Articolo 8 della Legge 11 giugno 1974, n. 252
Articolo 7Articolo 9
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9 luglio 1974
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6 febbraio 1977
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13 gennaio 1980
Art. 8.
I termini di cui all' articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331 sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 gennaio 1977, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini di cui all' art. 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , sono prorogati al 31 maggio 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 19 dicembre 1979, n. 648 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini di cui all' art. 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , gia' prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4 , sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 19 dicembre 1979, n. 648 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1980