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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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- 1. Azione di risarcimento danni: Guida completaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 24 settembre 2025
L'azione di risarcimento danni rappresenta uno degli istituti cardine del nostro ordinamento giuridico, uno strumento fondamentale attraverso il quale un soggetto che ha subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, può ottenere il ripristino della propria sfera giuridica lesa da un fatto illecito altrui. La sua disciplina, pur trovando il suo epicentro nel Codice Civile, si articola in una complessa rete di norme speciali e interpretazioni giurisprudenziali in continua evoluzione. FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Alla base di ogni azione di risarcimento vi è il principio del neminem laedere, ovvero il dovere di non recare danno ad altri. Tale principio si traduce in due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7663/2023 promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Tammaro, presso il cui studio in Napoli, alla Via Vincenzo Janfolla, n. 399, elettivamente domicilia;
ATTRICE contro
(C.F. ) rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Salvatore Lembo e Claudio Fabricatore, presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio
Emanuele, n. 21/c, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'udienza del 19/05/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04/03/2023 conveniva in giudizio Parte_1 di Notaio, deducendo la responsabilità professionale di quest'ultimo e Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti.
A sostegno della propria domanda, parte attrice premetteva:
• Che con procedura iscritta al n. RGE 9/2015 del Tribunale di Napoli, il dott. Per_1 sottoponeva ad espropriazione immobiliare, in virtù di decreto ingiuntivo n.
[...]
8401/2009, l'immobile di proprietà dei coniugi e Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 9 sito in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia n. 211, riportato in catasto al foglio CP_4
3, particella 49, sub 32;
• Che il CTU nominato dal G.E. per la valutazione dell'immobile oggetto di espropriazione, Arch. rilevava che l'appartamento indicato al sub 27 intestato a Per_2
e era abitato da e che Controparte_2 Controparte_5 Parte_1
l'immobile indicato al sub 32, intestato a quest'ultima, era abitato dai coniugi esecutati;
• Che dalla relazione dello stesso CTU si evinceva che entrambi i cespiti sub 27 e sub 32 erano stati alienati da tale con atto del 17/3/92 per Notaio Persona_3 [...]
; CP_1
• Che era ragionevole ritenere che il professionista convenuto, in tale sede, avesse erroneamente indicato la titolarità degli immobili, con la conseguenza che l'immobile abitato dalla risultava in ditta dei coniugi esecutati – e Pt_1 CP_3 CP_2 dunque soggetto ad espropriazione forzata;
• Che secondo quanto indicato nella relazione della custode giudiziaria della procedura
RGE 9/2015 tutti i beni sarebbero stati venduti senza verificare l'esatta ubicazione degli stessi, per cui gli immobili occupati fisicamente dagli acquirenti sono diversi da quelli acquistati con gli atti notarili;
• Che in data 12/05/2020 ed i coniugi e Parte_1 Controparte_2 provvedevano tramite il Notaio alla rettifica delle Controparte_5 Persona_4 erronee indicazioni derivanti dalla compravendita per atto del Notaio di;
CP_1
• Che, in ragione dell'errore del Notaio convenuto, l'istante in data 29.07.2021 si vedeva costretta al pagamento di € 20.000,00, oltre oneri di cancellazione, in favore del creditore procedente nella procedura esecutiva rubricata al n. RG 9/2025, estinguendo un debito non proprio, al fine di non vedere espropriato l'immobile di sua proprietà;
• Che in data 30/7/21 e 10/9/21 l'attrice diffidava il convenuto a procedere al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva nel presente giudizio, in data 21/7/23, di il quale, in via Controparte_1 preliminare, sollevava eccezione di prescrizione del credito risarcitorio dedotto dall'attrice. In particolare, il convenuto deduceva che in data 7/4/06 procedeva a Parte_1 variazione catastale con pratica n. NA0209921, – fusione, ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione – (n.20932 1/2006), e che, in occasione di tale operazione,
l'asserito errore identificativo attribuito al Notaio diveniva conoscibile dall'attrice, CP_1 tramite il tecnico da essa incaricato, il quale procedeva ad acquisire le planimetrie degli immobili pagina 2 di 9 di sua proprietà. Pertanto, da tale data (07.06.2006) si sarebbe consumato il termine prescrizionale decennale. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Giudice, concessi i termini ex art. 183 co VI cpc, disponeva la nomina del CTU, al quale poneva i seguenti quesiti: “dica il CTU se nel 2006 all'atto della fusione catastale la attrice poteva già evincere anche a mezzo del tecnico incaricato della fusione dell'altruità del cespite sub 32; laddove la prima condizione non si realizzasse, dica il perito se è stata fatta una errata identificazione catastale da parte del dott. di all'atto del rogito del 06.12.1988”. CP_1
L'elaborato peritale era depositato in data 24/11/24.
