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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 114/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2019 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Franco AMATO;
APPELLANTE
contro
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S. (C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Barbara NICOLOSI;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 23.01.2025, precisate le conclusioni all'udienza del 19.09.2025 come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 112/2018 (causa n. 110/2015 R.G.) Parte_1
del giudice di pace di Paternò del 31.05.2018 (non notificata), con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno appellante, compensando le spese di lite e ponendo quelle della CTU medico-legale a carico di ognuna delle parti nella misura del
50%.
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che, sulla base di quest'ultime, la dinamica del sinistro come allegata da avrebbe dovuto Parte_1
considerarsi provata e, conseguentemente, l'appellata Controparte_2
(quale impresa designata dal F.G.V.S., trattandosi di veicolo non identificato) avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, Parte_1
l'accertamento della responsabilità del sinistro occorso in capo al conducente del veicolo non identificato e la condanna di quale impresa designata Controparte_2
per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 3.620,51.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la nella qualità di impresa Controparte_2
designata per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S., contestando, nel merito, il motivo di gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in particolare, deducendo il mancato assolvimento, da parte di dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 Parte_1
c.c.
§§§§§
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del
23.01.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e, per l'effetto, deve essere Parte_1
rigettato.
La doglianza eccepita dall'odierno appellante si fonda sulla sostenuta erronea valutazione delle risultanze probatorie, per non avere il giudice di pace considerato provata la storicità e la dinamica del sinistro sì come riferita da ritenendo inattendibili le Parte_1
dichiarazioni rese dal testimone.
In particolare, il giudice di prime cure, nel procedere all'esame degli elementi probatori offerti, Testim evidenziava che la deposizione resa dal teste escusso ( ) «non può Testimone_2
ritenersi attendibile per diversi ordini di motivi:
1) Secondo il teste l'autovettura avrebbe presuntivamente attinto il pedone alla gamba destra (i danni notati erano localizzati tutti sul lato destro della gamba < dopo avergli tolto la scarpa destra aveva un po' di sangue che fuoriusciva dalla caviglia e il ginocchio destro era un po' gonfio >), ma tali danni appaiono incompatibili con la descrizione della dinamica sopra riportata. Se è vero che la Lancia Y era diretta verso la Via Vittorio Emanuele e il pedone stava attraversando la strada in direzione del “Bar
Lo Faro” (teste escusso), il pedone avrebbe dovuto riportare tendenzialmente danni o direttamente alla gamba sinistra o sulla parte sinistra della gamba e non sul lato destro,
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a meno che non vi sia stato alcun contatto tra l'autovettura e il pedone e i traumi siano ascrivibili alla caduta autonoma a terra di quest'ultimo.
2) Se il teste percorreva (a bordo del veicolo del suo datore di lavoro) Corso Sicilia con direzione opposta rispetto al veicolo non identificato, appare poco credibile che sia Testi stato proprio il tra i primi a soccorrere il giovane e a chiamare il 118. E' Pt_1
ben noto infatti non solo che non è facile trovare parcheggio nel luogo teatro del sinistro ma che il Corso Sicilia sia anche una strada ad alta densità di traffico veicolare».
Il giudice di pace riteneva, quindi, «non credibile la dichiarazione resa dall'unico teste non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria compiuta, altri elementi validi per avallare la predetta dichiarazione», evidenziando al riguardo come non era stato prodotto «alcun verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri da cui trarre ulteriori elementi che consentano a questo giudice di convincersi circa l'effettivo verificarsi del sinistro come descritto dal danneggiato» né altra prova era stata fornita in tal senso dall'odierno appellante.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio posto a carico di ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, pertanto, dichiarava Parte_1
infondata la domanda risarcitoria dallo stesso proposta.
La ricostruzione operata dal giudice di pace – sebbene le motivazioni non siano pienamente condivisibili – è comunque da ritenersi corretta, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono, in verità, di ritenere che il sinistro per cui è causa sia stato provato con certezza nella sua storicità.
In particolare – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. (che impone a colui il quale intende far valere un diritto l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso) – occorre preliminarmente ricordare che la regola generale di cui alla disposizione normativa richiamata non viene meno, ovviamente, nemmeno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
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Il danneggiato che intenda promuovere la richiesta di risarcimento dei confronti del
[...]
