Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2020, proposto da
BI e AN NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Romeo, Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
per l'annullamento
del provvedimento n. 94/2020 del 29.01.2020 con cui del Dirigente del Servizio Edilizia ha disposto il diniego di condono;
nonché di ogni atto connesso presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe affermando che il comune di Firenze a torto avrebbe ritenuto ricadenti nella fascia di rispetto di 10 metri da un vicino corso d’acqua prevista dall’ art. 96, primo comma, lett. f) del R.D. n. 523/1904 le opere di cui aveva chiesto la sanatoria.
A sostegno della impugnativa si afferma che: a) l’accertamento del rispetto della distanza di 10 metri avrebbe dovuto essere compiuto con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data di realizzazione delle opere e non a quella di adozione del provvedimento; b) il Comune avrebbe esercitato competenze proprie delle autorità preposte alla tutela delle acque e avrebbe inoltre violato la normativa regionale che si occupa della tutela dal rischio idraulico.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Costituisce ius receptum la massima secondo cui è da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ex multis Cass. SSUU 24154/2013).
La giurisprudenza di questa Sezione, in applicazione del sopra riportato principio, ha costantemente riconosciuto l’appartenenza alla giurisdizione del giudice specializzato del ricorso con cui si impugni un diniego di sanatoria adottato in ragione della localizzazione dell’opera nell’ambito della fascia di rispetto di 10 metri di cui all’ art. 96, primo comma, lett. f) del R.D. n. 523/1904 (da ultimo TAR Toscana, III, 1509/2025).
La sentenza 127/2020 della SSUU della Suprema Corte di Cassazione citata dal ricorrente non afferma principi diversi in tema di riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e Tribunale superiore delle acque, ribadendo che la cognizione della controversia spetta al secondo ove il provvedimento faccia applicazione di un divieto di edificazione informato alla ragione pubblicistica connessa al regime delle acque demaniali e che i provvedimenti di diniego di sanatoria ricadono nella giurisdizione del g.a. solo allorché si basino su motivazioni di tipo urbanistico.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB MA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB MA UC |
IL SEGRETARIO