Con ordinanza del 29/1/25 il Giudice rinviava al 19/5/25 ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la decisione della presente controversia occorre prendere le mosse dalla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, richiamando il regime applicabile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Come è noto, in base all'art. 2935 c.c., norma aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni, la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In proposito, secondo quanto più volte evidenziato dalla Suprema Corte, affinché il diritto al risarcimento del danno possa ritenersi azionabile è indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l'inerzia fondante la prescrizione.
Su tale base, la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui l'illecito ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000,
n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645; Cass. 2 febbraio 2007 n. 2305; cass. S.U. n.
576/2008; Cass. S.U. n. 581/2008; Cass. Ordinanza n. 6947 del 14.03.2024).
È - invece - irrilevante la soggettiva ignoranza del danno, in cui può versare il danneggiato;
infatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato pagina 3 di 9 articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 3584/2012).
Ancora, si è precisato che nell'ambito della responsabilità civile nel concetto di "fatto", ai fini del risarcimento del danno va ricompreso anche l'evento dannoso e non semplicemente la condotta omissiva o commissiva dell'agente. In effetti, ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale;
danno che rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.
A questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056
c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), dettando un criterio che non esaurisce la sua finalità in relazione alla determinazione del quantum risarcibile, bensì presiede a circoscrivere le conseguenze risarcibili dal punto di vista causale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11119 del 10/05/2013).
Sul piano della manifestazione del danno conseguenza, va operato il distinguo tra illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, per il quale la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, e la diversa ipotesi di illecito permanente, per cui, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive (così Cass. Sez. Un., sent. 24 novembre 2011, n. 23763, Rv. 619392-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13201, Rv. 626696- °1; Cass. Sez. Lav., sent.
16 aprile 2018, n. 9,.318, P.v. 6487 2.5-01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3314 del 11/02/2020).
Il richiamato quadro ermeneutico e la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Ciò posto, per la corretta individuazione del momento di estrinsecazione della lesione lamentata dall'attrice, è opportuno ripercorrere le vicende traslative e catastali riguardanti i cespiti di proprietà della stessa e quello appartenente agli esecutati coniugi – CP_3 pagina 4 di 9 All'uopo, tenuto conto del carattere esaustivo e specifico degli accertamenti svolti CP_2 dal perito, la scrivente aderisce a quanto esposto in sede di CTU.
Ebbene, le unità immobiliari collocate al piano seminterrato del fabbricato sito in Napoli al
C.so Amedeo di Savoia, 211, pervenivano agli attuali proprietari come segue:
• con atto per notaio del 6/12/88 rep. 32762, acquistò CP_1 Parte_1 da l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sez. STE, Persona_3 foglio 3, particella 49, subalterno 29, descritta come “locale interrato sito nel fabbricato scendendo le scale la prima porta a sinistra, composto di un vano ed accessori, confinante con scale, e proprietà del venditore”;
• con atto per notaio del 17/3/92 rep. 57754, acquistò da CP_1 Controparte_6
l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sezione STE, Persona_3 foglio 3, particella 49, subalterno 32, descritta come “locale al piano seminterrato composto da due vani ed accessori”;
• con atto per notaio in data 17/3/92 rep. 57755, CP_1 Parte_1 acquistò da l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla Persona_3 sezione STE, foglio 3, particella 49, subalterno 31, descritta come “locale in pessime condizioni al piano seminterrato composto di un solo vano”;
• con atto per notaio del 17/3/92, rep. 57756, acquistò da CP_1 Persona_5
l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sezione STE, Persona_3 foglio 3, particella 49, subalterno 27, descritta come “locale al piano seminterrato composto di un sol vano ed accessori”;
• con atto per notaio del 23/11/2009 rep. 156711, Persona_6 CP_5 acquistò da (che a sua volta aveva acquistato da
[...] Controparte_2
, l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sezione STE, Controparte_6 foglio 3, particella 49, subalterno 32.
