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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 582/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PISTILLI MASSIMO per la parte ricorrente e dell'Avv. CONFESSORE LORENZO per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 582 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = ), Parte_2 C.F._2
(C.F. = ), Parte_3 C.F._3
(C.F. = ), Parte_4 C.F._4
(C.F. = ), Parte_5 C.F._5
(C.F. = ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F.= ), Parte_8 C.F._8
(C.F. = ), Parte_9 C.F._9
(C.F. = ), Parte_10 C.F._10
(C.F. = ), Parte_11 C.F._11
(C.F. = ), Parte_12 C.F._12
(C.F. = ), Parte_13 C.F._13
(C.F. = ), Parte_14 C.F._14 tutti elettivamente domiciliati in Viterbo, via Belluno, 69, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pistilli, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 25/B, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Confessore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2024 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
e hanno adito questo Tribunale in funzione di Parte_13 Parte_14
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento danni, la somma equivalente all'indennità sostitutiva di mensa per i complessivi turni in cui non hanno potuto beneficiare né del servizio mensa né di un suo sostitutivo;
e, per l'effetto condannare l' in Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore, a versare a Euro 2.811,20, a Parte_2 [...]
Euro 1,556,80, a Euro 1.282,40, a Euro 3.192,00, a Parte_3 Parte_4 Parte_5
Euro 4.160,80, a Euro 1.220,80, a Euro Parte_6 Parte_7 Parte_1
4.200,00, a Euro 3.460,00, a Euro 2.167,20, a Parte_8 Parte_9 Parte_10
Euro 1.971,20, a Euro 2.340,00, ad Euro 3.539,20, ad Parte_11 Parte_12
Euro 2.156,00, a Euro 2.044,00, o la somma maggiore o minore Parte_13 Parte_14 che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni, equivalente dell'indennità sostitutiva di mensa dovuta per i complessivi turni, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. I ricorrenti hanno esposto di essere dipendenti a tempo indeterminato della CP_2
in servizio presso l'Ospedale “Belcolle” di Viterbo, alcuni con la qualifica di
[...] infermieri, altri come dirigenti medici, prestando servizio su tre turni (mattina, Cont pomeriggio, notte) nei periodi indicati in ricorso;
che la di Viterbo aveva predisposto il servizio di mensa aziendale nell'Ospedale “Belcolle” di Viterbo, garantendone la fruibilità limitatamente all'orario del pranzo 12,00-15.00 dal lunedì al sabato;
che il servizio è quindi indisponibile in occasione dei turni notturni, nonché di Cont domenica e nei giorni festivi;
che nelle occasioni di indisponibilità del servizio la non aveva messo a disposizione dei lavoratori alcun mezzo sostitutivo (cestino, buono pasto, ecc.); che in ragione dei turni svolti annualmente da ciascuno di essi i ricorrenti avrebbero avuto diritto ad un corrispondente numero di buoni pasto. Richiamato il contenuto dell'art. 5, co. 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, il quale prevede che il valore del buono pasto non può superare il valore di € 7,00, e l'art. 29, co. 4, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità, che prevede la partecipazione del lavoratore alla spesa in misura di un quinto, hanno determinato in € 5,60 il valore di ciascun buono pasto per ogni turno;
rapportato tale valore al numero dei turni festivi e notturni svolti tra l'1.6.2013 e il 30.7.2023, hanno quindi quantificato l'ammontare del risarcimento del danno invocato da ciascuno. In diritto hanno affermato il proprio diritto ad usufruire del servizio mensa, ove disponibile, ovvero di goderne con modalità alternative, per ogni giorno di “effettiva presenza al lavoro” in relazione alla “particolare articolazione dell'orario” di servizio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29 del CCNL integrativo del comparto sanità, dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, attuativo della Direttiva 2000/34/CE, e dall'art. 33 del D.P.R. n.270/1987, come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione. L' si è costituita in giudizio formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel corpo della presente memoria o comunque rigettare integralmente la domanda formulata nel ricorso, in quanto sprovvista di necessaria allegazione e prova;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dai ricorrenti in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dei dipendenti a ricevere i buoni pasto, quantificare la relativa monetizzazione in una misura non superiore a quella massima di dieci buoni pasto mensili prevista dal Regolamento aziendale in atti, valorizzando ciascun buono pasto Contr riconosciuto dovuto dalla in € 5,16 (€ 4,13 a carico del datore ed € 1,03 a carico del lavoratore);
