Articolo 235 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 234Articolo 236
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20 settembre 1975
Art. 235.
Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.
Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975