A dispetto della mancata corrispondenza del cespite occupato con i dati identificativi e descrittivi di cui all'atto d'acquisto del 1988, per Notaio , parte attrice stabiliva la CP_1 propria abitazione presso l'unità immobiliare contrassegnata dal sub 32, realizzandone, altresì, la fusione con la contigua unità immobiliare sub 31, acquistata con atto del 17/3/92, come da pratica DOCFA prot. n. NA0209921/2006 del 7/4/2006. In esito a detta pratica, tuttavia, persisteva l'erronea identificazione del cespite di fatto appartenente alla indicato nel Pt_1 sub 29 (cfr. CTU p.p. 17 e s.s.).
In particolare, secondo quanto dedotto, l'attrice acquisiva contezza dello scambio nell'intestazione formale delle unità immobiliari sub 32, sub 29 e sub 27, soltanto allorché pagina 5 di 9 l'immobile sub 32 era assoggettato a pignoramento nell'ambito della procedura r.g.e. n.
6/2015, incardinata contro . Controparte_5
Sicché, solo con atto per notaio del 12.05.2020, rep. n. 34622, i proprietari dei singoli Per_4 cespiti procedevano alla rettifica dei rispettivi identificativi catastali, in esito alla quale:
a. il subalterno 32 è stato intestato a in luogo del subalterno 29; Parte_1
b. il subalterno 27 è stato intestato a , in luogo del subalterno 32; Controparte_5
c. il subalterno 29 è stato intestato a in luogo del subalterno 27. Persona_5
Ripercorsi i dati fattuali emersi nel giudizio, essi vanno rapportati alle coordinate ermeneutiche di cui innanzi.
In primo luogo, deve darsi atto dell'errore professionale del convenuto, quale intervenuto in occasione del rogito, rispettivamente, degli atti d'acquisto del 6/12/88 - rep. 32762, e del
17/3/92 - rep. 57754 e 57756, in esito al quale si determinavano le riferite erronee intestazioni immobiliari e catastali.
Tale illecito, sebbene articolato in tre azioni distinte, si esauriva nel circoscritto lasso di tempo delle richiamate prestazioni professionali, producendo un unico evento lesivo permanente nel tempo;
sicché, la fattispecie in esame corrisponde ad un illecito istantaneo ad effetti permanenti, per cui la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno
(cfr. Cass. Sez. Un., sent. 24 novembre 2011, n. 23763; Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n.
13201; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020).
Ciò posto, deve darsi atto che la descrizione dell'unità immobiliare acquistata dalla Pt_1 con l'atto rep. 32762 del 6/12/88, individuata quale sub 29, risultava vistosamente incompatibile con le caratteristiche del bene che l'acquirente intendeva acquistare e che materialmente acquisiva sulla base di tale titolo.
Ed infatti, l'atto d'acquisto riferisce di un “locale interrato sito nel fabbricato scendendo le scale la prima porta a sinistra, composto di un vano ed accessori, confinante con scale, e proprietà del venditore”, laddove, invece, l'immobile occupato dalla a far data Pt_1 dall'acquisto si componeva di due vani ed accessori, e non confinava con le scale, bensì con il cortile e le unità immobiliari sub 31 e sub 27 (cfr. CTU, p. 16).
La consultazione della descrizione recepita nell'atto notarile ed il raffronto tra questa e le più evidenti caratteristiche del sub 32 avrebbe, dunque, consentito ad un soggetto di ordinaria diligenza, anche non munito di particolari cognizioni o competenze tecniche, di avvedersi dell'erronea identificazione del bene compravenduto, a mente del numero di vani e dei cespiti confinanti.
pagina 6 di 9 In relazione a quanto precede, si osserva, ulteriormente, che l'inadempimento del professionista "si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente". In altri termini, il fatto dannoso si perfeziona nel momento in cui il professionista compie l'atto contestato, mentre l'effettivo danno può non determinarsi affatto, essere contestuale al compimento dell'atto, ovvero, ancora, sorgere in un momento successivo (Cass. Sentenza n. 363 del 08.01.2025).
Ebbene, da quanto innanzi chiarito risultava immediatamente evincibile l'errore di identificazione del cespite e la conseguente inadeguatezza dell'atto a determinare l'effetto traslativo cui esso era deputato;
già in questa sede , pertanto, si era prodotto un danno ed esso era agevolmente evincibile. In aderenza ai richiamati criteri interpretativi, peraltro, ulteriore manifestazione lesiva compiutamente realizzatasi e come chiarito riconoscibile dall'attrice deve individuarsi, a ben vedere, anche nell'esborso delle spese relative al contratto rep. 32762 del
6/12/88 a rogito del convenuto.
Dette spese, alla luce dell'inadempimento della prestazione e del mancato conseguimento dell'effetto demandato al professionista – l'acquisto della titolarità sul bene sub 32 - configurano una ingiusta perdita economica ai sensi dell'art. 1223, c.c..