- ugualmente in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dei ricorrenti a riceverei i buoni pasto azionati con il presente giudizio, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, hanno definitivamente cessato di essere adibiti ai turni notturni: la Sig.ra dall'8 settembre 2021, la Sig.ra Pt_5 dal 27 luglio 2020, il Sig. dal 1° gennaio 2018, la Sig.ra dal 16 febbraio Pt_10 Parte_11 Pt_12 Pt_1 2021 e il Sig. dal 26 maggio 2023, e per l'effetto, limitare per essi ricorrenti l'eventuale riconoscimento dei buoni pasto al solo periodo di effettivo svolgimento dei turni notturni;
- sempre in via subordinata, dichiarare intervenuta, per le ragioni esposte nel corpo della presente memoria, prescritto, la prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati dai ricorrenti in data anteriore al quinquennio decorrente a ritroso dalla data del 6 aprile 2024. Infine, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse applicabile alla fattispecie sottoposta al suo vaglio l'interpretazione giurisprudenziale che lega l'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001 con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, si chiede di sospendere il presente giudizio e rimettere con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale per verificare l'eventuale contrasto della invocata norma con l'art. 32 Cost. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”. L' ha dedotto che tutti i ricorrenti sono propri dipendenti con qualifica di CP_1 infermieri tranne il Dr. che è dirigente medico;
che alcuni dei ricorrenti, a partire Pt_8 da un certo periodo, non hanno più svolto il turno notturno ed hanno reso la prestazione durante il giorno per sei ore lavorative;
di aver messo a disposizione dei propri dipendenti per tutto il periodo in contestazione il servizio mensa dalle 12:30 alle 14:30 dal lunedì al sabato ed il servizio ad essa sostitutivo dalle 7:00 alle 9:00, dalle 11:00 alle 14:30 e dalle 17:00 alle 20:00 tanto nei giorni feriali quanto la domenica e nei giorni festivi, con conseguente possibilità per il personale turnista di consumare il pasto prima dell'inizio o dopo la fine del turno. In diritto ha eccepito preliminarmente la nullità e inammissibilità del ricorso per assente e/o carente allegazione degli elementi costitutivi della domanda, quanto alle modalità di erogazione del servizio presso la struttura ove i ricorrenti sono impiegati e alla mancata erogazione del servizio in giorni festivi. Nel merito ha richiamato il contenuto delle delibere n. 766 e 877 del 1999 e della delibera n. 342 del 22.03.2000, che avevano ammesso ad usufruire del servizio mensa attivato presso le strutture ospedaliere dell'azienda tutti i dipendenti che effettuano turni sulle 12/24 ore, sostenendo quindi che il servizio fosse pacificamente accessibile dal lunedì al sabato in orario del pranzo [12:30-15:00, che abbracciava quindi sia il turno lavorativo della mattina (07 -14) sia quello del pomeriggio (14-21)] e comunque era fruibile con la modalità da asporto, c.d. “cestino”, tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 11:00 alle ore 14:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Ha poi richiamato l'art. 29 del CCNL integrativo del personale del comparto sanità e l'art. 4 del CCNL 2008-2009, ribadendo che le Aziende sanitarie possono garantire il diritto alla mensa con diverse modalità, secondo le esigenze aziendali;
