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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1140/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014679178000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066336924000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080125079000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202200196258350 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche per le annualità dal 2016 al 2019. A fondamento del gravame deduceva: l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari per il decorso del termine triennale;
l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento);
l'inapplicabilità al caso di specie della proroga dei termini di cui alla normativa emergenziale COVID-19.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa e sostenendo la piena regolarità della notifica delle cartelle prodromiche, avvenuta il 31/01/2023, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso,.
Si costituiva altresì la Regione Siciliana. L'Ente comunicava l'annullamento in autotutela del ruolo relativo all'anno 2016 (veicolo tg. Targa_1) per difetto di notifica dell'atto presupposto, chiedendo sul punto la cessazione della materia del contendere. Per le annualità 2017, 2018 e 2019, la Regione ribadiva la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo e invocava l'applicazione dell'art. 68 co.
4-bis D.L. 18/2020, asserendo che i termini di prescrizione fossero stati prorogati, rendendo tempestiva l'azione di recupero.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali contestava specificamente la documentazione prodotta dalle controparti. In particolare, la difesa del contribuente eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, rilevando che le copie informatiche delle cartelle e delle relate depositate dall'Agente della Riscossione erano prive dell'attestazione di conformità all'originale. A supporto di tale eccezione, il ricorrente richiamava numerose pronunce di questa Corte (tra cui la n. 4165/2025), sostenendo che tale carenza rendeva nulla la prova della notifica e imponesse l'accoglimento del ricorso,.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
1. Annualità 2016: Cessazione della materia del contendere In via preliminare, si prende atto che la Regione
Siciliana, nelle proprie controdeduzioni, ha dichiarato di aver provveduto allo sgravio del ruolo relativo all'anno
2016 (veicolo tg Targa_1) a causa del difetto di notifica dell'atto di accertamento. Venendo meno l'interesse alla decisione su tale punto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a detta annualità.
2. Annualità 2019: Prescrizione del credito. Con riferimento alla tassa automobilistica per l'anno 2019,
l'eccezione di prescrizione è fondata. La Regione Siciliana fonda la propria difesa sulla proroga biennale dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. 18/2020. Tuttavia, il legislatore ha circoscritto tale beneficio esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione "fino alla data del 31 dicembre 2021",. Dall'esame degli atti, e specificamente dalle stesse controdeduzioni della Regione, risulta che il ruolo per l'anno 2019 (n. 2022/1134) è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 25/03/2022, ossia in epoca successiva al termine ultimo fissato dalla norma emergenziale. Ne consegue che, non operando la proroga biennale, trova applicazione il termine ordinario triennale (art. 5 D.L. 953/82). Essendo il tributo dovuto per l'anno 2019, il termine di prescrizione è maturato il 31/12/2022. La notifica della cartella di pagamento, effettuata solo il 31/01/2023, è intervenuta quando il diritto era ormai estinto.
3. Annualità 2017 e 2018: Validità della notifica e questione dell'attestazione di conformità. Per gli anni 2017
e 2018, la documentazione in atti dimostra che i ruoli sono stati consegnati rispettivamente il 10/09/2020 e il 10/03/2021, rientrando pienamente nell'ambito temporale di applicazione della proroga biennale ex art. 68 D.L. 18/2020. Pertanto, la notifica delle cartelle avvenuta il 31/01/2023 deve ritenersi tempestiva.
Parte ricorrente contesta tuttavia la validità della prova di tale notifica, eccependo con le memorie difensive la mancanza dell'attestazione di conformità sulle copie digitali prodotte da ADER.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Sotto un profilo interpretativo, l'obbligo di attestazione di conformità previsto dall'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 deve essere letto in combinato disposto con le norme che disciplinano la formazione del fascicolo telematico. La dottrina e la logica del sistema suggeriscono che tale onere riguardi primariamente i documenti nati in formato cartaceo e successivamente riversati nel processo digitale. Nel caso dell'Agente della Riscossione, i flussi di notifica e conservazione degli atti avvengono ormai prevalentemente tramite procedure informatizzate e dematerializzate, sicché spesso non esiste un "originale cartaceo" in senso tradizionale detenuto dal difensore rispetto al quale attestare la conformità. In tali ipotesi, soccorrono i principi generali del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ed in particolare l'art. 22 comma 3, il quale conferisce alle copie informatiche la medesima efficacia probatoria degli originali, salvo che la loro conformità non venga espressamente disconosciuta. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile o generiche eccezioni formali, ma deve indicare puntualmente in cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli specifici vizi sostanziali del documento prodotto (Cass. n. 16557/2019). Nel caso di specie, la contestazione del ricorrente appare generica e formale, non evidenziando alcuna difformità sostanziale tale da inficiare la valenza probatoria degli atti prodotti.
