizzato in base alla macchia di sangue lasciata dal sig. sull'asfalto. La CTU ha evidenziato la scarsità Pt_2
degli elementi oggettivi disponibili per una ricostruzione precisa della dinamica,
limitati al punto di rinvenimento del corpo del ciclista, alle lesioni riportate, ai danni sui veicoli e alla direzione di marcia. Non è stato possibile individuare il punto d'urto né le posizioni di quiete dei veicoli, se non sulla base di un ragionamento logico-
induttivo che, secondo un calcolo probabilistico – alla stregua del “più probabile che non”: criterio ampiamente esplorato in giurisprudenza e che per brevità e comodità
espositiva può qui darsi per noto – lascia inferire come l'urto sia avvenuto quando gli assi longitudinali dei due veicoli avevano un'angolazione di circa 40°-45°, con il velocipede che aveva iniziato una manovra di attraversamento in diagonale della sede stradale o comunque si era spostato verso il centro della carreggiata. La deformazione della porta posteriore destra dell'autovettura testimonia l'intensità dell'impatto. Né
possono sussistere dubbi circa il nesso causale tra l'impatto e la morte del sig. , Pt_2
deceduto per le gravissime lesioni riportate. Il CTU ha quindi concluso che: "Non
essendo possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, si ritiene applicabile la presunzione di pari responsabilità di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento dannoso"; e tale valutazione si ritiene di confermare, inevitabilmente: non vi sono sufficienti elementi per affermare la prevalenza della condotta dell'uno o dell'altro conducente. Tuttavia su tale valutazione incide altresì la particolare tutela riservata ai ciclisti quali “utenti deboli della strada” ai sensi dell'art. 148 del C.d.S., che al comma 9-bis prevede specifiche cautele per il sorpasso dei velocipedi, richiedendo “adeguato distanziamento laterale” e “distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”. Ciò connota in pagina 4 di 9 termini di maggior colpevolezza la condotta del conducente del veicolo: l'impatto costituisce prova presuntiva che, nell'effettuare il sorpasso del velocipede (veicolo più
lento e meno stabile), non abbia osservato la necessaria cautela e in particolare l'adeguata distanza laterale di sicurezza. Appare pertanto equo, nel caso di specie,
porre la responsabilità del sinistro, sul piano causale, nella misura del 60% in capo all'automobilista e del 40% in capo al ciclista.
3. Sul quantum, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. È sempre stato orientamento costante (e convinto) di questo giudice che tale danno consista nella perdita di un affetto, non di una convivenza. La
Cassazione si è recentemente attestata su tale principio, osservando che “La morte di
una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c.
dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della
famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non
convivessero, né che fossero distanti. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare
e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del
legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo
e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così
delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal
danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero
tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato
pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cassazione civile sez. III, 24/10/2025,
n.28255). “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione",
proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e
la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non
costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza
pagina 5 di 9 e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto
perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia
nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente
qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di
rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2025, n.17208).
La prova è stata sufficientemente raggiunta, in particolare per quanto riguarda i nipoti e la nuora. Le contestazioni all'attendibilità dei testi escussi si scontrano con il rilievo per cui gli stessi non sono aprioristicamente inattendibili. Il fatto che siano legati da vincoli di parentela non è argomento sufficiente, poiché proprio in una controversia di questo tipo occorre provare fatti e circostanze circoscritti alla cerchia familiare: un teste estraneo (financo un amico) come sarebbe stato valutato? Parziale
per definizione? O inutile, visto che poco o nulla avrebbe potuto riferire delle dinamiche familiari?
La sig.ra è stata legata per 52 anni (un'eternità) al marito. Le Pt_1
conseguenze provate, devastanti, sono pari a quelle che era ragionevole presumere.
Stesso discorso per gli attori e : figli. Non è necessario Parte_2 Parte_3
aggiungere altro.