, sul presupposto che ricorra una delle ipotesi di cui all'art. Parte_2
283 d.lgs. n. 205/2009, ha, infatti, comunque l'onere di provare le modalità del sinistro, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta (dolosa o colposa, esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo coinvolto (ex multis, Cassazione civile, sez. III, ord. 19 aprile 2023, n.
10540).
Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dalla disposizione normativa contenuta all'art. 283 d.lgs. n. 205/2009 è volta unicamente a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non anche ad assicurare, indipendentemente, un risarcimento al danneggiato.
Nel caso di specie, ha omesso di fornire adeguata prova circa la storicità del Parte_1
fatto, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, nell'atto di citazione originario, allegava che, in data 12.03.2014 Parte_1
(ore 15:05 circa), mentre attraversava a piedi il corso Sicilia in Paternò (all'altezza del n. 15), veniva investito da una autovettura rimasta non identificata e che, a seguito dell'urto, cadeva rovinosamente riportando lesioni, per le quali veniva trasportato, con autoambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale di Paternò.
Parte appellante affidava la prova della storicità del sinistro principalmente alla prova testi che solo in parte confermano quanto allegato da offrendo, peraltro, profili di Parte_1
incoerenza interna nella descrizione del fatto.
Il teste escusso in primo grado (BU , cugino dell'odierno appellante), Testimone_2
infatti, dichiarava che «mentre rientravo da lavoro, mi trovavo a percorrere Corso Sicilia, nei pressi del Bar “Lo Faro”, ed ho potuto notare che mio cugino è stato investito da una autovettura Lancia Y di colore grigio chiaro guidata da una donna», precisando che percorreva «il Corso Sicilia in senso opposto alla autovettura che ha colpito mio cugino sulla gamba destra per poi allontanarsi con direzione via Vittorio Emanuele (…) Dopo l'incidente
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sono stato tra i primi a soccorrere mio cugino ed io personalmente ho chiamato
l'autoambulanza del 118 (…) ho potuto notare che aveva del sangue alla bocca e, dopo avergli tolto la scarpa destra, ho notato che aveva un po' di sangue che fuoriusciva dalla caviglia ed il ginocchio destro era un po' gonfio» (cfr. verbale di udienza del 16.02.2016).
Tuttavia, la dinamica del sinistro, sì come allegata dall'odierno appellante nella originaria citazione nonché sì come descritta dal teste escusso, risulta invero smentita dagli altri elementi probatori offerti, che non consentono, in alcun modo, di potere considerare compatibile la suddetta dinamica con le lesioni poi riscontrate su Parte_1
Ed infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che parte appellante riportava
«trauma contusivo gamba dx e reg. zigomatica sx» (cfr. verbale degli operatori del 118) e che, giunto al pronto soccorso, gli veniva diagnosticato «trauma escoriatico caviglia e piede dx, edema labbro superiore sx» (cfr. verbale di pronto soccorso).
Ebbene, ove il sinistro di cui si discute si fosse verificato secondo le modalità allegate dall'odierno appellante, le escoriazioni rilevate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paternò sulla caviglia e sul piede destro di avrebbero dovuto essere verosimilmente Parte_1 presenti anche sulla parte sinistra del corpo di quest'ultimo, che, invece, risultava priva di alcuna evidenza circa l'effettiva verificazione del fatto, ad eccezione di un edema al labbro superiore sinistro.
Tali evidenze, infatti, risultavano assenti non solo all'esito dell'esame obiettivo eseguito dai medici del P.S. dell'Ospedale di Paternò (i quali nulla rilevavano sulla parte sinistra del corpo di se non – come si è detto – la presenza di un edema sul labbro superiore Parte_1
sinistro, che nel verbale degli operatori del 118 era, invece, 'regione zigomatica sinistra'), ma nemmeno vi è traccia dalla descrizione in anamnesi effettuata dal paziente, che, sulla parte sinistra, non lamentava né riferiva alcunché.
In altri termini, la descrizione del fatto, come operata in citazione, avrebbe implicato la sussistenza di evidenze anche sulla parte sinistra del corpo di dal momento Parte_1
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che, anche in base allo schizzo raffigurante il luogo e la dinamica del sinistro redatto dal teste, lo scontro con l'autovettura rimasta ignota avveniva da sinistra.
Testim Le dichiarazioni del teste , come già anticipato, risultano incoerenti nella parte in cui egli ha esplicitamente affermato – contrariamente a quanto, a più riprese, sostenuto dalla difesa di parte appellante – che l'autovettura aveva attinto il proprio cugino alla gamba destra ('…ha colpito mio cugino sulla gamba destra per poi allontanarsi…').