Ma vi è una ragione assorbente di natura processuale che determina l'inammissibilità della censura. Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha eccepito l'omessa notifica tout court delle cartelle. Solo con le memorie illustrative, depositate a ridosso dell'udienza, ha introdotto una questione diversa, riguardante la validità formale della prova (mancanza di attestazione di conformità). La recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., Sez. V, Ord. n. 16797 del 23/06/2025) ha chiarito che non vi è continenza tra l'eccezione di inesistenza della notifica e quella di nullità della stessa per vizi formali. Introdurre contestazioni sulla validità della notifica solo attraverso le memorie, a fronte di un'originaria eccezione di omessa notifica, costituisce un ampliamento inammissibile del thema decidendum. Tali vizi avrebbero dovuto essere dedotti tempestivamente, se del caso, mediante la proposizione di motivi aggiunti ex art. 24 D.Lgs. 546/92, e non attraverso semplici memorie illustrative, le quali hanno funzione meramente esplicativa e non possono sanare le preclusioni processuali già maturate.
Alla luce di quanto esposto, la notifica delle cartelle per gli anni 2017 e 2018 risulta validamente provata e, grazie alla proroga normativa COVID, tempestiva.
Le spese di giudizio sono compensate in ragione della soccombenza reciproca (accoglimento per il 2019
e cessata materia per il 2016; rigetto per il 2017-2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'anno d'imposta 2016;
2. Accoglie il ricorso limitatamente all'anno 2019 e, per l'effetto, annulla la relativa pretesa tributaria;
3. Rigetta il ricorso per le annualità 2017 e 2018;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1140/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018347950 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014679178000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066336924000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080125079000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202200196258350 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche per le annualità dal 2016 al 2019. A fondamento del gravame deduceva: l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari per il decorso del termine triennale;
l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento);
l'inapplicabilità al caso di specie della proroga dei termini di cui alla normativa emergenziale COVID-19.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa e sostenendo la piena regolarità della notifica delle cartelle prodromiche, avvenuta il 31/01/2023, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso,.
Si costituiva altresì la Regione Siciliana. L'Ente comunicava l'annullamento in autotutela del ruolo relativo all'anno 2016 (veicolo tg. Targa_1) per difetto di notifica dell'atto presupposto, chiedendo sul punto la cessazione della materia del contendere. Per le annualità 2017, 2018 e 2019, la Regione ribadiva la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo e invocava l'applicazione dell'art. 68 co.
4-bis D.L. 18/2020, asserendo che i termini di prescrizione fossero stati prorogati, rendendo tempestiva l'azione di recupero.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali contestava specificamente la documentazione prodotta dalle controparti. In particolare, la difesa del contribuente eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, rilevando che le copie informatiche delle cartelle e delle relate depositate dall'Agente della Riscossione erano prive dell'attestazione di conformità all'originale. A supporto di tale eccezione, il ricorrente richiamava numerose pronunce di questa Corte (tra cui la n. 4165/2025), sostenendo che tale carenza rendeva nulla la prova della notifica e imponesse l'accoglimento del ricorso,.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
1. Annualità 2016: Cessazione della materia del contendere In via preliminare, si prende atto che la Regione
Siciliana, nelle proprie controdeduzioni, ha dichiarato di aver provveduto allo sgravio del ruolo relativo all'anno
2016 (veicolo tg Targa_1) a causa del difetto di notifica dell'atto di accertamento. Venendo meno l'interesse alla decisione su tale punto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a detta annualità.
