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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 564/2020 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Penta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriella Squitieri sito in Solofra (Av) alla via Lavinaio n. 6;
RICORRENTE
E nata il [...] ad [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Saporito ed elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi n. 148;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 22.2.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.02.2020 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale dalla coniuge con contestuale Controparte_1
scioglimento dell'impresa familiare, di assegnare la casa alla resistente e di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del
1/4 diritto di visita e un congruo assegno di mantenimento in favore dei minori con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun coniuge. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente il 31.07.2006 e che dalla loro unione sono nati due figli, il 24.12.2007 e il 26.12.2010, ha esposto che la convivenza Per_1 Per_2
è divenuta insostenibile nel corso del tempo a causa di incomprensioni e di divergenze caratteriali.
Con memoria difensiva del 9.10.2020 si è costituita in giudizio che, pur non Controparte_1
opponendosi all'assegnazione della casa familiare e all'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé, ha chiesto l'addebito della separazione al ricorrente e un assegno di mantenimento a carico del ricorrente della somma di € 12.000,00 mensili, di cui € 6.000,00 in proprio favore ed € 3.000,00 in favore di ciascun figlio, con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Con sentenza parziale del 22.07.2021 è stata pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c. la separazione personale tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.10.2024 le parti hanno depositato la sentenza n.
74/2024 con cui il Tribunale di Avellino il 12.06.2024 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio evidenziando di aver raggiunto un accordo anche sulle condizioni della separazione come di seguito riportate:
1. conferma dell'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
2. conferma dell'assegnazione della casa familiare con relativi arredi alla CP_1 sita in Avellino alla via Alcide De Gasperi n. 1; 3. corresponsione da parte del , a partire dal mese di Pt_1 maggio 2023 ed entro la fine di ogni mese, di un assegno di mantenimento in favore della di € CP_1
2.450.000 (duemilaquattrocentocinquanta/00) mensili, con adeguamento Istat annuale;
4. corresponsione da parte del , a partire dal mese di maggio 2023, di un assegno fisso periodico per il mantenimento dei figli Pt_1
di € 1.300,00 (milletrecento/00) mensili (€ 650,00 cadauno) con adeguamento Istat annuale, da corrispondere alla sig.ra entro la fine di ogni mese;
5. conferma della ripartizione delle spese extra assegno ordinarie CP_1
e delle spese extra assegno straordinarie dei figli come previste nell'ordinanza presidenziale (1/3 a carico della sig.ra e 2/3 a carico del dr. ) e come individuate dal Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati CP_1 Pt_1 del Tribunale di Avellino del 28.12.2018; 6. i tempi di permanenza dei figli minori presso il padre nel suo domicilio in Avellino alla via De Gasperi n. 21 resteranno calendarizzati, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: - a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica alle ore
21,00, nel periodo scolastico;
nel periodo estivo non scolastico, a weekend alternati, dal venerdì dalle ore 10,00
2/4 alla domenica alle ore 22,00; - nel periodo scolastico, il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola, fino alle ore
21,00, nella settimana in cui i minori trascorrono il w.e. con la madre e il martedì dall'uscita della scuola, fino alle ore 21,00 nella settimana in cui i minori trascorrono il w.e. con il padre;
- nel periodo estivo non scolastico il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 sino alle ore 22.00 nella settimana in cui i minori trascorrono il we con la madre e il martedì dalle 10.00 fino alle ore 22,00 nella settimana in cui i minori trascorrono il we con il padre;
- quanto al periodo di chiusura estiva della scuola, i minori trascorreranno quindici giorni con il padre ed eguale periodo con la madre, con onere dei genitori di concordare i rispettivi periodi ogni anno entro il 30 maggio;
- durante il periodo natalizio i minori staranno con il padre alternativamente il 24 dicembre o il 25 dicembre nonché il 1° gennaio o il 31 dicembre e così alternativamente di anno in anno;
durante il periodo pasquale alternativamente il giorno di Pasqua un anno ed il lunedì in Albis l'anno successivo;
- i minori staranno col padre i giorni della festa del papà, del suo onomastico e del suo compleanno dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e con la madre i giorni della festa della mamma, del suo onomastico e del suo compleanno;
- i minori trascorreranno il loro compleanno e onomastico preferibilmente con entrambi i genitori, mentre in caso di disaccordo alternativamente un anno il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre e l'anno successivo l'onomastico con il padre e il compleanno con la madre e così alternativamente di anno in anno;
- in ipotesi di impedimento nel rispetto delle turnazioni di cui ai punti che precedono, il genitore ne darà comunicazione all'altro con un preavviso di 48 ore;
in ogni caso i coniugi si impegnano a cooperare ed a coordinarsi tra di loro, tenuto conto delle rispettive esigenze, anche lavorative – e delle eventuali variazioni delle stesse che si dovessero verificare - affinché ciascuno di essi possa fruire in ugual modo del periodo di ferie concordate;
7. compensazione tra le parti delle spese legali del giudizio di separazione, comprese quelle del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale (C.A. Napoli, R.G.
n. 2406/2020, definito con ordinanza del 24/2/2021).
La causa è stata, quindi, assegnata alla decisione collegiale.
Orbene, in accoglimento della richiesta delle parti, il collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni della separazione non risultando le stesse in contrasto con l'interesse dei figli o con norme imperative con compensazione di tutte le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- dispone, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite anche del procedimento di reclamo;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
3/4 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
4/4