Posto che, indiscutibilmente, secondo la dinamica offerta da parte attrice Pt_1
attraversava la strada in direzione del bar e che l'autovettura 'pirata' proveniva dalla sua sinistra, risulta incoerente l descrizione offerta dal teste, che avrebbe implicato una dinamica esattamente opposta (auto proveniente dal lato destro dell' ). Pt_1
Né può ritenersi decisivo per eliminare le incertezze derivanti dalla oggettiva dichiarazione del teste e dalle lesioni riscontrate unicamente sulla caviglia e piede destro dell' quanto Pt_1
sostenuto dalla difesa di parte appellante secondo cui 'al momento dell'impatto il sig. Pt_1
era in movimento, e quindi la normale cadenza del passo ha sicuramente esposto la
[...]
gamba destra all'impatto, circostanza che non è stata considerata dal Giudice'.
Ed invero, al di là del fatto che tale particolare e singolare dinamica non è stata descritta neanche in citazione, la 'normale cadenza' nell'attraversare la strada cui fa riferimento la difesa non avrebbe potuto comportare lesioni unicamente alla gamba destra senza coinvolgimento alcuno della gamba sinistra a meno di ipotizzare una 'falcata' tipica di un attraversamento a forte velocità da parte del pedone, posto che, al contrario, la 'normale cadenza' vede pur sempre l'alternarsi di una gamba all'altra in progressione ravvicinata e non superiore a 30 cm circa.
La dinamica del sinistro stradale oggetto del presente giudizio, quindi, appare incerta e non provata, nonché, addirittura, smentita dagli altri elementi probatori oggettivi acquisiti in giudizio, che escludono (per le ragioni sopra meglio evidenziate) la compatibilità della ricostruzione allegata da parte appellante con le lesioni lamentate e riscontrate.
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Né ad una diversa conclusione è possibile giungere in base alle risultanze della CTU medico- legale espletata nel giudizio di primo grado, sebbene la suddetta consulenza rassegni in termini di compatibilità le lesioni riscontrate con il sinistro oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, la consulenza medico-legale, al di là del fatto che lo stesso consulente si esprima con termini incerti («tali traumi sarebbero in rapporto di causalità col sinistro del 12/03/2014, secondo le modalità indicate dal periziando, in quanto verrebbero rispettati i criteri medico- legali cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause»; cfr. pag. 6 della consulenza), non risulta sorretta da concrete considerazioni medico-legali (se non il mero richiamo a criteri che, però, non venivano chiariti e approfonditi) né tali considerazioni emergono dalla stessa. Non si ravvisa, in altri termini, alcun elemento oggettivo e concreto da cui far derivare la compatibilità poi dedotta.
Più specificamente il C.T.U., dopo avere rassegnato il rispetto dei criteri medico-legali di compatibilità sopra riportati, non ha offerto alcuna indicazione specifica per chiarire e giustificare la valutazione, non risultando alcuna evidenza oggettiva e scientificamente apprezzabile in ordine al positivo giudizio di compatibilità, finendo per risolversi in una affermazione tautologica priva di contenuto.
Così, non risulta offerto alcun elemento 'topografico' o di 'efficienza lesiva' utile per comprendere la mancanza totale di lesioni sulla parte sinistra (inferiore) dell' né Pt_1
risulta in alcun modo chiarita la perentoria 'esclusione di altre cause'.
Le conclusioni in termini di compatibilità fra le lesioni patite da ed il sinistro Parte_1
per cui è causa cui è pervenuto il CTU medico legale non risultano, quindi, idonee a superare il deficiti probatorio sopra evidenziato posto che la astratta compatibilità (peraltro, come si è rilevato, nemmeno sorretta da dati oggettivi) delle lesioni con un evento identificabile con un sinistro stradale non prova che, in concreto, i danni patiti da siano Parte_1 effettivamente riconducibili a quell'evento dannoso (specialmente, ove si consideri che tale evento dannosi non risulti sufficientemente dimostrato nella fattispecie in esame).
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Ne deriva, pertanto, che, alla luce delle risultanze istruttorie versate in atti, non è possibile considerare accertata la storicità del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, non può ritenersi provato l'an della domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante, oltre che, di conseguenza, anche il quantum.
Sicché, l'appello proposto da mancando del tutto la prova della Parte_1
ricostruzione del fatto, risulta infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.