Ebbene, si è precedentemente esposto come lo stato di soggettiva ignoranza del danneggiato rispetto ai fatti costitutivi del proprio diritto non impedisca il decorso della prescrizione, ai fini della quale rileva, unicamente, l'obbiettiva percepibilità e riconoscibilità esteriore del fatto illecito, del nesso causale e del danno ingiusto (cfr. Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645; Cass. 2 febbraio 2007 n. 2305; cass. S.U.
n. 576/2008; Cass. S.U. n. 581/2008; Cass. Ordinanza n. 6947 del 14.03.2024).
A tale stregua, accertata come precede l'obbiettiva, agevole riconoscibilità dell'inadempimento e delle prime conseguenze lesive manifestatesi, nonché l'intuitiva riconducibilità di esse al primo, deve ritenersi che il termine per la prescrizione del diritto al risarcimento rivendicato dall'attrice abbia iniziato a consumarsi a partire dal 6 dicembre 1988.
Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il termine decennale, conseguentemente spirato a far data dal 6 dicembre 1998.
In esito a tutto quanto accertato e valutato, è fondata la eccezione di prescrizione opposta dal convenuto, e la domanda attorea, afferente ad un credito risarcitorio estinto, deve essere rigettata.
pagina 7 di 9 La reiezione della domanda è, peraltro, rafforzata dalla considerazione che nel caso in esame verrebbe a configurarsi anche un fatto del terzo interruttivo del nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed il preteso danno dipeso dal pignoramento dell'unità immobiliare dell'attrice. In particolare, secondo quanto verificato dal CTU all'epoca della presentazione della pratica DOCFA prot. n. NA0209921/2006 del 7/4/2006, l'attrice si valeva dell'assistenza di un tecnico, tale Ing. Ebbene, il tecnico incaricato era tenuto, secondo la Per_7 diligenza esigibile in relazione alla natura dell'incarico professionale, a rilevare le difformità planimetriche e di consistenza tra il cespite oggetto di fusione (sub 32) con il sub 31 e quello attribuito alla titolarità della sua cliente secondo gli atti del catasto (sub 29).
Ed infatti, per rilevare le cennate discrasie, al professionista sarebbe stato sufficiente acquisire e consultare le planimetrie catastali (tutte presenti e risalenti al 1939) dei subalterni oggetto di fusione, o, alternativamente, procedere al rilievo planimetrico dell'immobile da ri-accatastare
(ossia quello materialmente occupato dalla cliente), raffrontandolo con il perimetro restituito dalla fusione delle unità distinte con i subalterni 29 e 31, di cui alla planimetria che lo stesso depositava con la pratica di variazione (cfr. CTU p.p. 17 e s.s., planimetria compilata da
[...]
a p.19). D'altra parte, il tecnico avrebbe dovuto desumere la non Persona_8 corrispondenza tra i subalterni 29 e 31 e la porzione immobiliare effettivamente occupata dalla costituita dai subalterni 32 e 31, facendo anche solo riferimento alla consistenza di Pt_1 tali beni quale annotata nelle rispettive visure catastali, per il diverso numero di vani di cui le unità immobiliari sub 29 e sub 31 risultano composte.
Ciò, in quanto il subalterno 39 risultante dalla fusione, come dichiarato dallo stesso tecnico nel
DOCFA, presenta una consistenza catastale pari a 4,5 vani, che non coincide con la somma del numero di vani dei subalterni 29 e 31, i quali presentano, da impianto, una consistenza rispettivamente pari a 1,5 e 1 vani (cfr. CTU p. 19).
Per quanto evidenziato, la condotta del tecnico incaricato della pratica DOCFA interveniva sul piano eziologico quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto.