Per i nipoti, e , è stata provata l'esistenza di un Parte_4 Parte_5
rapporto di frequentazione quotidiana, meraviglioso e speciale come solo quello con i nonni sa essere. Un nonno che ti accompagna a scuola e che ti dedica il suo tempo è
un privilegio raro e prezioso;
e in tal misura va risarcito.
Per la sig.ra l'unica precisazione che va fatta è che si tratta della Parte_6
nuora, è vero;
ma non si può sostenere che in quanto tale il legame affettivo intenso non sia equiparabile a quello verso un figlio, specie dopo tanto tempo (25 anni). Per
quel che può valere, ciò consta a chi scrive per esperienza anche professionale. È vero,
pagina 6 di 9 gli affetti non si misurano col bilancino né col (solo) sangue;
ma una decurtazione avrebbe un inevitabile sapore discriminatorio.
In definitiva, non c'è alcuna ragione per ritenere non raggiunta la prova del legame affettivo – e di ciascun legame affettivo – tra gli attori e il defunto sig. . Pt_2
“Grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o
in odio”, insegna la Cassazione.
Quanto al danno patrimoniale, che ha invece natura documentale, risulta anch'esso provato. La richiesta di lucro cessante di € 20.000 appare fondata,
considerando la differenza tra la pensione percepita dal defunto (€ 1.546,27 lordi) e quella di reversibilità della vedova (€ 927,77 lordi), per un periodo di 6 anni corrispondente alla minore aspettativa di vita. Le spese funerarie di € 7.024,91 sono documentate e risarcibili come danno emergente.
4. In applicazione del veduto riparto di responsabilità, spetta agli attori il 60% di quanto chiesto. Ne risulta, corretto il criterio di calcolo seguito dagli attori, la liquidazione, in favore di ciascuno, dei seguenti importi: ad (moglie): € Parte_1
198.619,67, somma che già tiene conto della particolare intensità del dolore subito e delle conseguenze complessive sulla sua vita;
a e (figli): Parte_2 Parte_3
€ 135.332,46 ciascuno;
a e (nipoti): € 76.492,26 ciascuno;
a Parte_4 Parte_5
(nuora): € 135.332,46. Controparte_9
Alla sig.ra spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € Pt_1
16.214,95 (a titolo di lucro cessante e spese funerarie).
5. La proposta conciliativa formulata dal Tribunale (€ 130.000 per la moglie, €
80.000 per ciascun figlio, € 40.000 per ciascun nipote, € 60.000 per la nuora) può
apparire non del tutto in linea con la decisione;
ma era solo l'offerta di una via d'uscita ragionevole che potesse essere satisfattiva per tutti, evitando successivi gradi di pagina 7 di 9 giudizio e spese conseguenti. Non essendo stata presa in considerazione, l'esito decisorio è inevitabile, così come la compensazione delle spese di lite solo nella misura di un quarto (superando la soccombenza), non apparendo ragionevole il rifiuto di detta proposta;
liquidate le spese residue secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto della condotta processuale complessiva delle parti convenute: contumaci
(anche in fase di mediazione) conducente e proprietario del mezzo;
immotivatamente resistente in fase di mediazione l'Assicurazione; immotivatamente resistente altresì
alla proposta conciliativa in giudizio. Le incertezze sulla dinamica del sinistro,
tuttavia, precludono l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. influendo solo sulla regolazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti Controparte_3
Contr (assicuratore ), (conducente), Controparte_8 CP_7
(proprietario del mezzo), ciascuno per quanto di ragione, nella misura del 60%, in ordine al sinistro per cui è causa;
e per l'effetto
Condanna i convenuti , , Controparte_3 Controparte_8
, in solido tra loro, a risarcire agli attori il danno eziologicamente CP_7
riconducibile al sinistro per cui è causa, pagando i seguenti importi:
1) All'attrice sig.ra € 198.619,67, a titolo di danno da perdita del Parte_1
rapporto parentale, più l'ulteriore somma di € 16.214,95 a titolo di danno patrimoniale
2) Agli attori sigg.ri e : € 135.332,46 ciascuno;
Parte_2 Parte_3
3) Agli attori e : € 76.492,26 ciascuno;
Parte_4 Parte_5
pagina 8 di 9 4) All'attrice sig.ra : € 135.332,46; Controparte_9
somme tutte con interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Condanna i convenuti , , Controparte_3 Controparte_8
, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite, che si CP_7
liquidano per le ragioni di cui in motivazione in Euro 28.463,25 oltre IVA e accessori.
