Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12206 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiorgio Romano, Lucia Pittella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. GI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 28.1.2022 il ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 91/1992.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 24.8.2024 ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, motivando il diniego sulla base delle seguenti vicende penali emerse sul conto del fratello “ coresidente e convivente ”:
“ 1) 29/05/2021 Denuncia, ai sensi degli artt. 582 (lesione personale) e 609 bis c.p. (violenza sessuale) dal Comm. Esquilino;
2) 14/09/2015 Denuncia per la violazione alla L. 110/1975 art. 4 (Porto d'armi ed oggetti atti ad offendere) da parte del Comm. San Giovanni; ”.
Nella motivazione del diniego si rileva, inoltre, “ che l'istante, per il tramite del proprio legale rappresentante, ha riscontrato il preavviso di diniego in data 17/02/2024 rappresentando la propria estraneità ai fatti contestati ai familiari conviventi nonché allegando documentazione atta a dimostrare il proprio grado di integrazione, derivante dalla costante residenza in Italia nonché dal regolare svolgimento di attività lavorativa ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza della motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, il ricorrente ha dedotto:
- che le notizie di reato si riferiscono ad esclusivo carico del fratello e, peraltro, non sono esitate in pronunce di condanna, invocando a sostegno i principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e della presunzione di non colpevolezza, rilevando, altresì, che si tratterebbe anche di vicende risalenti nel tempo;
- quanto alla rilevata convivenza, che uno dei principali motivi dell’ospitalità offerta era la situazione attraversata dal fratello, il quale era “ separato di fatto dalla moglie ” e che comunque la convivenza è stata interrotta dopo la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis ;
- di non aver avuto conoscenza, prima della comunicazione ricevuta ex art. 10- bis , delle notizie di reato riguardanti il fratello, stante l’assoluto distacco dal medesimo, il quale utilizzava la sua abitazione soltanto per dormire, data la situazione momentanea attraversata;
- che il diniego è affetto anche da un grave difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta del richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
In data 22.04.2025 il ricorrente ha depositato istanza di prelievo, motivata sulla base della sentenza n. 15574 del 16.12.2024 del Tribunale penale di Roma, nelle more intervenuta, con la quale il fratello veniva assolto dalle imputazioni a) di violenza sessuale (“ perché il fatto non sussiste ”) e b) di lesione personale (“ perché il fatto non costituisce reato ”) di cui alla ridetta denuncia del 29.05.2021.
In data 2.10.2025 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando anche la documentazione inerente al procedimento.
In data 8.10.2025 il ricorrente ha depositato memoria di replica, eccependo preliminarmente la tardività e l’irrilevanza del deposito documentale dell’Amministrazione e reiterando le argomentazioni difensive a sostegno del gravame.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Preliminarmente, il Collegio ritiene, in parziale accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata dalla parte ricorrente, di dichiarare l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, della sola relazione ministeriale, prodotta il 2.10.2025 e, dunque, oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.
Per converso, rileva il Collegio che gli altri documenti, sebbene anch’essi tardivamente prodotti, consistano negli “ atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato ” che l’Amministrazione resistente, ai sensi del disposto di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a., ha l’obbligo di depositare in giudizio e che, nel caso di mancata produzione, potrebbero in ogni caso essere acquisiti su ordine del giudice a norma dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
Si tratta, in definitiva, di atti e documenti che, in quanto attinenti al procedimento amministrativo, devono comunque essere acquisiti al giudizio e non possono essere stralciati.
Ne consegue che, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, al ricorrente che ne faccia espressa richiesta deve essere senz’altro concesso un termine a difesa onde controdedurre alla documentazione tardivamente prodotta dall’Amministrazione; richiesta che, nel caso di specie, non è stata tuttavia formulata, anche considerato che il ricorrente ha depositato, in data 8.10.2025, la memoria di replica per controdedurre a quanto ex adverso esposto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si terrà conto, ai fini della decisione, della sola relazione ministeriale, tardivamente prodotta in data 2.10.2025.
3.- Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito per le ragioni che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
4.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
4.1- Invero, la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda sulle plurime notizie di reato emerse sul conto del fratello “ coresidente e convivente ” dell’istante, risultando pacifica e incontestata anche la circostanza della convivenza con il medesimo, in disparte le motivazioni addotte a sostegno dell’asserita temporaneità della convivenza, che sarebbe stata interrotta dopo la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990.
Al riguardo, valga anzitutto rilevare che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente (cfr. , ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4259/2023, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, n. 6842/2025), giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano. Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).