Per completezza, va detto che non possono trarsi elementi utili da quanto evidenziato dalla difesa di parte convenuta con riguardo alla descrizione del mezzo che avrebbe investito l' , specificamente indicati nel corso della deposizione ('…autovettura Lania Y di Pt_1
colore grigio chiaro guidata da una donna') e offerti in modo generico in sede di istruttoria svolta dalla Compagnia in quanto in atti risulta solo relazione della 'accertatrice' he ha Testim sintetizzato una telefonata fatta al cui però non è seguita formale acquisizione di dichiarazioni sottoscritte dal predetto.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, nonché alla luce del rigetto dell'appello proposto da parte appellante va condannata al pagamento delle Parte_1
spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo, in misura intermedia fra minimi e medi, tenuto conto delle questioni affrontate.
Posto che parte appellata non aveva proposto appello incidentale sul capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, la richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, formalizzata con la comparsa conclusionale, risulta, quanto alle spese del giudizio di primo grado, inammissibile.
§§§§§
Deve, infine, rilevarsi che, atteso il rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte di di una somma pari all'importo del contributo Parte_1
unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 114/2019 R.G., così statuisce:
o RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla statuizione delle spese;
o CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali per il presente giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi € 1.250,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
o DA' atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa renata Lombardo, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_3
Catania, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2019 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Franco AMATO;
APPELLANTE
contro
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S. (C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Barbara NICOLOSI;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 23.01.2025, precisate le conclusioni all'udienza del 19.09.2025 come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 112/2018 (causa n. 110/2015 R.G.) Parte_1
del giudice di pace di Paternò del 31.05.2018 (non notificata), con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno appellante, compensando le spese di lite e ponendo quelle della CTU medico-legale a carico di ognuna delle parti nella misura del
50%.
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che, sulla base di quest'ultime, la dinamica del sinistro come allegata da avrebbe dovuto Parte_1
considerarsi provata e, conseguentemente, l'appellata Controparte_2
(quale impresa designata dal F.G.V.S., trattandosi di veicolo non identificato) avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, Parte_1
l'accertamento della responsabilità del sinistro occorso in capo al conducente del veicolo non identificato e la condanna di quale impresa designata Controparte_2
per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 3.620,51.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la nella qualità di impresa Controparte_2
designata per la liquidazione nei sinistri a carico del F.G.V.S., contestando, nel merito, il motivo di gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in particolare, deducendo il mancato assolvimento, da parte di dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 Parte_1
c.c.
§§§§§
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del
23.01.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e, per l'effetto, deve essere Parte_1
rigettato.
La doglianza eccepita dall'odierno appellante si fonda sulla sostenuta erronea valutazione delle risultanze probatorie, per non avere il giudice di pace considerato provata la storicità e la dinamica del sinistro sì come riferita da ritenendo inattendibili le Parte_1
dichiarazioni rese dal testimone.
In particolare, il giudice di prime cure, nel procedere all'esame degli elementi probatori offerti, Testim evidenziava che la deposizione resa dal teste escusso ( ) «non può Testimone_2
ritenersi attendibile per diversi ordini di motivi:
1) Secondo il teste l'autovettura avrebbe presuntivamente attinto il pedone alla gamba destra (i danni notati erano localizzati tutti sul lato destro della gamba < dopo avergli tolto la scarpa destra aveva un po' di sangue che fuoriusciva dalla caviglia e il ginocchio destro era un po' gonfio >), ma tali danni appaiono incompatibili con la descrizione della dinamica sopra riportata. Se è vero che la Lancia Y era diretta verso la Via Vittorio Emanuele e il pedone stava attraversando la strada in direzione del “Bar
Lo Faro” (teste escusso), il pedone avrebbe dovuto riportare tendenzialmente danni o direttamente alla gamba sinistra o sulla parte sinistra della gamba e non sul lato destro,
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a meno che non vi sia stato alcun contatto tra l'autovettura e il pedone e i traumi siano ascrivibili alla caduta autonoma a terra di quest'ultimo.
2) Se il teste percorreva (a bordo del veicolo del suo datore di lavoro) Corso Sicilia con direzione opposta rispetto al veicolo non identificato, appare poco credibile che sia Testi stato proprio il tra i primi a soccorrere il giovane e a chiamare il 118. E' Pt_1
ben noto infatti non solo che non è facile trovare parcheggio nel luogo teatro del sinistro ma che il Corso Sicilia sia anche una strada ad alta densità di traffico veicolare».