Piacenza, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2023 promossa da:
(c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso i Difensori e CP_1
Controparte_2
ATTORI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_1
CORSO MAGENTA 42 20123 MILANO presso i Difensori , CP_4
, Controparte_5 CP_6
CONVENUTA
, CP_7 Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come in atti.
*******
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Il 7 agosto 2020, alle ore 15:30 circa,
sulla Strada Provinciale n. 7 in Gragnano Trebbiese (PC), all'altezza della progressiva chilometrica 3+600, si verificava un sinistro stradale mortale che coinvolgeva il sig.
, di 75 anni, in sella alla propria bicicletta, e l'autovettura Opel Zafira Persona_1
Tourer targa FA237MG, condotta dalla sig.ra e di proprietà del Controparte_8
sig. , assicurata presso Il sig. circolava CP_7 Controparte_3 Pt_2
sul lato destro della carreggiata;
veniva investito dall'autovettura che riportava danni alla fiancata destra (ammaccatura profonda sullo sportello posteriore per l'impatto con il corpo del ciclista, segni di strisciata su tutta la fiancata, specchietto retrovisore divelto) ma la conducente non riteneva di fermarsi e scappava senza prestare soccorso alla vittima. Il sig. veniva rinvenuto successivamente da un medico di Persona_1
passaggio e trasportato d'urgenza in eliambulanza presso l'Ospedale Maggiore di
Parma, dove decedeva alle ore 18:27 per le gravissime lesioni riportate.
Gli attori chiedono il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale:
sono i sig.ri (moglie), e (figli), Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (nipoti, figli di ), (nuora). Resiste la Parte_5 Pt_3 Controparte_9
convenuta Assicurazione contestando nell'an e nel quantum ogni avversa pretesa.
2. La dinamica del sinistro è stata ricostruita tramite CTU nei limiti del possibile.
Al riguardo va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta
Assicurazione, l'esito dell'istruttoria non consente affatto di affermare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla vittima;
per vero, neppure alla pagina 2 di 9 conducente del veicolo antagonista. Tutti gli elementi di prova, documentale o per ragionamento induttivo, consentono invece di ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Non si può sottovalutare, al riguardo,
anche la scelta decisiva della conducente di fuggire senza prestare soccorso, e quindi senza avvisare le forze dell'ordine e senza consentire rilievi planimetrici. Impedire o rendere più difficoltosi gli accertamenti sulla dinamica non può certo determinare conseguenze processuali favorevoli. Così come non può determinarle la contumacia dei convenuti e : doverosamente premesso che la contumacia “integra CP_7 CP_8
un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non
contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova [e che]
non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione
probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla
circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a
contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 24885/2014), e che dunque “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere
alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in
campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio” (Cass. 10554/1994), è pur vero che il contegno dei convenuti e CP_7
emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed CP_8
inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella loro sfera di conoscenza,
in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati al loro indirizzo;
inerzia che va dunque valutata in relazione agli elementi di prova forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo
(art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione pagina 3 di 9 documentale suddetta: diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita.