Più precisamente, il , investito di una prestazione indipendente dall'errore Per_9 addebitabile al convenuto, operava in violazione di elementari regole di diligenza professionale, determinando un impulso eziologico eccezionale. L'inadempimento del tecnico, attesa l'idoneità dell'incarico conferito, se regolarmente adempiuto, a provocare l'emersione dell'erronea intestazione dei subalterni 32 e 29, risulta tale da assorbire sul piano giuridico l'antecedente causale rappresentato dall'errore del convenuto, riducendolo al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022). pagina 8 di 9 Per quanto sopra argomentato, ravvisata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'interruzione del nesso causale con gli addebiti di responsabilità professionale mossi all'indirizzo del convenuto, deve concludersi per il rigetto delle domande avanzate da
Parte_1
In ordine al governo delle spese, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse. Ciò, nonostante la soccombenza, atteso che dagli atti del giudizio è emersa la effettiva sussistenza di un errore del professionista, errore commesso nello svolgimento della prestazione oggetto di contestazione in questa sede.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sul giudizio promosso come in narrativa così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di lite;
- spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7663/2023 promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Tammaro, presso il cui studio in Napoli, alla Via Vincenzo Janfolla, n. 399, elettivamente domicilia;
ATTRICE contro
(C.F. ) rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Salvatore Lembo e Claudio Fabricatore, presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio
Emanuele, n. 21/c, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'udienza del 19/05/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04/03/2023 conveniva in giudizio Parte_1 di Notaio, deducendo la responsabilità professionale di quest'ultimo e Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti.
A sostegno della propria domanda, parte attrice premetteva:
• Che con procedura iscritta al n. RGE 9/2015 del Tribunale di Napoli, il dott. Per_1 sottoponeva ad espropriazione immobiliare, in virtù di decreto ingiuntivo n.
[...]
8401/2009, l'immobile di proprietà dei coniugi e Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 9 sito in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia n. 211, riportato in catasto al foglio CP_4
3, particella 49, sub 32;
• Che il CTU nominato dal G.E. per la valutazione dell'immobile oggetto di espropriazione, Arch. rilevava che l'appartamento indicato al sub 27 intestato a Per_2
e era abitato da e che Controparte_2 Controparte_5 Parte_1
l'immobile indicato al sub 32, intestato a quest'ultima, era abitato dai coniugi esecutati;
• Che dalla relazione dello stesso CTU si evinceva che entrambi i cespiti sub 27 e sub 32 erano stati alienati da tale con atto del 17/3/92 per Notaio Persona_3 [...]
; CP_1
• Che era ragionevole ritenere che il professionista convenuto, in tale sede, avesse erroneamente indicato la titolarità degli immobili, con la conseguenza che l'immobile abitato dalla risultava in ditta dei coniugi esecutati – e Pt_1 CP_3 CP_2 dunque soggetto ad espropriazione forzata;
• Che secondo quanto indicato nella relazione della custode giudiziaria della procedura
RGE 9/2015 tutti i beni sarebbero stati venduti senza verificare l'esatta ubicazione degli stessi, per cui gli immobili occupati fisicamente dagli acquirenti sono diversi da quelli acquistati con gli atti notarili;
• Che in data 12/05/2020 ed i coniugi e Parte_1 Controparte_2 provvedevano tramite il Notaio alla rettifica delle Controparte_5 Persona_4 erronee indicazioni derivanti dalla compravendita per atto del Notaio di;
CP_1
• Che, in ragione dell'errore del Notaio convenuto, l'istante in data 29.07.2021 si vedeva costretta al pagamento di € 20.000,00, oltre oneri di cancellazione, in favore del creditore procedente nella procedura esecutiva rubricata al n. RG 9/2025, estinguendo un debito non proprio, al fine di non vedere espropriato l'immobile di sua proprietà;
• Che in data 30/7/21 e 10/9/21 l'attrice diffidava il convenuto a procedere al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva nel presente giudizio, in data 21/7/23, di il quale, in via Controparte_1 preliminare, sollevava eccezione di prescrizione del credito risarcitorio dedotto dall'attrice. In particolare, il convenuto deduceva che in data 7/4/06 procedeva a Parte_1 variazione catastale con pratica n. NA0209921, – fusione, ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione – (n.20932 1/2006), e che, in occasione di tale operazione,
l'asserito errore identificativo attribuito al Notaio diveniva conoscibile dall'attrice, CP_1 tramite il tecnico da essa incaricato, il quale procedeva ad acquisire le planimetrie degli immobili pagina 2 di 9 di sua proprietà. Pertanto, da tale data (07.06.2006) si sarebbe consumato il termine prescrizionale decennale. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Giudice, concessi i termini ex art. 183 co VI cpc, disponeva la nomina del CTU, al quale poneva i seguenti quesiti: “dica il CTU se nel 2006 all'atto della fusione catastale la attrice poteva già evincere anche a mezzo del tecnico incaricato della fusione dell'altruità del cespite sub 32; laddove la prima condizione non si realizzasse, dica il perito se è stata fatta una errata identificazione catastale da parte del dott. di all'atto del rogito del 06.12.1988”. CP_1
L'elaborato peritale era depositato in data 24/11/24.
