Articolo 1542 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1541Articolo 1543
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1542. Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale ((...)) si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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