Il giudice di pace riteneva, quindi, «non credibile la dichiarazione resa dall'unico teste non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria compiuta, altri elementi validi per avallare la predetta dichiarazione», evidenziando al riguardo come non era stato prodotto «alcun verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri da cui trarre ulteriori elementi che consentano a questo giudice di convincersi circa l'effettivo verificarsi del sinistro come descritto dal danneggiato» né altra prova era stata fornita in tal senso dall'odierno appellante.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio posto a carico di ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, pertanto, dichiarava Parte_1
infondata la domanda risarcitoria dallo stesso proposta.
La ricostruzione operata dal giudice di pace – sebbene le motivazioni non siano pienamente condivisibili – è comunque da ritenersi corretta, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono, in verità, di ritenere che il sinistro per cui è causa sia stato provato con certezza nella sua storicità.
In particolare – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. (che impone a colui il quale intende far valere un diritto l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso) – occorre preliminarmente ricordare che la regola generale di cui alla disposizione normativa richiamata non viene meno, ovviamente, nemmeno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
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Il danneggiato che intenda promuovere la richiesta di risarcimento dei confronti del
[...]
, sul presupposto che ricorra una delle ipotesi di cui all'art. Parte_2
283 d.lgs. n. 205/2009, ha, infatti, comunque l'onere di provare le modalità del sinistro, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta (dolosa o colposa, esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo coinvolto (ex multis, Cassazione civile, sez. III, ord. 19 aprile 2023, n.
10540).
Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dalla disposizione normativa contenuta all'art. 283 d.lgs. n. 205/2009 è volta unicamente a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non anche ad assicurare, indipendentemente, un risarcimento al danneggiato.
Nel caso di specie, ha omesso di fornire adeguata prova circa la storicità del Parte_1
fatto, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, nell'atto di citazione originario, allegava che, in data 12.03.2014 Parte_1
(ore 15:05 circa), mentre attraversava a piedi il corso Sicilia in Paternò (all'altezza del n. 15), veniva investito da una autovettura rimasta non identificata e che, a seguito dell'urto, cadeva rovinosamente riportando lesioni, per le quali veniva trasportato, con autoambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale di Paternò.
Parte appellante affidava la prova della storicità del sinistro principalmente alla prova testi che solo in parte confermano quanto allegato da offrendo, peraltro, profili di Parte_1
incoerenza interna nella descrizione del fatto.
Il teste escusso in primo grado (BU , cugino dell'odierno appellante), Testimone_2
infatti, dichiarava che «mentre rientravo da lavoro, mi trovavo a percorrere Corso Sicilia, nei pressi del Bar “Lo Faro”, ed ho potuto notare che mio cugino è stato investito da una autovettura Lancia Y di colore grigio chiaro guidata da una donna», precisando che percorreva «il Corso Sicilia in senso opposto alla autovettura che ha colpito mio cugino sulla gamba destra per poi allontanarsi con direzione via Vittorio Emanuele (…) Dopo l'incidente
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sono stato tra i primi a soccorrere mio cugino ed io personalmente ho chiamato
l'autoambulanza del 118 (…) ho potuto notare che aveva del sangue alla bocca e, dopo avergli tolto la scarpa destra, ho notato che aveva un po' di sangue che fuoriusciva dalla caviglia ed il ginocchio destro era un po' gonfio» (cfr. verbale di udienza del 16.02.2016).
Tuttavia, la dinamica del sinistro, sì come allegata dall'odierno appellante nella originaria citazione nonché sì come descritta dal teste escusso, risulta invero smentita dagli altri elementi probatori offerti, che non consentono, in alcun modo, di potere considerare compatibile la suddetta dinamica con le lesioni poi riscontrate su Parte_1
Ed infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che parte appellante riportava
«trauma contusivo gamba dx e reg. zigomatica sx» (cfr. verbale degli operatori del 118) e che, giunto al pronto soccorso, gli veniva diagnosticato «trauma escoriatico caviglia e piede dx, edema labbro superiore sx» (cfr. verbale di pronto soccorso).
Ebbene, ove il sinistro di cui si discute si fosse verificato secondo le modalità allegate dall'odierno appellante, le escoriazioni rilevate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paternò sulla caviglia e sul piede destro di avrebbero dovuto essere verosimilmente Parte_1 presenti anche sulla parte sinistra del corpo di quest'ultimo, che, invece, risultava priva di alcuna evidenza circa l'effettiva verificazione del fatto, ad eccezione di un edema al labbro superiore sinistro.