che la giurisprudenza di legittimità citata in ricorso dovesse ritenersi inconferente riferendosi ad ipotesi in cui le strutture sanitarie non offrivano i servizi mensa ai propri dipendenti. Ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale del credito assumendo decorso il termine per i crediti anteriori alla data del 15.07.2019, mentre in ordine al quantum della pretesa, ha dedotto l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 5, comma 7, D. L. n. 95/2021, convertito in L. n. 135/2021, avendo l' CP_1 mantenuto fermo il valore dei buoni pasto nella misura di € 5,16, di cui € 4,13 a carico del datore ed € 1,03 a carico del lavoratore. In subordine, ha chiesto disporsi la rimessione alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art 29 CCNL Comparto Sanità letto in combinato disposto con l'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 in relazione all'art. 32 Cost. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. formulata dalla resistente è fondata e va pertanto accolta. L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente. D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso Giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis: Cass. n.17102/09; Cass. n. 2732/08; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n. 6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. La coerente applicazione delle premesse di diritto sin qui svolte alla fattispecie di causa fonda la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della causa petendi. Innanzitutto, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente è Parte_8 pacifico che il medesimo sia Dirigente medico, di tal che, come correttamente evidenziato dall'Azienda, non trova applicazione alla fattispecie il CCNL del Comparto Sanità, relativo al solo personale non dirigente, ma il CCNL Area Dirigenza Medica. Cionondimeno la parte ricorrente, nell'esposizione delle ragioni in diritto, ha richiamato esclusivamente, quanto alla contrattazione collettiva, l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del Comparto Sanità, nonché la giurisprudenza formatasi sul medesimo, ignorando totalmente la disciplina contrattuale relativa alla dirigenza medica. In tema giova evidenziare che, pur venendo in rilievo un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego e, in quanto tale, soggetto al principio iura novit curia, ciò non vale ad escludere le carenze allegatorie del ricorso in tema causa petendi, avendo la parte totalmente omesso di indicare le ragioni poste a fondamento della propria pretesa in relazione alla disciplina contrattuale applicabile. In secondo luogo ed in relazione a tutti i ricorrenti, va rilevato come la domanda abbia ad oggetto il diritto a percepire, a titolo risarcitorio, la somma equivalente all'indennità sostitutiva del servizio di mensa per i turni notturni e, nei giorni festivi, anche per i turni diurni e pomeridiani eccedenti le sei ore. La parte, tuttavia, si limita ad affermare che l'attività lavorativa è stata prestata su tre turni (mattina, pomeriggio e sera), senza precisare la durata di ciascun turno, fatta eccezione per il turno notturno (rispetto al quale viene indicata una durata media di 10 ore, espressamente riconosciuta dalla stessa
. Tale elemento, inoltre, per un verso non è desumibile dalla documentazione CP_1 allegata al ricorso (rappresentata dai soli cedolini paga) e, per altro verso, è stata espressamente esclusa dall' con riferimento ad alcuni ricorrenti ed in relazione a CP_1 determinati periodi. La parte resistente, peraltro, ha in via generale affermato che il personale turnista può svolgere turni di 6, 7 o 8 ore, ad eccezione del turno notturno che dura sempre 10 ore, sicché è astrattamente possibile - in essenza di una precisazione attorea circa la durata dei turni diurni e pomeridiani svolti nei giorni festivi ed in relazione ai quali è stata richiesta la condanna della resistente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa – che i ricorrenti abbiano svolto turni di 6 ore e che anche detti turni siano stati erroneamente inclusi nel conteggio. In ogni caso, la mancata esplicitazione della durata dei turni svolti e l'omessa indicazione di quali turni siano stati conteggiati ai fini della quantificazione dell'indennità sostitutiva del servizio di mensa, ha precluso al giudice l'adozione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la nullità del ricorso ex art. 414 n. 4 c.p.c. con conseguente inammissibilità della domanda. La natura della pronuncia, in considerazione del mancato esame del merito della controversia, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12
e nei confronti dell' Parte_13 Parte_14 [...]
; Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Viterbo lì, 19 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 582/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PISTILLI MASSIMO per la parte ricorrente e dell'Avv. CONFESSORE LORENZO per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 582 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = ), Parte_2 C.F._2
(C.F. = ), Parte_3 C.F._3
(C.F. = ), Parte_4 C.F._4
(C.F. = ), Parte_5 C.F._5
(C.F. = ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F.= ), Parte_8 C.F._8
(C.F. = ), Parte_9 C.F._9
(C.F. = ), Parte_10 C.F._10
(C.F. = ), Parte_11 C.F._11
(C.F. = ), Parte_12 C.F._12
(C.F. = ), Parte_13 C.F._13
(C.F. = ), Parte_14 C.F._14 tutti elettivamente domiciliati in Viterbo, via Belluno, 69, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pistilli, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 25/B, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Confessore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2024 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
e hanno adito questo Tribunale in funzione di Parte_13 Parte_14
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento danni, la somma equivalente all'indennità sostitutiva di mensa per i complessivi turni in cui non hanno potuto beneficiare né del servizio mensa né di un suo sostitutivo;
e, per l'effetto condannare l' in Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore, a versare a Euro 2.811,20, a Parte_2 [...]
Euro 1,556,80, a Euro 1.282,40, a Euro 3.192,00, a Parte_3 Parte_4 Parte_5
Euro 4.160,80, a Euro 1.220,80, a Euro Parte_6 Parte_7 Parte_1
4.200,00, a Euro 3.460,00, a Euro 2.167,20, a Parte_8 Parte_9 Parte_10
Euro 1.971,20, a Euro 2.340,00, ad Euro 3.539,20, ad Parte_11 Parte_12
Euro 2.156,00, a Euro 2.044,00, o la somma maggiore o minore Parte_13 Parte_14 che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni, equivalente dell'indennità sostitutiva di mensa dovuta per i complessivi turni, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. I ricorrenti hanno esposto di essere dipendenti a tempo indeterminato della CP_2
in servizio presso l'Ospedale “Belcolle” di Viterbo, alcuni con la qualifica di
[...] infermieri, altri come dirigenti medici, prestando servizio su tre turni (mattina, Cont pomeriggio, notte) nei periodi indicati in ricorso;
che la di Viterbo aveva predisposto il servizio di mensa aziendale nell'Ospedale “Belcolle” di Viterbo, garantendone la fruibilità limitatamente all'orario del pranzo 12,00-15.00 dal lunedì al sabato;
che il servizio è quindi indisponibile in occasione dei turni notturni, nonché di Cont domenica e nei giorni festivi;
che nelle occasioni di indisponibilità del servizio la non aveva messo a disposizione dei lavoratori alcun mezzo sostitutivo (cestino, buono pasto, ecc.); che in ragione dei turni svolti annualmente da ciascuno di essi i ricorrenti avrebbero avuto diritto ad un corrispondente numero di buoni pasto. Richiamato il contenuto dell'art. 5, co. 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, il quale prevede che il valore del buono pasto non può superare il valore di € 7,00, e l'art. 29, co. 4, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità, che prevede la partecipazione del lavoratore alla spesa in misura di un quinto, hanno determinato in € 5,60 il valore di ciascun buono pasto per ogni turno;
rapportato tale valore al numero dei turni festivi e notturni svolti tra l'1.6.2013 e il 30.7.2023, hanno quindi quantificato l'ammontare del risarcimento del danno invocato da ciascuno. In diritto hanno affermato il proprio diritto ad usufruire del servizio mensa, ove disponibile, ovvero di goderne con modalità alternative, per ogni giorno di “effettiva presenza al lavoro” in relazione alla “particolare articolazione dell'orario” di servizio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29 del CCNL integrativo del comparto sanità, dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, attuativo della Direttiva 2000/34/CE, e dall'art. 33 del D.P.R. n.270/1987, come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione. L' si è costituita in giudizio formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel corpo della presente memoria o comunque rigettare integralmente la domanda formulata nel ricorso, in quanto sprovvista di necessaria allegazione e prova;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dai ricorrenti in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dei dipendenti a ricevere i buoni pasto, quantificare la relativa monetizzazione in una misura non superiore a quella massima di dieci buoni pasto mensili prevista dal Regolamento aziendale in atti, valorizzando ciascun buono pasto Contr riconosciuto dovuto dalla in € 5,16 (€ 4,13 a carico del datore ed € 1,03 a carico del lavoratore);