Con ordinanza del 29/1/25 il Giudice rinviava al 19/5/25 ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la decisione della presente controversia occorre prendere le mosse dalla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, richiamando il regime applicabile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Come è noto, in base all'art. 2935 c.c., norma aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni, la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In proposito, secondo quanto più volte evidenziato dalla Suprema Corte, affinché il diritto al risarcimento del danno possa ritenersi azionabile è indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l'inerzia fondante la prescrizione.
Su tale base, la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui l'illecito ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000,
n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645; Cass. 2 febbraio 2007 n. 2305; cass. S.U. n.
576/2008; Cass. S.U. n. 581/2008; Cass. Ordinanza n. 6947 del 14.03.2024).
È - invece - irrilevante la soggettiva ignoranza del danno, in cui può versare il danneggiato;
infatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato pagina 3 di 9 articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 3584/2012).
Ancora, si è precisato che nell'ambito della responsabilità civile nel concetto di "fatto", ai fini del risarcimento del danno va ricompreso anche l'evento dannoso e non semplicemente la condotta omissiva o commissiva dell'agente. In effetti, ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale;
danno che rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.
A questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056
c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), dettando un criterio che non esaurisce la sua finalità in relazione alla determinazione del quantum risarcibile, bensì presiede a circoscrivere le conseguenze risarcibili dal punto di vista causale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11119 del 10/05/2013).
Sul piano della manifestazione del danno conseguenza, va operato il distinguo tra illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, per il quale la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, e la diversa ipotesi di illecito permanente, per cui, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive (così Cass. Sez. Un., sent. 24 novembre 2011, n. 23763, Rv. 619392-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13201, Rv. 626696- °1; Cass. Sez. Lav., sent.
16 aprile 2018, n. 9,.318, P.v. 6487 2.5-01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3314 del 11/02/2020).
Il richiamato quadro ermeneutico e la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Ciò posto, per la corretta individuazione del momento di estrinsecazione della lesione lamentata dall'attrice, è opportuno ripercorrere le vicende traslative e catastali riguardanti i cespiti di proprietà della stessa e quello appartenente agli esecutati coniugi – CP_3 pagina 4 di 9 All'uopo, tenuto conto del carattere esaustivo e specifico degli accertamenti svolti CP_2 dal perito, la scrivente aderisce a quanto esposto in sede di CTU.
Ebbene, le unità immobiliari collocate al piano seminterrato del fabbricato sito in Napoli al
C.so Amedeo di Savoia, 211, pervenivano agli attuali proprietari come segue:
• con atto per notaio del 6/12/88 rep. 32762, acquistò CP_1 Parte_1 da l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sez. STE, Persona_3 foglio 3, particella 49, subalterno 29, descritta come “locale interrato sito nel fabbricato scendendo le scale la prima porta a sinistra, composto di un vano ed accessori, confinante con scale, e proprietà del venditore”;
• con atto per notaio del 17/3/92 rep. 57754, acquistò da CP_1 Controparte_6
l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sezione STE, Persona_3 foglio 3, particella 49, subalterno 32, descritta come “locale al piano seminterrato composto da due vani ed accessori”;
• con atto per notaio in data 17/3/92 rep. 57755, CP_1 Parte_1 acquistò da l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla Persona_3 sezione STE, foglio 3, particella 49, subalterno 31, descritta come “locale in pessime condizioni al piano seminterrato composto di un solo vano”;
• con atto per notaio del 17/3/92, rep. 57756, acquistò da CP_1 Persona_5
l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sezione STE, Persona_3 foglio 3, particella 49, subalterno 27, descritta come “locale al piano seminterrato composto di un sol vano ed accessori”;
• con atto per notaio del 23/11/2009 rep. 156711, Persona_6 CP_5 acquistò da (che a sua volta aveva acquistato da
[...] Controparte_2
, l'unità immobiliare ivi identificata catastalmente alla sezione STE, Controparte_6 foglio 3, particella 49, subalterno 32.
A dispetto della mancata corrispondenza del cespite occupato con i dati identificativi e descrittivi di cui all'atto d'acquisto del 1988, per Notaio , parte attrice stabiliva la CP_1 propria abitazione presso l'unità immobiliare contrassegnata dal sub 32, realizzandone, altresì, la fusione con la contigua unità immobiliare sub 31, acquistata con atto del 17/3/92, come da pratica DOCFA prot. n. NA0209921/2006 del 7/4/2006. In esito a detta pratica, tuttavia, persisteva l'erronea identificazione del cespite di fatto appartenente alla indicato nel Pt_1 sub 29 (cfr. CTU p.p. 17 e s.s.).