Pertanto, la valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari e, più in generale, il contesto familiare in cui l’istante vive stabilmente ben può rientrare nell’ambito del giudizio prognostico che l’Amministrazione è chiamata a compiere in ordine alla compiuta integrazione e affidabilità dell’istante nella comunità nazionale (Tar Lazio, Roma, sez. II Quater n. 1840/2015), dovendosi ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
A supporto delle argomentazioni innanzi esposte si rende opportuno richiamare anche una recente pronuncia di questa Sezione (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 06/03/2023, n. 3673) che, ponendosi in continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente sopra descritto, ha avuto modo di evidenziare che l’ambito soggettivo della valutazione di opportunità in merito alla concessione dello status civitatis « non si limita alla sola persona del richiedente, ma investe la cerchia dei familiari, in quanto nucleo elementare in cui si forma, si sviluppa e si manifesta la personalità individuale e che, pertanto, costituisce “l’ambiente” in cui va particolarmente studiato il comportamento dei soggetti », con la conseguenza che « il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione) ».
Ed ancora, nella medesima ottica, questa Sezione ha altresì precisato (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 05/12/2022, n. 16216) che « il rapporto filiale è infatti rappresentativo di un chiaro legame stabile, duraturo nel tempo e fondante le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale. E ciò coerentemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono … elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 10.12.2020, n. 13300 )».
4.2- Inoltre, quanto all’idoneità delle mere notizie di reato a sorreggere il gravato diniego, occorre porre in evidenza la gravità dei reati contestati, essendo emersi i seguenti elementi pregiudizievoli sul conto del fratello:
- la denuncia del 2021 per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p. (violenza sessuale) e 582 c.p. (lesione personale). Occorre, infatti, osservare che il reato di violenza sessuale è lesivo di diritti fondamentali della persona di rango costituzionale e punito con una pena edittale nel massimo fino a dodici anni di reclusione e, inoltre, il reato di lesione personale, offensivo di beni costituzionalmente tutelati della persona quale il diritto all’integrità fisica altrui, è punito con la reclusione fino a tre anni. Sebbene nella specie non sia intervenuta una pronuncia condanna, non è inconferente osservare che, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, la Sezione ha evidenziato che tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisca, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022). Del resto, è noto che nel corso degli anni il legislatore, al dichiarato fine di reprimere più severamente i c.d. “reati sessuali”, è intervenuto sia sotto il profilo dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio che sotto l’aspetto processuale (basti richiamare, di recente, la Legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso);
- la circostanza che l’intervenuta sentenza di assoluzione in favore del fratello non poteva ragionevolmente essere presa in considerazione dall’Amministrazione, in quanto pronunciata soltanto in data 16.12.2024, dunque successivamente all’adozione del gravato diniego emesso il 24.8.2024 (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104, secondo cui la legittimità dell’atto impugnato può essere valutata soltanto alla stregua delle circostanze di fatto esistenti e note al momento della sua adozione);
- la denuncia per l’ulteriore reato del 2015 per la violazione dell’art. 4 della legge n. 110/1975 (Porto d'armi ed oggetti atti ad offendere), legittimamente valorizzato dall’Amministrazione atteso che, sebbene sussumibile nella categoria dei reati contravvenzionali e non dei delitti, presenta un indubbio disvalore sociale in quanto preposto alla tutela anticipata della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico.
Peraltro, si rende opportuno rimarcare che le richiamate vicende sono emerse in quell’arco temporale, ossia il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale, che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, di recente, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022).
Ritiene, pertanto, il Collegio che i suddetti elementi concreti assumano rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo del contesto di illegalità in cui il richiedente poteva ragionevolmente apparire inserito.
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo anche a circostanze diverse dalle condanne penali, si rende opportuno evidenziare che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza prevalente, le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, Cons. St., sez. III, nn. 8364/2023, 4684/2023, 2745/2023, 5569/2023 e 8379/2023; cfr., ancora, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
In tale ottica, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
Ne consegue, in definitiva, che le suddette vicende penali che hanno interessato il fratello convivente del ricorrente sono state valutate dall’Amministrazione come ostative alla concessione della cittadinanza - tenuto anche conto dei conseguenti benefici indiretti a favore del fratello, segnatamente il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari in virtù delle disposizioni normative sopra esposte – all’esito di un giudizio prognostico che non appare irragionevole o sproporzionato, in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze dedotte devono essere respinte.
5.- Da ultimo, per mero scrupolo di completezza, deve ritenersi destituita di fondamento anche l’eccepita irragionevolezza dell’azione amministrativa laddove agli altri due fratelli del ricorrente-OMISSIS- sarebbe stata stata concessa la cittadinanza, nonostante i precedenti gravanti sull’altro fratello MA menzionato nell’impugnato diniego.
Al riguardo, infatti, occorre rilevare che, per un verso, il ricorrente non ha documentato che la cittadinanza agli altri fratelli sia stata concessa per “naturalizzazione” – giacché potrebbero averla acquisita a diverso titolo, ad esempio “per matrimonio” – e, per altro verso, l’Amministrazione ha comunque legittimamente valorizzato le circostanze del caso concreto, ovvero la rilevata convivenza e residenza anagrafica del fratello (imputato nel procedimento penale) con l’odierno richiedente.
Si tratta, in altri termini, di situazioni fattuali distinte che, pertanto, giustificano un trattamento differenziato.
6.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sugli elementi sopra indicati che – globalmente considerati - appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
7.- Alla luce di una valutazione globale della controversia ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
GI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CO | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.