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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
MU EL, Relatore
SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Oristano - Indirizzo Resistente_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520250001050603000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti confermano la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07520250001050603000, per l'anno d'imposta 2020, chiedendone l'annullamento.
Il Ricorrente eccepiva la nullità della stessa per violazione dell'art.165,c..8,TUIR, in materia di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero; violazione del divieto di doppia imposizione;
infondatezza della pretesa;
invio della cartella di pagamento a un indirizzo PEC estraneo al ricorrente e riferibile a un omonimo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'Agente della Riscossione, rilevando che: l'Amministrazione finanziaria, il giorno 28.7.2025, ha sgravato l'intero carico iscritto a ruolo. Lo sgravio è stato trasmesso all'Agente della riscossione con flusso telematico del 30.7.2025. La cartella di pagamento n.
07520250001050603000, oggi impugnata, reca un importo dovuto pari a zero come da estratto aggiornato del ruolo.
Lo sgravio è intervenuto perché l'Ufficio ha proposto un accordo conciliativo ex art. 48, D. Lgs 546/1992, proposta n. 500077/2025, del 18.8.2025, depositata agli atti di causa, che è stata accettata e sottoscritta dal procuratore del ricorrente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, confermando che all'esisto dell'istruttoria e delle comunicazioni avviate tra le Parti, è intervenuto un accordo conciliativo di cui al D.lgs.
546/92 art. 48.
All'udienza odierna, l'Ufficio conferma l'avvenuta conciliazione, con spese compensate.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Il Presidente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
MU EL, Relatore
SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Oristano - Indirizzo Resistente_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520250001050603000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti confermano la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07520250001050603000, per l'anno d'imposta 2020, chiedendone l'annullamento.
Il Ricorrente eccepiva la nullità della stessa per violazione dell'art.165,c..8,TUIR, in materia di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero; violazione del divieto di doppia imposizione;
infondatezza della pretesa;
invio della cartella di pagamento a un indirizzo PEC estraneo al ricorrente e riferibile a un omonimo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'Agente della Riscossione, rilevando che: l'Amministrazione finanziaria, il giorno 28.7.2025, ha sgravato l'intero carico iscritto a ruolo. Lo sgravio è stato trasmesso all'Agente della riscossione con flusso telematico del 30.7.2025. La cartella di pagamento n.
07520250001050603000, oggi impugnata, reca un importo dovuto pari a zero come da estratto aggiornato del ruolo.
Lo sgravio è intervenuto perché l'Ufficio ha proposto un accordo conciliativo ex art. 48, D. Lgs 546/1992, proposta n. 500077/2025, del 18.8.2025, depositata agli atti di causa, che è stata accettata e sottoscritta dal procuratore del ricorrente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, confermando che all'esisto dell'istruttoria e delle comunicazioni avviate tra le Parti, è intervenuto un accordo conciliativo di cui al D.lgs.
546/92 art. 48.
All'udienza odierna, l'Ufficio conferma l'avvenuta conciliazione, con spese compensate.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Il Presidente