Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.510 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1 Avv. PORCEDDU GIUSEPPINA
e in FORMIA (LATINA) Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1293 del 2020 con cui il Tribunale di Latina ha deciso quanto segue: “Il Tribunale di Latina, in veste monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide: accerta, a carico di , l'obbligo della ripetizione della somma di € 65.119,39, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
Parte_1 condanna la suddetta convenuta al risarcimento del danno cagionato al condominio attore per le somma di € 65.119,39, oltre alla rivalutazione ed agli interessi come in motivazione;
condanna la convenuta alle spese di causa che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore del attore in € 10.000,00 per compensi ed € CP_1 786,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, iva e cpa come dovute (…)”. La parte appellata si è costituita regolarmente, stante la produzione della delibera condominiale autorizzativa.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Il primo motivo attiene alla incompetenza territoriale. Il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa anche per la ragione che la parte non l'aveva formulata con riguardo a tutti i fori alternativi e, per l'effetto, l'ha ritenuta tamquam non esset. Tale ratio decidendi non risulta censurata e, pertanto, il motivo va respinto.
Il secondo riguarda il tardivo ricorso alla mediazione. Il Tribunale sulla questione ha respinto l'eccezione d'improcedibilità in quanto nessun termine per l'incombente era stato assegnato dal giudice e parte attrice aveva proceduto autonomamente ad avviare la procedura di mediazione presso un organismo di Formia.
Sul punto l'appellante non ha censurato la sentenza sul punto criticando la ragione del rigetto. Né, comunque, risulta agli atti che il Tribunale abbia assegnato un termine. Sicchè il motivo è infondato.
Con il terzo motivo la critica la sentenza che ha ritenuto derogabile la competenza territoriale dell'organismo di Pt_1 mediazione.
Osserva la Corte che l'articolo 4 del decreto legislativo 28 del 2010 contiene un'eccezione alla regola della competenza territoriale poiché prevede che le parti possono derogarvi, se d'accordo. Detto accordo può intervenire sia prima che dopo l'avvio del procedimento di mediazione. L'accordo può avvenire in forma scritta, ma anche in forma tacita. A tal fine è sufficiente che la parte invitata alla mediazione vi prenda parte anche se la parte che l'ha avviata ha presentato la domanda a un organismo non territorialmente competente, come è accaduto nel caso di specie ove solo una volta esaurita la procedura della mediazione l'odierna appellante ha sollevato l'eccezione, pur avendo partecipato attivamente alla stessa. Anche tale motivo, pertanto, va rigettato.
L'appellante deduce anche l'improcedibilità del giudizio per il venir meno del sequestro conservativo ottenuto dal nei CP_1 suoi confronti. L'assunto è infondato poiché il presente giudizio prescinde dalla misura cautelare concessa.
Con il quarto motivo lamenta la nullità della notifica che avrebbe dovuto essere eseguita presso la parte personalmente. Rileva la
Corte che, sul punto, il Tribunale si è pronunciato ritenendo sanata ogni nullità dalla costituzione in giudizio. Il motivo s'appalesa inammissibile in quanto non censura tale motivazione.
Con l'ultimo motivo assume che il non ha fornito la prova del suo credito. In particolare, deduce che “dalla C.T.U. CP_1 contabile effettuata nelle more della fase cautelare è indiscutibilmente emerso proprio che NON SI E' POTUTA ESEGUIRE UNA RICOSTRUZIONE COMPLETA della documentazione, circostanza che ha provato l'assenza totale di fondatezza delle pretese avverse, non potendo procedersi ad una reale determinazione delle partire di dare/avere inter partes, e, dunque, per l'effetto non risulta essere stato provato nel giudizio di primo grado in favore del né il diritto alla ripetizione delle somme né il CP_1 quantum dell'asserito dovuto. Un dato oggettivo ed incontrovertibile è che il non ha fornito nel pregresso CP_1 procedimento la PROVA del paventato credito limitandosi ad allegare documentazione afferente la sola gestione straordinaria,
Il motivo è infondato. Osserva la Corte che nessuna partita di “dare/avere inter partes” è configurabile nel caso di specie ove la sola a dover rispondere al del suo operato è l'amministratrice. In ogni caso, l'appellante sostiene che la prova del suo CP_1 debito non può essere stata acquisita in mancanza della documentazione relativa alla gestione condominiale. Orbene, poiché di tale documentazione la stessa è custode, costei risponde del fatto di non averne più la disponibilità posto che la mera denuncia del furto non equivale a dimostrazione del furto ma resta una dichiarazione proveniente dalla parte che, in quanto tale, non dimostra alcunchè
a suo favore e, conseguentemente, non rende incolpevole il fatto di non essere in possesso della documentazione. Sicchè il dato posto a base della sentenza gravata che ha accertato il pagamento da parte dei condomini di un importo per i lavori straordin ari in misura superiore a quanto effettivamente corrisposto alla società appaltatrice e l'assenza sul conto corrente condominiale del residuo, non può che essere addebitato all'amministratrice. D'altro canto, “L'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del , può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non CP_1 soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione.” (Cass. 1186 del 2019). Orbene, l'assenza della documentazione in discorso attribuibile all'amministratore, impedisce di ritenere che abbia diligentemente adempiuto al suo mandato.
Ha, poi, assunto che con sentenza penale, che avrebbe impugnato, è stata condannata “al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in separata sede civile in favore della parte costituita parte civile ”, mentre parimenti parte Controparte_2 odierna appellata reiterava medesima domanda -ottenendo ristoro in sentenza oggi appellata- di risarcimento danni nel giudizio di primo grado (ove avrebbe invece dovuto porre espressa rinuncia) con palese violazione del principio del ne bis in idem, e dunque con conseguente inammissibilità e rigetto integrale della domanda.” Il motivo è infondato.
La sentenza gravata ha condannato la a risarcire esclusivamente il danno patrimoniale e non anche quello morale fatto Pt_1 valere in sede penale. Pertanto, non è configurabile il bis in idem.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 in FORMIA (LATINA) nella misura che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
[...] Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 2/2