- ugualmente in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dei ricorrenti a riceverei i buoni pasto azionati con il presente giudizio, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, hanno definitivamente cessato di essere adibiti ai turni notturni: la Sig.ra dall'8 settembre 2021, la Sig.ra Pt_5 dal 27 luglio 2020, il Sig. dal 1° gennaio 2018, la Sig.ra dal 16 febbraio Pt_10 Parte_11 Pt_12 Pt_1 2021 e il Sig. dal 26 maggio 2023, e per l'effetto, limitare per essi ricorrenti l'eventuale riconoscimento dei buoni pasto al solo periodo di effettivo svolgimento dei turni notturni;
- sempre in via subordinata, dichiarare intervenuta, per le ragioni esposte nel corpo della presente memoria, prescritto, la prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati dai ricorrenti in data anteriore al quinquennio decorrente a ritroso dalla data del 6 aprile 2024. Infine, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse applicabile alla fattispecie sottoposta al suo vaglio l'interpretazione giurisprudenziale che lega l'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001 con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, si chiede di sospendere il presente giudizio e rimettere con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale per verificare l'eventuale contrasto della invocata norma con l'art. 32 Cost. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”. L' ha dedotto che tutti i ricorrenti sono propri dipendenti con qualifica di CP_1 infermieri tranne il Dr. che è dirigente medico;
che alcuni dei ricorrenti, a partire Pt_8 da un certo periodo, non hanno più svolto il turno notturno ed hanno reso la prestazione durante il giorno per sei ore lavorative;
di aver messo a disposizione dei propri dipendenti per tutto il periodo in contestazione il servizio mensa dalle 12:30 alle 14:30 dal lunedì al sabato ed il servizio ad essa sostitutivo dalle 7:00 alle 9:00, dalle 11:00 alle 14:30 e dalle 17:00 alle 20:00 tanto nei giorni feriali quanto la domenica e nei giorni festivi, con conseguente possibilità per il personale turnista di consumare il pasto prima dell'inizio o dopo la fine del turno. In diritto ha eccepito preliminarmente la nullità e inammissibilità del ricorso per assente e/o carente allegazione degli elementi costitutivi della domanda, quanto alle modalità di erogazione del servizio presso la struttura ove i ricorrenti sono impiegati e alla mancata erogazione del servizio in giorni festivi. Nel merito ha richiamato il contenuto delle delibere n. 766 e 877 del 1999 e della delibera n. 342 del 22.03.2000, che avevano ammesso ad usufruire del servizio mensa attivato presso le strutture ospedaliere dell'azienda tutti i dipendenti che effettuano turni sulle 12/24 ore, sostenendo quindi che il servizio fosse pacificamente accessibile dal lunedì al sabato in orario del pranzo [12:30-15:00, che abbracciava quindi sia il turno lavorativo della mattina (07 -14) sia quello del pomeriggio (14-21)] e comunque era fruibile con la modalità da asporto, c.d. “cestino”, tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 11:00 alle ore 14:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Ha poi richiamato l'art. 29 del CCNL integrativo del personale del comparto sanità e l'art. 4 del CCNL 2008-2009, ribadendo che le Aziende sanitarie possono garantire il diritto alla mensa con diverse modalità, secondo le esigenze aziendali;
