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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 192-1/2025 promosso in proprio da
C.F.: ) in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede Controparte_1 CodiceFiscale_1 legale in Bellusco (MB), Via Nuova Circonvallazione n. 30, elettivamente domiciliata in
Erba (Co), Via A. Volta n. 37 / angolo Via Fiume n. 14, presso l'Avv. Michele Re, C.F.
, che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 13.06.2025 a chiesto l'apertura Parte_1 del procedimento di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”).
La ricorrente, in persona dell'Amministratore Unico, ha allegato che, nonostante l'attività fosse inizialmente fiorente e nonostante il progressivo incremento di fatturato fino al
2022, a seguito poi dell'avvio dell'attività di noleggio senza conducente e delle relative
1 sopravvenute difficoltà gestionali, aggravate dalla grave crisi del mercato delle auto a livello internazionale, si è venuta a determinare una continua e costante contrazione delle vendite, con un decremento del 52% (2023/2024) del fatturato che ha eroso la marginalità
e deprezzato il valore delle stesse auto rimaste invendute. Infine le vicende giudiziarie della società nel gennaio 2025, hanno “provocato il fermo totale dell'attività con il sequestro di beni e dei conti correnti, l'impossibilità dell'amministratore di adempiere anche alle più elementari funzioni di gestione (incassi e pagamenti), il rilevantissimo danno d'immagine e la conseguente perdita di fiducia dei clienti, la contestazione fatta dalla società per risolvere i contratti in essere (la quale non vuole Parte_2 lasciare margine alcuno a trattative conciliative), clienti che non pagano le rate scadute, autovetture incidentate e ferme che non possono essere riparate e riutilizzate per
l'attività” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), determinando di fatto una situazione di evidente insolvenza.
• La ricorrente ha allegato la seguente documentazione, tra cui quella richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39 C.C.I.I., in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci 2022, 2023, 2024;
- Libro Inventario;
- procura;
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 C.C.I.I., co. 1 (cfr. ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di Part
in data 12.06.2025); Parte_1 Controparte_1
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Bellusco (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “commercio al dettaglio di auto nuove e usate”, come risulta dal camerale, e pag. 2 di 7 non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, in particolare dal bilancio d'esercizio
2023, risulta un attivo di € 3.099.396,00, ricavi per € 8.787.056,00 oltre ad un ammontare di debiti pari a € 2.580.077,00, dunque il chiaro superamento di tutti i requisiti dimensionali;
• ricorre per tale ragione anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma
5.
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 3 di 7 Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
, con sede in Bellusco (MB), Via Nuova Circonvallazione n. 30. P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Via Volta 24 Sesto Persona_1 C.F._3
AN Giovanni (MI) 20099, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 4 di 7 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 02.12.2025 ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pag. 5 di 7 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 02.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 6 di 7 pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 192-1/2025 promosso in proprio da
C.F.: ) in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede Controparte_1 CodiceFiscale_1 legale in Bellusco (MB), Via Nuova Circonvallazione n. 30, elettivamente domiciliata in
Erba (Co), Via A. Volta n. 37 / angolo Via Fiume n. 14, presso l'Avv. Michele Re, C.F.
, che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 13.06.2025 a chiesto l'apertura Parte_1 del procedimento di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”).
La ricorrente, in persona dell'Amministratore Unico, ha allegato che, nonostante l'attività fosse inizialmente fiorente e nonostante il progressivo incremento di fatturato fino al
2022, a seguito poi dell'avvio dell'attività di noleggio senza conducente e delle relative
1 sopravvenute difficoltà gestionali, aggravate dalla grave crisi del mercato delle auto a livello internazionale, si è venuta a determinare una continua e costante contrazione delle vendite, con un decremento del 52% (2023/2024) del fatturato che ha eroso la marginalità
e deprezzato il valore delle stesse auto rimaste invendute. Infine le vicende giudiziarie della società nel gennaio 2025, hanno “provocato il fermo totale dell'attività con il sequestro di beni e dei conti correnti, l'impossibilità dell'amministratore di adempiere anche alle più elementari funzioni di gestione (incassi e pagamenti), il rilevantissimo danno d'immagine e la conseguente perdita di fiducia dei clienti, la contestazione fatta dalla società per risolvere i contratti in essere (la quale non vuole Parte_2 lasciare margine alcuno a trattative conciliative), clienti che non pagano le rate scadute, autovetture incidentate e ferme che non possono essere riparate e riutilizzate per
l'attività” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), determinando di fatto una situazione di evidente insolvenza.
• La ricorrente ha allegato la seguente documentazione, tra cui quella richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39 C.C.I.I., in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci 2022, 2023, 2024;
- Libro Inventario;
- procura;
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 C.C.I.I., co. 1 (cfr. ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di Part
in data 12.06.2025); Parte_1 Controparte_1
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Bellusco (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “commercio al dettaglio di auto nuove e usate”, come risulta dal camerale, e pag. 2 di 7 non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, in particolare dal bilancio d'esercizio
2023, risulta un attivo di € 3.099.396,00, ricavi per € 8.787.056,00 oltre ad un ammontare di debiti pari a € 2.580.077,00, dunque il chiaro superamento di tutti i requisiti dimensionali;
• ricorre per tale ragione anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma
5.
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 3 di 7 Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
, con sede in Bellusco (MB), Via Nuova Circonvallazione n. 30. P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Via Volta 24 Sesto Persona_1 C.F._3
AN Giovanni (MI) 20099, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 4 di 7 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 02.12.2025 ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pag. 5 di 7 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 02.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 6 di 7 pag. 7 di 7