Articolo 5 della Legge 31 marzo 1877, n. 3761
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 aprile 1877
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Versione
13 novembre 1919
Art. 5.

Sono altresi' deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l'autorita' giudiziaria o l'autorita' amministrativa.

Anche in questo caso la decisione e' presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile .

((Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado di appello si contengano altri motivi oltre quello sulla competenza, giudichera' dei medesimi la sezione civile della Corte di cassazione di Roma, dopo che le sezioni unite avranno pronunciato sulla questione di competenza))
Entrata in vigore il 13 novembre 1919