In particolare, secondo quanto dedotto, l'attrice acquisiva contezza dello scambio nell'intestazione formale delle unità immobiliari sub 32, sub 29 e sub 27, soltanto allorché pagina 5 di 9 l'immobile sub 32 era assoggettato a pignoramento nell'ambito della procedura r.g.e. n.
6/2015, incardinata contro . Controparte_5
Sicché, solo con atto per notaio del 12.05.2020, rep. n. 34622, i proprietari dei singoli Per_4 cespiti procedevano alla rettifica dei rispettivi identificativi catastali, in esito alla quale:
a. il subalterno 32 è stato intestato a in luogo del subalterno 29; Parte_1
b. il subalterno 27 è stato intestato a , in luogo del subalterno 32; Controparte_5
c. il subalterno 29 è stato intestato a in luogo del subalterno 27. Persona_5
Ripercorsi i dati fattuali emersi nel giudizio, essi vanno rapportati alle coordinate ermeneutiche di cui innanzi.
In primo luogo, deve darsi atto dell'errore professionale del convenuto, quale intervenuto in occasione del rogito, rispettivamente, degli atti d'acquisto del 6/12/88 - rep. 32762, e del
17/3/92 - rep. 57754 e 57756, in esito al quale si determinavano le riferite erronee intestazioni immobiliari e catastali.
Tale illecito, sebbene articolato in tre azioni distinte, si esauriva nel circoscritto lasso di tempo delle richiamate prestazioni professionali, producendo un unico evento lesivo permanente nel tempo;
sicché, la fattispecie in esame corrisponde ad un illecito istantaneo ad effetti permanenti, per cui la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno
(cfr. Cass. Sez. Un., sent. 24 novembre 2011, n. 23763; Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n.
13201; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020).
Ciò posto, deve darsi atto che la descrizione dell'unità immobiliare acquistata dalla Pt_1 con l'atto rep. 32762 del 6/12/88, individuata quale sub 29, risultava vistosamente incompatibile con le caratteristiche del bene che l'acquirente intendeva acquistare e che materialmente acquisiva sulla base di tale titolo.
Ed infatti, l'atto d'acquisto riferisce di un “locale interrato sito nel fabbricato scendendo le scale la prima porta a sinistra, composto di un vano ed accessori, confinante con scale, e proprietà del venditore”, laddove, invece, l'immobile occupato dalla a far data Pt_1 dall'acquisto si componeva di due vani ed accessori, e non confinava con le scale, bensì con il cortile e le unità immobiliari sub 31 e sub 27 (cfr. CTU, p. 16).
La consultazione della descrizione recepita nell'atto notarile ed il raffronto tra questa e le più evidenti caratteristiche del sub 32 avrebbe, dunque, consentito ad un soggetto di ordinaria diligenza, anche non munito di particolari cognizioni o competenze tecniche, di avvedersi dell'erronea identificazione del bene compravenduto, a mente del numero di vani e dei cespiti confinanti.
pagina 6 di 9 In relazione a quanto precede, si osserva, ulteriormente, che l'inadempimento del professionista "si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente". In altri termini, il fatto dannoso si perfeziona nel momento in cui il professionista compie l'atto contestato, mentre l'effettivo danno può non determinarsi affatto, essere contestuale al compimento dell'atto, ovvero, ancora, sorgere in un momento successivo (Cass. Sentenza n. 363 del 08.01.2025).
Ebbene, da quanto innanzi chiarito risultava immediatamente evincibile l'errore di identificazione del cespite e la conseguente inadeguatezza dell'atto a determinare l'effetto traslativo cui esso era deputato;
già in questa sede , pertanto, si era prodotto un danno ed esso era agevolmente evincibile. In aderenza ai richiamati criteri interpretativi, peraltro, ulteriore manifestazione lesiva compiutamente realizzatasi e come chiarito riconoscibile dall'attrice deve individuarsi, a ben vedere, anche nell'esborso delle spese relative al contratto rep. 32762 del
6/12/88 a rogito del convenuto.
Dette spese, alla luce dell'inadempimento della prestazione e del mancato conseguimento dell'effetto demandato al professionista – l'acquisto della titolarità sul bene sub 32 - configurano una ingiusta perdita economica ai sensi dell'art. 1223, c.c..