2. Annualità 2019: Prescrizione del credito. Con riferimento alla tassa automobilistica per l'anno 2019,
l'eccezione di prescrizione è fondata. La Regione Siciliana fonda la propria difesa sulla proroga biennale dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. 18/2020. Tuttavia, il legislatore ha circoscritto tale beneficio esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione "fino alla data del 31 dicembre 2021",. Dall'esame degli atti, e specificamente dalle stesse controdeduzioni della Regione, risulta che il ruolo per l'anno 2019 (n. 2022/1134) è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 25/03/2022, ossia in epoca successiva al termine ultimo fissato dalla norma emergenziale. Ne consegue che, non operando la proroga biennale, trova applicazione il termine ordinario triennale (art. 5 D.L. 953/82). Essendo il tributo dovuto per l'anno 2019, il termine di prescrizione è maturato il 31/12/2022. La notifica della cartella di pagamento, effettuata solo il 31/01/2023, è intervenuta quando il diritto era ormai estinto.
3. Annualità 2017 e 2018: Validità della notifica e questione dell'attestazione di conformità. Per gli anni 2017
e 2018, la documentazione in atti dimostra che i ruoli sono stati consegnati rispettivamente il 10/09/2020 e il 10/03/2021, rientrando pienamente nell'ambito temporale di applicazione della proroga biennale ex art. 68 D.L. 18/2020. Pertanto, la notifica delle cartelle avvenuta il 31/01/2023 deve ritenersi tempestiva.
Parte ricorrente contesta tuttavia la validità della prova di tale notifica, eccependo con le memorie difensive la mancanza dell'attestazione di conformità sulle copie digitali prodotte da ADER.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Sotto un profilo interpretativo, l'obbligo di attestazione di conformità previsto dall'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 deve essere letto in combinato disposto con le norme che disciplinano la formazione del fascicolo telematico. La dottrina e la logica del sistema suggeriscono che tale onere riguardi primariamente i documenti nati in formato cartaceo e successivamente riversati nel processo digitale. Nel caso dell'Agente della Riscossione, i flussi di notifica e conservazione degli atti avvengono ormai prevalentemente tramite procedure informatizzate e dematerializzate, sicché spesso non esiste un "originale cartaceo" in senso tradizionale detenuto dal difensore rispetto al quale attestare la conformità. In tali ipotesi, soccorrono i principi generali del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ed in particolare l'art. 22 comma 3, il quale conferisce alle copie informatiche la medesima efficacia probatoria degli originali, salvo che la loro conformità non venga espressamente disconosciuta. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile o generiche eccezioni formali, ma deve indicare puntualmente in cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli specifici vizi sostanziali del documento prodotto (Cass. n. 16557/2019). Nel caso di specie, la contestazione del ricorrente appare generica e formale, non evidenziando alcuna difformità sostanziale tale da inficiare la valenza probatoria degli atti prodotti.
Ma vi è una ragione assorbente di natura processuale che determina l'inammissibilità della censura. Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha eccepito l'omessa notifica tout court delle cartelle. Solo con le memorie illustrative, depositate a ridosso dell'udienza, ha introdotto una questione diversa, riguardante la validità formale della prova (mancanza di attestazione di conformità). La recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., Sez. V, Ord. n. 16797 del 23/06/2025) ha chiarito che non vi è continenza tra l'eccezione di inesistenza della notifica e quella di nullità della stessa per vizi formali. Introdurre contestazioni sulla validità della notifica solo attraverso le memorie, a fronte di un'originaria eccezione di omessa notifica, costituisce un ampliamento inammissibile del thema decidendum. Tali vizi avrebbero dovuto essere dedotti tempestivamente, se del caso, mediante la proposizione di motivi aggiunti ex art. 24 D.Lgs. 546/92, e non attraverso semplici memorie illustrative, le quali hanno funzione meramente esplicativa e non possono sanare le preclusioni processuali già maturate.
Alla luce di quanto esposto, la notifica delle cartelle per gli anni 2017 e 2018 risulta validamente provata e, grazie alla proroga normativa COVID, tempestiva.
Le spese di giudizio sono compensate in ragione della soccombenza reciproca (accoglimento per il 2019
e cessata materia per il 2016; rigetto per il 2017-2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'anno d'imposta 2016;
2. Accoglie il ricorso limitatamente all'anno 2019 e, per l'effetto, annulla la relativa pretesa tributaria;
3. Rigetta il ricorso per le annualità 2017 e 2018;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.