Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tamara Amadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- del decreto in data 4 dicembre 2025 di inammissibilità della domanda per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), l. 91/1992 presentata dal sig. -OMISSIS- il 29.8.2024, K10/1249118;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e/o richiamato, anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente, e per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore del -OMISSIS-Blend ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa EL OI e uditi per il ricorrente l’avv. Tamara Amadio e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS- ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui la sua istanza, tesa alla concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/92, è stata dichiarata inammissibile per mancanza del requisito di continuità di adeguatezza reddituale ovvero di mezzi idonei a consentirgli la duratura autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà. Segnatamente, in ragione del fatto che “i redditi percepiti (...) nell’anno 2024 sono inferiori rispetto ai parametri di riferimento adottati e in vigore”.
1.1. Ne assume l’illegittimità sulla scorta di un unico motivo di diritto, così rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di legge, nello specifico degli artt. 3, co. 2, e art. 38 della Costituzione e della circolare Prot. n. K.60.1 del 5.1.2007”, con cui lamenta, in estrema sintesi, la violazione di legge e il difetto di istruttoria, laddove, in particolare, l’Amministrazione procedente “non ha minimamente considerato che (...) è stato certificato come persona invalida ed inabile al lavoro e che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6090 dell’11 luglio 2025, ha stabilito un importante principio: nel valutare la capacità reddituale del richiedente la cittadinanza, devono essere considerati anche l’invalidità riconosciuta e gli sforzi di reinserimento lavorativo”.
2. Il Ministero dell’Interno, costituito, con memoria ex art. 73 c.p.a. ha controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità del provvedimento prefettizio adottato e concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento opposto.
3. Celebrata l’udienza camerale del 24 marzo 2026, nel corso della quale le parti hanno sostanzialmente ribadito gli assunti sviluppati nei rispettivi atti difensivi, l’affare è stato introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
4. Va, in primo luogo, dato atto della competenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale a decidere in merito alla domanda del ricorrente, atteso che il provvedimento gravato è riferibile alla fase preliminare del procedimento previsto dal d.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”, condotta dalla Prefettura territorialmente competente con effetti diretti limitati al solo ambito territoriale in cui ha, per l’appunto, sede questo Tribunale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza collegiale 13 luglio 2021, n. 13).
5. Ciò premesso, il Collegio ritiene il provvedimento opposto immune dai vizi denunciati dal ricorrente.
6. La sufficienza reddituale costituisce, invero, uno dei requisiti preliminari di ammissibilità dell’istanza volta alla concessione della cittadinanza italiana (vedasi TAR FVG, sez. I, n. 35/2026; n. 113/2024; n. 242/2021).
6.1. In giurisprudenza è stato, infatti, sin da epoca più risalente affermato che “la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 l. 5 febbraio 1992 n. 91, presuppone anche l'accertamento del possesso di adeguate risorse, in capo al richiedente o al suo nucleo familiare” (T.a.r. Emilia-Romagna, sez. I, 18 giugno 2004, n. 1364).
7. Nel caso di specie, è stato evidenziato nella motivazione del provvedimento gravato che “dall’istruttoria di rito è emerso che, all’atto dell’attualizzazione della situazione reddituale, i redditi percepiti dal richiedente nell’anno 2024 sono inferiori rispetto ai parametri di riferimento adottati e in vigore”.
7.1. Dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente (all. 7) emerge, in particolare, che il medesimo, nell’anno 2024, ha conseguito redditi irrisori da lavoro dipendente (€ 749,00) e per il resto redditi non computabili per il raggiungimento delle soglie reddituali di accesso alla cittadinanza. Segnatamente, ha beneficiato dell’indennità di disoccupazione (NASPI), che ha natura di sussidio e, come tale, non è, per l’appunto, computabile tra i redditi utili.
E’ risultato, dunque, in possesso di un reddito, necessario al suo mantenimento (quale singolo richiedente), effettivamente inferiore al limite minimo fissato dalla normativa vigente (vedasi art. 3 del d.l 25 novembre 1989 n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990 n. 8).
8. Il Ministero – nel ricordare che “l’odierno ricorrente contesta pure che se non avesse avuto diritto a percepire l’indennità di disoccupazione e non l’avesse concretamente percepita, avrebbe comunque avuto diritto al riconoscimento di un assegno di invalidità, il quale, (...), rientra tra i redditi computabili al fine della concessione della cittadinanza italiana” - ha, peraltro, condivisibilmente osservato che trattasi di circostanza che “possiede valore ipotetico e potenziale considerato che il -OMISSIS-ha percepito, di fatto, l’indennità di disoccupazione e non l’assegno di invalidità”.
Pur non escludendo che, in futuro, il medesimo “possa vedersi riconosciuto un tale assegno, computabile ai fini del raggiungimento della soglia di reddito richiesta”, ha ulteriormente osservato – sempre in maniera condivisibile - che “ciò riguarderebbe una condizione economica futura, riferita ad un periodo successivo a quello dell’adozione dell’impugnato provvedimento di inammissibilità, pertanto irrilevante”, atteso che “la legittimità dell’atto impugnato (...) va valutata alla stregua delle circostanze di fatto esistenti e note al momento della sua adozione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 07.01.2022, n. 104)”.
9. Non pare, infine, che la fattispecie che qui occupa possa essere propriamente ricondotta a quella oggetto del precedente del Consiglio di Stato su cui il ricorrente ha fatto leva, ove era stato favorevolmente apprezzato il ritorno dell’interessato ad una condizione reddituale atta a garantire la conduzione di una vita dignitosa da parte del medesimo.
11. L’inammissibilità dell’istanza decretata dal Prefetto sfugge, in definitiva, alle censure della ricorrente, risultando, per converso, condivisibili le controdeduzioni difensive del Ministero intimato.
12. In definitiva, il ricorso è, come detto, infondato e va respinto.
13. Le spese di lite possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL OI, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.