Ebbene, si è precedentemente esposto come lo stato di soggettiva ignoranza del danneggiato rispetto ai fatti costitutivi del proprio diritto non impedisca il decorso della prescrizione, ai fini della quale rileva, unicamente, l'obbiettiva percepibilità e riconoscibilità esteriore del fatto illecito, del nesso causale e del danno ingiusto (cfr. Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645; Cass. 2 febbraio 2007 n. 2305; cass. S.U.
n. 576/2008; Cass. S.U. n. 581/2008; Cass. Ordinanza n. 6947 del 14.03.2024).
A tale stregua, accertata come precede l'obbiettiva, agevole riconoscibilità dell'inadempimento e delle prime conseguenze lesive manifestatesi, nonché l'intuitiva riconducibilità di esse al primo, deve ritenersi che il termine per la prescrizione del diritto al risarcimento rivendicato dall'attrice abbia iniziato a consumarsi a partire dal 6 dicembre 1988.
Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il termine decennale, conseguentemente spirato a far data dal 6 dicembre 1998.
In esito a tutto quanto accertato e valutato, è fondata la eccezione di prescrizione opposta dal convenuto, e la domanda attorea, afferente ad un credito risarcitorio estinto, deve essere rigettata.
pagina 7 di 9 La reiezione della domanda è, peraltro, rafforzata dalla considerazione che nel caso in esame verrebbe a configurarsi anche un fatto del terzo interruttivo del nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed il preteso danno dipeso dal pignoramento dell'unità immobiliare dell'attrice. In particolare, secondo quanto verificato dal CTU all'epoca della presentazione della pratica DOCFA prot. n. NA0209921/2006 del 7/4/2006, l'attrice si valeva dell'assistenza di un tecnico, tale Ing. Ebbene, il tecnico incaricato era tenuto, secondo la Per_7 diligenza esigibile in relazione alla natura dell'incarico professionale, a rilevare le difformità planimetriche e di consistenza tra il cespite oggetto di fusione (sub 32) con il sub 31 e quello attribuito alla titolarità della sua cliente secondo gli atti del catasto (sub 29).
Ed infatti, per rilevare le cennate discrasie, al professionista sarebbe stato sufficiente acquisire e consultare le planimetrie catastali (tutte presenti e risalenti al 1939) dei subalterni oggetto di fusione, o, alternativamente, procedere al rilievo planimetrico dell'immobile da ri-accatastare
(ossia quello materialmente occupato dalla cliente), raffrontandolo con il perimetro restituito dalla fusione delle unità distinte con i subalterni 29 e 31, di cui alla planimetria che lo stesso depositava con la pratica di variazione (cfr. CTU p.p. 17 e s.s., planimetria compilata da
[...]
a p.19). D'altra parte, il tecnico avrebbe dovuto desumere la non Persona_8 corrispondenza tra i subalterni 29 e 31 e la porzione immobiliare effettivamente occupata dalla costituita dai subalterni 32 e 31, facendo anche solo riferimento alla consistenza di Pt_1 tali beni quale annotata nelle rispettive visure catastali, per il diverso numero di vani di cui le unità immobiliari sub 29 e sub 31 risultano composte.
Ciò, in quanto il subalterno 39 risultante dalla fusione, come dichiarato dallo stesso tecnico nel
DOCFA, presenta una consistenza catastale pari a 4,5 vani, che non coincide con la somma del numero di vani dei subalterni 29 e 31, i quali presentano, da impianto, una consistenza rispettivamente pari a 1,5 e 1 vani (cfr. CTU p. 19).
Per quanto evidenziato, la condotta del tecnico incaricato della pratica DOCFA interveniva sul piano eziologico quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto.
Più precisamente, il , investito di una prestazione indipendente dall'errore Per_9 addebitabile al convenuto, operava in violazione di elementari regole di diligenza professionale, determinando un impulso eziologico eccezionale. L'inadempimento del tecnico, attesa l'idoneità dell'incarico conferito, se regolarmente adempiuto, a provocare l'emersione dell'erronea intestazione dei subalterni 32 e 29, risulta tale da assorbire sul piano giuridico l'antecedente causale rappresentato dall'errore del convenuto, riducendolo al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022). pagina 8 di 9 Per quanto sopra argomentato, ravvisata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'interruzione del nesso causale con gli addebiti di responsabilità professionale mossi all'indirizzo del convenuto, deve concludersi per il rigetto delle domande avanzate da
Parte_1
In ordine al governo delle spese, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse. Ciò, nonostante la soccombenza, atteso che dagli atti del giudizio è emersa la effettiva sussistenza di un errore del professionista, errore commesso nello svolgimento della prestazione oggetto di contestazione in questa sede.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sul giudizio promosso come in narrativa così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di lite;
- spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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