Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2012, n. 16136
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Sentenza 29 marzo 2012

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Ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione, non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno durante la fruizione della sospensione condizionale della pena. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il termine ultimo per richiedere il beneficio é quello della conclusione della procedura per il recupero delle spese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2012, n. 16136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16136
    Data del deposito : 29 marzo 2012

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