Ciò posto, il più probabile luogo del sinistro è stato localizzato in base alla macchia di sangue lasciata dal sig. sull'asfalto. La CTU ha evidenziato la scarsità Pt_2
degli elementi oggettivi disponibili per una ricostruzione precisa della dinamica,
limitati al punto di rinvenimento del corpo del ciclista, alle lesioni riportate, ai danni sui veicoli e alla direzione di marcia. Non è stato possibile individuare il punto d'urto né le posizioni di quiete dei veicoli, se non sulla base di un ragionamento logico-
induttivo che, secondo un calcolo probabilistico – alla stregua del “più probabile che non”: criterio ampiamente esplorato in giurisprudenza e che per brevità e comodità
espositiva può qui darsi per noto – lascia inferire come l'urto sia avvenuto quando gli assi longitudinali dei due veicoli avevano un'angolazione di circa 40°-45°, con il velocipede che aveva iniziato una manovra di attraversamento in diagonale della sede stradale o comunque si era spostato verso il centro della carreggiata. La deformazione della porta posteriore destra dell'autovettura testimonia l'intensità dell'impatto. Né
possono sussistere dubbi circa il nesso causale tra l'impatto e la morte del sig. , Pt_2
deceduto per le gravissime lesioni riportate. Il CTU ha quindi concluso che: "Non
essendo possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, si ritiene applicabile la presunzione di pari responsabilità di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento dannoso"; e tale valutazione si ritiene di confermare, inevitabilmente: non vi sono sufficienti elementi per affermare la prevalenza della condotta dell'uno o dell'altro conducente. Tuttavia su tale valutazione incide altresì la particolare tutela riservata ai ciclisti quali “utenti deboli della strada” ai sensi dell'art. 148 del C.d.S., che al comma 9-bis prevede specifiche cautele per il sorpasso dei velocipedi, richiedendo “adeguato distanziamento laterale” e “distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”. Ciò connota in pagina 4 di 9 termini di maggior colpevolezza la condotta del conducente del veicolo: l'impatto costituisce prova presuntiva che, nell'effettuare il sorpasso del velocipede (veicolo più
lento e meno stabile), non abbia osservato la necessaria cautela e in particolare l'adeguata distanza laterale di sicurezza. Appare pertanto equo, nel caso di specie,
porre la responsabilità del sinistro, sul piano causale, nella misura del 60% in capo all'automobilista e del 40% in capo al ciclista.
3. Sul quantum, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. È sempre stato orientamento costante (e convinto) di questo giudice che tale danno consista nella perdita di un affetto, non di una convivenza. La
Cassazione si è recentemente attestata su tale principio, osservando che “La morte di
una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c.
dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della
famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non
convivessero, né che fossero distanti. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare
e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del
legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo
e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così
delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal
danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero
tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato
pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cassazione civile sez. III, 24/10/2025,
n.28255). “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione",
proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e
la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non
costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza
pagina 5 di 9 e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto
perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia
nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente
qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di
rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2025, n.17208).
La prova è stata sufficientemente raggiunta, in particolare per quanto riguarda i nipoti e la nuora. Le contestazioni all'attendibilità dei testi escussi si scontrano con il rilievo per cui gli stessi non sono aprioristicamente inattendibili. Il fatto che siano legati da vincoli di parentela non è argomento sufficiente, poiché proprio in una controversia di questo tipo occorre provare fatti e circostanze circoscritti alla cerchia familiare: un teste estraneo (financo un amico) come sarebbe stato valutato? Parziale
per definizione? O inutile, visto che poco o nulla avrebbe potuto riferire delle dinamiche familiari?
La sig.ra è stata legata per 52 anni (un'eternità) al marito. Le Pt_1
conseguenze provate, devastanti, sono pari a quelle che era ragionevole presumere.
Stesso discorso per gli attori e : figli. Non è necessario Parte_2 Parte_3
aggiungere altro.
Per i nipoti, e , è stata provata l'esistenza di un Parte_4 Parte_5
rapporto di frequentazione quotidiana, meraviglioso e speciale come solo quello con i nonni sa essere. Un nonno che ti accompagna a scuola e che ti dedica il suo tempo è
un privilegio raro e prezioso;
e in tal misura va risarcito.
