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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 128/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice istruttore dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NT AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E (C.F. ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(già (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. MENGHINI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Apollonio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
mutuo bancario Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come a verbale di udienza del giorno 10.7.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio la Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e richiamandosi a quanto
esposto nel presente atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 758/2021, accogliere le
seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che il credito di cui al
decreto ingiuntivo opposto n. 758/2021 è prescritto, in quanto la richiesta di pagamento è
intervenuta ad oltre 10 anni di distanza dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Dichiarare, per l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perchè infondato, ingiusto ed illegittimo;
-
Accertare e dichiarare che non è stata proposta relativa domanda di mediazione. Dichiarare,
per l'effetto, inammissibile e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei
confronti della odierna attrice opponente. NEL MERITO: - Accertare e dichiarare che la
SI.ra non riveste la qualità di garante del contratto di finanziamento posto Parte_1
a base della procedura monitoria, in quanto non li ha sottoscritto, per i motivi di cui in
narrativa; - Accogliere la presente opposizione e accertare e dichiarare che nulla è dovuto
all'ingiungente convenuta da parte della SI.ra , per le ragioni in premessa, Parte_1
tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, per l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il
decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perchè infondato,
ingiusto ed illegittimo. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di CTU grafologica
tesa ad accertare l'apocrificità della firma della SI.ra sul contratto di Parte_1
finanziamento posto a base della procedura monitoria. Con salvezza di indicare capitoli di
prova e nominativi di testimoni, produrre ulteriore documentazione. - Con vittoria di spese ed
onorari di causa da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario." .
A fondamento della domanda assumeva: che la Banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di un contratto di finanziamento non sottoscritto dalla opponente, recante firma apocrifa;
che il credito azionato in ogni caso è prescritto, in quanto la domanda di pagamento è stata promossa oltre il termine di 10 anni dalla sottoscrizione del contratto;
che non è stata previamente esperita la mediazione obbligatoria;
che l'ingiunzione si fonda su documentazione inidonea a provare il credito.
L'attrice disconosceva la sottoscrizione apposta al contratto posto a corredo della domanda monitoria.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando la domanda.
A fondamento delle sue difese assumeva: che in data 27.10.2009 e Parte_2 Parte_1
stipulavano con un contratto di finanziamento
[...] Controparte_4 chirografario per l'importo di Euro 28.000,00 da rimborsarsi in n. 60 rate mensili;
che i debitori si rendevano inadempienti alle obbligazioni assunte, accumulando una considerevole esposizione debitoria e costringendo, così, la Banca a comunicare loro, con raccomandata a.r.,
la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto sottoscritto;
che la risulta creditrice nei confronti dei signori e Controparte_1 Pt_2 Parte_1
dell'importo di euro 71.278,74, oltre interessi maturati e maturanti al tasso contrattuale sino all'effettivo soddisfo, come da estratto autentico notarile;
che a seguito della cessione dei crediti “in blocco”, avvenuta sulla base di un contratto stipulato in data 20 aprile 2018, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), la acquistava il Controparte_1
credito azionato in via monitoria;
che inutili sono stati i tentativi di recupero del credito;
che il credito azionato non è prescritto, sussistendo plurimi atti interruttivi;
che la domanda è
procedibile, in quanto il procedimento monitorio è esente dall'obbligo di esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs 28/2010.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc, con ordinanza riservata veniva disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dato il termine per l'introduzione della procedura di mediazione.
Nell'ambito della procedura di verificazione veniva ammessa la ctu grafologica, all'esito della quale, sulle conclusioni delle parti come rassegnate in udienza, la causa veniva presa in decisione, con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
II)a)E' provato documentalmente che la signora ed il signor abbiano Parte_1 Pt_2
stipulato un contratto di finanziamento ( all. 1 alla comparsa) ricevendo la somma prevista
(all. 7 alla comparsa).
Il mutuo non è stato onorato dai debitori e la Banca ha risolto il contratto (all. 2 alla comparsa). L'importo del credito vantato dalla Banca, rectius dalla cessionaria, ammonta ad euro € 71278,74 (v. estratto conto certificato -all. 3 alla comparsa). La cessionaria ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 758/2021 (R.G. 2365/2021), che veniva opposto dalla signora Parte_1
L'opposizione è infondata.
La signora esaminando l'originale del contratto prodotto dalla opposta, ha Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione.
La ctu grafologica eseguita nell'ambito della procedura di verificazione ha invece accertato che “Alle sottoscrizioni sul documento depositato e custodito in cassaforte del quale è stata
richiesta la verificazione, va assegnata una conclusione di autografia rispetto alla grafia di
come rilevata nelle comparative analizzate, per l'assenza di limiti di Parte_1
indagine e di difformità fondamentali e la presenza di corrispondenze tra le comparative
fornite e il documento in esame come ampiamente argomentate nel corpo della relazione e
rappresentate visivamente nel capitolo Confronto Diretto”
Il giudice ritiene di fare proprie le valutazioni del consulente nominato, in ragione della accuratezza della indagine, che si è svolta nel rispetto del contraddittorio ed anche della sostanziale adesione delle parti agli esiti della consulenza, che non è stata raggiunta da alcuna osservazione critica delle parti.
