Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6745 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO6 745 /0 1 •fat ou REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Revocazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 20748/98 Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere 15166 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 2463 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 16/02/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NI FIGLI SNC, in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell'avvocato PAPA PASQUALE, difeso dagli avvocati CILIENTO LORENZO, TARANTINO GIANFRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FIME LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 legale rappresentante pro-tempore Prf.Liquidatore, 1-6 MAG. 2001 Floriano D'Alessandro, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE 2001 ROMA PZZA A IMPERATORE 22, difeso dall'avvocato POTTINO 334 GUIDO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1294/98 della Corte suprema di cassazione di ROMA, emessa il 9/10/1997, depositata il 06/02/98, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto e si rigetti l'istanza di revocazione, con le conseguenze di legge. Premesso in fatto. 1°) Con sentenza resa in data 9. 10. 1997, questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla SC CA e figli s.n.c. "per avere la ricor- rente omesso di richiedere al cancelliere dell'ufficio innanzi al quale pende il processo sospeso la trasmis- sione del fascicolo d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 47, co. 3 c.p.c."; più analiticamente, "il fascicolo (la cui acquisizione è stata ritenuta indi- spensabile) non era pervenuto e nella nota di deposito la voce istanza ex art.369 c.p.c. in duplo risulta- va cancellata>>." 2°) Con regolare ricorso la SC ha chiesto la sentenza, deducendo che, revocazione della predetta 2 a quanto accertato nella sentenza impu- contrariamente istanza ex art. 369 c.p. C. compare gnata, "nessuna nella nota di deposito.. relativa al ricorso n. 9729.96 per regolamento di competenza" e che tale nota "attesta l'avvenuto deposito della richiesta (in copia) del fa- scicolo di causa alla Corte, indicandola fra i documen- ti (n. 6 dell'elenco) dopo che l'istanza alla cancelle- ria...era stata depisitata in data 22. 7. 1996" 3°) Come correttamente Osservato dal P.G., "nella nota di iscrizione a ruolo relativa al procedimento n. 9729.96 depositata presso la Corte in data 5.8.1996, si fa riferimento al n. 6 dell'elenco alla copia della richiesta di trasmissione del fascicolo di causa alla Corte", mentre "la copia di tale richiesta che viene allegata reca soltanto il timbro dell'Ufficio depositi della Corte in data 7 dicembre 1998 (relativo al ricor- so per revocazione) ma non anche quello del deposito in data quello del deposito in data 5.8.1996". impugnata si è basata PremessO che la motivazione il fascicolo non era perve- su due elementi di fatto - risultava cancellata -1 le deduzioni nuto e l'istanza formulate dalla ricorrente, in base alle osservazioni precedentemente svolte sulla data del timbro apposto alla copia della richiesta, non dimostrano il vizio re- vocatorio denunziato, che dovrebbe consistere, non in 3 una interpretazione (ritenuta) errata degli elementi di prova relativi al procedimento di trasmissione del fa- scicolo, ma in un errore materiale sulla loro esistenza e obbiettiva consistenza. 4°) Per tali ragioni, il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile con conseguente condanna del ri- corrente alle spese come precisato in dispositivo.
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al ri- corrente alle spese del giudizio di revocazione che li- 20000 132.000 e dei relativi onorari che TO 270000 quida in L. liquida in L.
1.500.000. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Субал ший Depositata in Cancelleri 16 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Concetta Ammendola Registrato in data 01.MAG 2002 4 139 44 21319 ver OVE/44_...) CENTO S (euro. Carvbi #Responsabile Tervis All Grad (Dott.ssa M (Dr. M. RACCICHANI) 4