che la giurisprudenza di legittimità citata in ricorso dovesse ritenersi inconferente riferendosi ad ipotesi in cui le strutture sanitarie non offrivano i servizi mensa ai propri dipendenti. Ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale del credito assumendo decorso il termine per i crediti anteriori alla data del 15.07.2019, mentre in ordine al quantum della pretesa, ha dedotto l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 5, comma 7, D. L. n. 95/2021, convertito in L. n. 135/2021, avendo l' CP_1 mantenuto fermo il valore dei buoni pasto nella misura di € 5,16, di cui € 4,13 a carico del datore ed € 1,03 a carico del lavoratore. In subordine, ha chiesto disporsi la rimessione alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art 29 CCNL Comparto Sanità letto in combinato disposto con l'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 in relazione all'art. 32 Cost. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. formulata dalla resistente è fondata e va pertanto accolta. L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente. D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso Giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis: Cass. n.17102/09; Cass. n. 2732/08; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n. 6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. La coerente applicazione delle premesse di diritto sin qui svolte alla fattispecie di causa fonda la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della causa petendi. Innanzitutto, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente è Parte_8 pacifico che il medesimo sia Dirigente medico, di tal che, come correttamente evidenziato dall'Azienda, non trova applicazione alla fattispecie il CCNL del Comparto Sanità, relativo al solo personale non dirigente, ma il CCNL Area Dirigenza Medica. Cionondimeno la parte ricorrente, nell'esposizione delle ragioni in diritto, ha richiamato esclusivamente, quanto alla contrattazione collettiva, l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del Comparto Sanità, nonché la giurisprudenza formatasi sul medesimo, ignorando totalmente la disciplina contrattuale relativa alla dirigenza medica. In tema giova evidenziare che, pur venendo in rilievo un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego e, in quanto tale, soggetto al principio iura novit curia, ciò non vale ad escludere le carenze allegatorie del ricorso in tema causa petendi, avendo la parte totalmente omesso di indicare le ragioni poste a fondamento della propria pretesa in relazione alla disciplina contrattuale applicabile. In secondo luogo ed in relazione a tutti i ricorrenti, va rilevato come la domanda abbia ad oggetto il diritto a percepire, a titolo risarcitorio, la somma equivalente all'indennità sostitutiva del servizio di mensa per i turni notturni e, nei giorni festivi, anche per i turni diurni e pomeridiani eccedenti le sei ore. La parte, tuttavia, si limita ad affermare che l'attività lavorativa è stata prestata su tre turni (mattina, pomeriggio e sera), senza precisare la durata di ciascun turno, fatta eccezione per il turno notturno (rispetto al quale viene indicata una durata media di 10 ore, espressamente riconosciuta dalla stessa
. Tale elemento, inoltre, per un verso non è desumibile dalla documentazione CP_1 allegata al ricorso (rappresentata dai soli cedolini paga) e, per altro verso, è stata espressamente esclusa dall' con riferimento ad alcuni ricorrenti ed in relazione a CP_1 determinati periodi. La parte resistente, peraltro, ha in via generale affermato che il personale turnista può svolgere turni di 6, 7 o 8 ore, ad eccezione del turno notturno che dura sempre 10 ore, sicché è astrattamente possibile - in essenza di una precisazione attorea circa la durata dei turni diurni e pomeridiani svolti nei giorni festivi ed in relazione ai quali è stata richiesta la condanna della resistente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa – che i ricorrenti abbiano svolto turni di 6 ore e che anche detti turni siano stati erroneamente inclusi nel conteggio. In ogni caso, la mancata esplicitazione della durata dei turni svolti e l'omessa indicazione di quali turni siano stati conteggiati ai fini della quantificazione dell'indennità sostitutiva del servizio di mensa, ha precluso al giudice l'adozione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la nullità del ricorso ex art. 414 n. 4 c.p.c. con conseguente inammissibilità della domanda. La natura della pronuncia, in considerazione del mancato esame del merito della controversia, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12
e nei confronti dell' Parte_13 Parte_14 [...]
; Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Viterbo lì, 19 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci