Sentenza 29 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione, non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno durante la fruizione della sospensione condizionale della pena. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il termine ultimo per richiedere il beneficio é quello della conclusione della procedura per il recupero delle spese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2012, n. 16136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16136 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 953
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 38407/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA RO, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Palermo del 20/06/2011, depositata il 14/07/2011, di rigetto della richiesta di remissione del debito;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Santaiucia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MURA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di remissione del debito per le spese processuali relative alla condanna per un reato di ricettazione a pena condizionalmente sospesa irrogata con sentenza divenuta irrevocabile il 5 novembre 1988. Ha infatti rilevato l'assenza del presupposto della regolarità della condotta per aver l'interessato commesso, in epoca successiva e specificamente nel 1996, un nuovo reato, in particolare di minaccia.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Parrino, RO NA, deducendo:
- violazione e falsa applicazione della legge circa i presupposti per la concessione del beneficio della remissione del debito. Per la giurisprudenza di legittimità il requisito della regolarità della condotta deve essere riferito al periodo di espiazione della pena, anche se l'espiazione avvenga in stato di libertà, sì da ritenere irrilevanti condanne o denunce successivamente intervenute. La irrogata con la condanna per la quale è ora avanzata richiesta di remissione del debito è stata condizionalmente sospesa, e per l'intero periodo previsto dada legge per l'estinzione del reato il NA non ha commesso alcun reato. Il magistrato di sorveglianza ha dunque errato nel prendere in considerazione un periodo temporale successivo a quello fissato dall'art. 163 c.p. per l'estinzione del reato in caso di condanna a pena sospesa.
- difetto di motivazione in ordine alla ritenuta assenza della regolarità della condotta, non avendo dato adeguato conto della consistenza negativa dell'episodio riferito, anche in relazione alle complessive risultanze circa la condotta tenuta dall'interessato nel periodo di rilievo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Magistrato di sorveglianza ha motivato il rigetto facendo richiamo alle risultanze del certificato penale e quindi all'avvenuto accertamento definitivo della commissione di un illecito penale. La limitazione del periodo temporale per valutare la regolarità della condotta a quello di espiazione carceraria non è possibile nel caso di specie, avendo il ricorrente beneficiato della sospensione condizionale della pena;
ne' è ragionevole ridurre, secondo la prospettazione di ricorso, il periodo rilevante di libertà, successivo al passaggio in cosa giudicata della condanna, secondo la misura prevista per l'estinzione del reato, sulla premessa che la pena è stata condizionalmente sospesa.
Il principio di diritto che trova nel caso di specie applicazione è stato già fissato da questa Corte, in particolare da Sez. 1, n. 30114 del 26/06/2009, dep. 20/07/2009, Galea, Rv. 244846, secondo cui "ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno".
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, limita infatti al periodo trascorso in istituto la valutazione della regolarità della condotta soltanto, ovviamente, per quanti sono stati detenuti o internati, e prevede, per l'ipotesi in cui l'interessato non sia stato detenuto o internato, la valutazione del requisito nella condizione di libertà, senza altra limitazione, specie d'ordine temporale. Nè può dirsi che, così letta la disciplina, si abbia una disparità di trattamento tra il condannato detenuto o internato, che beneficia di una limitazione del periodo temporale per l'apprezzamento della regolarità della condotta, e il condannato non detenuto ne' internato che, invece, si vede esposto ad una verifica senza alcuna limitazione d'ordine temporale.
Si consideri che il termine ultimo per la proposizione della richiesta di remissione è, in ogni caso, la conclusione della procedura per il recupero delle spese, sì che anche per il soggetto non detenuto (nè internato) la considerazione della regolarità della condotta tenuta in stato di libertà trova un ben preciso limite temporale.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi del disposto del l'art. 616 c.p., la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2012