Per la sig.ra l'unica precisazione che va fatta è che si tratta della Parte_6
nuora, è vero;
ma non si può sostenere che in quanto tale il legame affettivo intenso non sia equiparabile a quello verso un figlio, specie dopo tanto tempo (25 anni). Per
quel che può valere, ciò consta a chi scrive per esperienza anche professionale. È vero,
pagina 6 di 9 gli affetti non si misurano col bilancino né col (solo) sangue;
ma una decurtazione avrebbe un inevitabile sapore discriminatorio.
In definitiva, non c'è alcuna ragione per ritenere non raggiunta la prova del legame affettivo – e di ciascun legame affettivo – tra gli attori e il defunto sig. . Pt_2
“Grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o
in odio”, insegna la Cassazione.
Quanto al danno patrimoniale, che ha invece natura documentale, risulta anch'esso provato. La richiesta di lucro cessante di € 20.000 appare fondata,
considerando la differenza tra la pensione percepita dal defunto (€ 1.546,27 lordi) e quella di reversibilità della vedova (€ 927,77 lordi), per un periodo di 6 anni corrispondente alla minore aspettativa di vita. Le spese funerarie di € 7.024,91 sono documentate e risarcibili come danno emergente.
4. In applicazione del veduto riparto di responsabilità, spetta agli attori il 60% di quanto chiesto. Ne risulta, corretto il criterio di calcolo seguito dagli attori, la liquidazione, in favore di ciascuno, dei seguenti importi: ad (moglie): € Parte_1
198.619,67, somma che già tiene conto della particolare intensità del dolore subito e delle conseguenze complessive sulla sua vita;
a e (figli): Parte_2 Parte_3
€ 135.332,46 ciascuno;
a e (nipoti): € 76.492,26 ciascuno;
a Parte_4 Parte_5
(nuora): € 135.332,46. Controparte_9
Alla sig.ra spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € Pt_1
16.214,95 (a titolo di lucro cessante e spese funerarie).
5. La proposta conciliativa formulata dal Tribunale (€ 130.000 per la moglie, €
80.000 per ciascun figlio, € 40.000 per ciascun nipote, € 60.000 per la nuora) può
apparire non del tutto in linea con la decisione;
ma era solo l'offerta di una via d'uscita ragionevole che potesse essere satisfattiva per tutti, evitando successivi gradi di pagina 7 di 9 giudizio e spese conseguenti. Non essendo stata presa in considerazione, l'esito decisorio è inevitabile, così come la compensazione delle spese di lite solo nella misura di un quarto (superando la soccombenza), non apparendo ragionevole il rifiuto di detta proposta;
liquidate le spese residue secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto della condotta processuale complessiva delle parti convenute: contumaci
(anche in fase di mediazione) conducente e proprietario del mezzo;
immotivatamente resistente in fase di mediazione l'Assicurazione; immotivatamente resistente altresì
alla proposta conciliativa in giudizio. Le incertezze sulla dinamica del sinistro,
tuttavia, precludono l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. influendo solo sulla regolazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti Controparte_3
Contr (assicuratore ), (conducente), Controparte_8 CP_7
(proprietario del mezzo), ciascuno per quanto di ragione, nella misura del 60%, in ordine al sinistro per cui è causa;
e per l'effetto
Condanna i convenuti , , Controparte_3 Controparte_8
, in solido tra loro, a risarcire agli attori il danno eziologicamente CP_7
riconducibile al sinistro per cui è causa, pagando i seguenti importi:
1) All'attrice sig.ra € 198.619,67, a titolo di danno da perdita del Parte_1
rapporto parentale, più l'ulteriore somma di € 16.214,95 a titolo di danno patrimoniale
2) Agli attori sigg.ri e : € 135.332,46 ciascuno;
Parte_2 Parte_3
3) Agli attori e : € 76.492,26 ciascuno;
Parte_4 Parte_5
pagina 8 di 9 4) All'attrice sig.ra : € 135.332,46; Controparte_9
somme tutte con interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Condanna i convenuti , , Controparte_3 Controparte_8
, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite, che si CP_7
liquidano per le ragioni di cui in motivazione in Euro 28.463,25 oltre IVA e accessori.
Piacenza, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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