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento appartengono alla signora e il documento contrattuale è Parte_1
pienamente utilizzabile ai fini del decidere: esso attesta la sussistenza del credito, che non è
stato raggiunto da alcuna specifica critica in ordine alla sua consistenza ed al titolo che lo fonda.
b)Parte opponente ha eccepito la prescrizione.
L'eccezione è infondata, in primis perché fa decorrere il termine decennale dalla sottoscrizione del contratto, mentre nel mutuo “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei
ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì,
da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano
di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”. (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
L'eccezione è ulteriormente infondata perché non tiene conto degli atti interruttivi e segnatamente delle lettere di costituzione in mora ricevute dal debitore (all. 2.1, 4.1, Pt_2
4.2 alla comparsa), che hanno efficacia interruttiva anche nei confronti della signora in base all'art. 1310 cc.. Parte_1
Le missive prodotte dalla opposta interrompono la prescrizione, perché presentano tutti gli elementi costitutivi indicati dall'art. 1219 cc, in base all'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere,
oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di
una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto
sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione
circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta,
non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso
all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di
legittimità. (…)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
c)L'eccezione relativa alla mediazione è infondata, perché la procedura, pur doverosa in ragione dell'oggetto del contratto, non deve essere esperita nella fase monitoria, ma nella fase del giudizio di opposizione ed è stata ritualmente svolta (v. verbale di mediazione dep.
26.2.2025).
d)Parte opponente non ha contestato specificamente il credito e le altre doglianze si sono rivelata infondate, pertanto, in mancanza di allegazione e prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria azionata, il decreto ingiuntivo deve essere confermato. III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore (52.000,01/260.000,00), alla natura e alla complessità della controversia, elementi che, complessivamente considerati, consentono di attestare la liquidazione sui valori medi della tabella di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara la definitiva esecutività;
-condanna alla rifusione in favore della opposta delle spese processuali, che Parte_1
liquida in € 14.103,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
-pone le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
Terni, 29/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice istruttore dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NT AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E (C.F. ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(già (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. MENGHINI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Apollonio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
mutuo bancario Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come a verbale di udienza del giorno 10.7.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio la Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e richiamandosi a quanto
esposto nel presente atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 758/2021, accogliere le
seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che il credito di cui al
decreto ingiuntivo opposto n. 758/2021 è prescritto, in quanto la richiesta di pagamento è
intervenuta ad oltre 10 anni di distanza dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Dichiarare, per l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perchè infondato, ingiusto ed illegittimo;
-
Accertare e dichiarare che non è stata proposta relativa domanda di mediazione. Dichiarare,
per l'effetto, inammissibile e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei
confronti della odierna attrice opponente. NEL MERITO: - Accertare e dichiarare che la
SI.ra non riveste la qualità di garante del contratto di finanziamento posto Parte_1
a base della procedura monitoria, in quanto non li ha sottoscritto, per i motivi di cui in
narrativa; - Accogliere la presente opposizione e accertare e dichiarare che nulla è dovuto
all'ingiungente convenuta da parte della SI.ra , per le ragioni in premessa, Parte_1
tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, per l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il
decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perchè infondato,
ingiusto ed illegittimo. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di CTU grafologica
tesa ad accertare l'apocrificità della firma della SI.ra sul contratto di Parte_1
finanziamento posto a base della procedura monitoria. Con salvezza di indicare capitoli di
prova e nominativi di testimoni, produrre ulteriore documentazione. - Con vittoria di spese ed
onorari di causa da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario." .
A fondamento della domanda assumeva: che la Banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di un contratto di finanziamento non sottoscritto dalla opponente, recante firma apocrifa;
che il credito azionato in ogni caso è prescritto, in quanto la domanda di pagamento è stata promossa oltre il termine di 10 anni dalla sottoscrizione del contratto;
che non è stata previamente esperita la mediazione obbligatoria;
che l'ingiunzione si fonda su documentazione inidonea a provare il credito.
L'attrice disconosceva la sottoscrizione apposta al contratto posto a corredo della domanda monitoria.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando la domanda.
A fondamento delle sue difese assumeva: che in data 27.10.2009 e Parte_2 Parte_1
stipulavano con un contratto di finanziamento
[...] Controparte_4 chirografario per l'importo di Euro 28.000,00 da rimborsarsi in n. 60 rate mensili;
che i debitori si rendevano inadempienti alle obbligazioni assunte, accumulando una considerevole esposizione debitoria e costringendo, così, la Banca a comunicare loro, con raccomandata a.r.,
la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto sottoscritto;
che la risulta creditrice nei confronti dei signori e Controparte_1 Pt_2 Parte_1
dell'importo di euro 71.278,74, oltre interessi maturati e maturanti al tasso contrattuale sino all'effettivo soddisfo, come da estratto autentico notarile;
che a seguito della cessione dei crediti “in blocco”, avvenuta sulla base di un contratto stipulato in data 20 aprile 2018, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), la acquistava il Controparte_1
credito azionato in via monitoria;
che inutili sono stati i tentativi di recupero del credito;
che il credito azionato non è prescritto, sussistendo plurimi atti interruttivi;
che la domanda è
procedibile, in quanto il procedimento monitorio è esente dall'obbligo di esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs 28/2010.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc, con ordinanza riservata veniva disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dato il termine per l'introduzione della procedura di mediazione.
Nell'ambito della procedura di verificazione veniva ammessa la ctu grafologica, all'esito della quale, sulle conclusioni delle parti come rassegnate in udienza, la causa veniva presa in decisione, con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
II)a)E' provato documentalmente che la signora ed il signor abbiano Parte_1 Pt_2
stipulato un contratto di finanziamento ( all. 1 alla comparsa) ricevendo la somma prevista
(all. 7 alla comparsa).
Il mutuo non è stato onorato dai debitori e la Banca ha risolto il contratto (all. 2 alla comparsa). L'importo del credito vantato dalla Banca, rectius dalla cessionaria, ammonta ad euro € 71278,74 (v. estratto conto certificato -all. 3 alla comparsa). La cessionaria ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 758/2021 (R.G. 2365/2021), che veniva opposto dalla signora Parte_1
L'opposizione è infondata.
La signora esaminando l'originale del contratto prodotto dalla opposta, ha Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione.
La ctu grafologica eseguita nell'ambito della procedura di verificazione ha invece accertato che “Alle sottoscrizioni sul documento depositato e custodito in cassaforte del quale è stata
richiesta la verificazione, va assegnata una conclusione di autografia rispetto alla grafia di
come rilevata nelle comparative analizzate, per l'assenza di limiti di Parte_1
indagine e di difformità fondamentali e la presenza di corrispondenze tra le comparative
fornite e il documento in esame come ampiamente argomentate nel corpo della relazione e
rappresentate visivamente nel capitolo Confronto Diretto”
Il giudice ritiene di fare proprie le valutazioni del consulente nominato, in ragione della accuratezza della indagine, che si è svolta nel rispetto del contraddittorio ed anche della sostanziale adesione delle parti agli esiti della consulenza, che non è stata raggiunta da alcuna osservazione critica delle parti.
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento appartengono alla signora e il documento contrattuale è Parte_1
pienamente utilizzabile ai fini del decidere: esso attesta la sussistenza del credito, che non è
stato raggiunto da alcuna specifica critica in ordine alla sua consistenza ed al titolo che lo fonda.
b)Parte opponente ha eccepito la prescrizione.
L'eccezione è infondata, in primis perché fa decorrere il termine decennale dalla sottoscrizione del contratto, mentre nel mutuo “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei
ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì,
da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano
di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”. (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
L'eccezione è ulteriormente infondata perché non tiene conto degli atti interruttivi e segnatamente delle lettere di costituzione in mora ricevute dal debitore (all. 2.1, 4.1, Pt_2
4.2 alla comparsa), che hanno efficacia interruttiva anche nei confronti della signora in base all'art. 1310 cc.. Parte_1
Le missive prodotte dalla opposta interrompono la prescrizione, perché presentano tutti gli elementi costitutivi indicati dall'art. 1219 cc, in base all'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere,
oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di
una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto
sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione
circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta,
non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso
all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di
legittimità. (…)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
c)L'eccezione relativa alla mediazione è infondata, perché la procedura, pur doverosa in ragione dell'oggetto del contratto, non deve essere esperita nella fase monitoria, ma nella fase del giudizio di opposizione ed è stata ritualmente svolta (v. verbale di mediazione dep.
26.2.2025).
d)Parte opponente non ha contestato specificamente il credito e le altre doglianze si sono rivelata infondate, pertanto, in mancanza di allegazione e prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria azionata, il decreto ingiuntivo deve essere confermato. III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore (52.000,01/260.000,00), alla natura e alla complessità della controversia, elementi che, complessivamente considerati, consentono di attestare la liquidazione sui valori medi della tabella di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara la definitiva esecutività;
-condanna alla rifusione in favore della opposta delle spese processuali, che Parte_1
liquida in € 14.103,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
-pone le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
Terni, 29/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)