Tali evidenze, infatti, risultavano assenti non solo all'esito dell'esame obiettivo eseguito dai medici del P.S. dell'Ospedale di Paternò (i quali nulla rilevavano sulla parte sinistra del corpo di se non – come si è detto – la presenza di un edema sul labbro superiore Parte_1
sinistro, che nel verbale degli operatori del 118 era, invece, 'regione zigomatica sinistra'), ma nemmeno vi è traccia dalla descrizione in anamnesi effettuata dal paziente, che, sulla parte sinistra, non lamentava né riferiva alcunché.
In altri termini, la descrizione del fatto, come operata in citazione, avrebbe implicato la sussistenza di evidenze anche sulla parte sinistra del corpo di dal momento Parte_1
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che, anche in base allo schizzo raffigurante il luogo e la dinamica del sinistro redatto dal teste, lo scontro con l'autovettura rimasta ignota avveniva da sinistra.
Testim Le dichiarazioni del teste , come già anticipato, risultano incoerenti nella parte in cui egli ha esplicitamente affermato – contrariamente a quanto, a più riprese, sostenuto dalla difesa di parte appellante – che l'autovettura aveva attinto il proprio cugino alla gamba destra ('…ha colpito mio cugino sulla gamba destra per poi allontanarsi…').
Posto che, indiscutibilmente, secondo la dinamica offerta da parte attrice Pt_1
attraversava la strada in direzione del bar e che l'autovettura 'pirata' proveniva dalla sua sinistra, risulta incoerente l descrizione offerta dal teste, che avrebbe implicato una dinamica esattamente opposta (auto proveniente dal lato destro dell' ). Pt_1
Né può ritenersi decisivo per eliminare le incertezze derivanti dalla oggettiva dichiarazione del teste e dalle lesioni riscontrate unicamente sulla caviglia e piede destro dell' quanto Pt_1
sostenuto dalla difesa di parte appellante secondo cui 'al momento dell'impatto il sig. Pt_1
era in movimento, e quindi la normale cadenza del passo ha sicuramente esposto la
[...]
gamba destra all'impatto, circostanza che non è stata considerata dal Giudice'.
Ed invero, al di là del fatto che tale particolare e singolare dinamica non è stata descritta neanche in citazione, la 'normale cadenza' nell'attraversare la strada cui fa riferimento la difesa non avrebbe potuto comportare lesioni unicamente alla gamba destra senza coinvolgimento alcuno della gamba sinistra a meno di ipotizzare una 'falcata' tipica di un attraversamento a forte velocità da parte del pedone, posto che, al contrario, la 'normale cadenza' vede pur sempre l'alternarsi di una gamba all'altra in progressione ravvicinata e non superiore a 30 cm circa.
La dinamica del sinistro stradale oggetto del presente giudizio, quindi, appare incerta e non provata, nonché, addirittura, smentita dagli altri elementi probatori oggettivi acquisiti in giudizio, che escludono (per le ragioni sopra meglio evidenziate) la compatibilità della ricostruzione allegata da parte appellante con le lesioni lamentate e riscontrate.
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Né ad una diversa conclusione è possibile giungere in base alle risultanze della CTU medico- legale espletata nel giudizio di primo grado, sebbene la suddetta consulenza rassegni in termini di compatibilità le lesioni riscontrate con il sinistro oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, la consulenza medico-legale, al di là del fatto che lo stesso consulente si esprima con termini incerti («tali traumi sarebbero in rapporto di causalità col sinistro del 12/03/2014, secondo le modalità indicate dal periziando, in quanto verrebbero rispettati i criteri medico- legali cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause»; cfr. pag. 6 della consulenza), non risulta sorretta da concrete considerazioni medico-legali (se non il mero richiamo a criteri che, però, non venivano chiariti e approfonditi) né tali considerazioni emergono dalla stessa. Non si ravvisa, in altri termini, alcun elemento oggettivo e concreto da cui far derivare la compatibilità poi dedotta.
Più specificamente il C.T.U., dopo avere rassegnato il rispetto dei criteri medico-legali di compatibilità sopra riportati, non ha offerto alcuna indicazione specifica per chiarire e giustificare la valutazione, non risultando alcuna evidenza oggettiva e scientificamente apprezzabile in ordine al positivo giudizio di compatibilità, finendo per risolversi in una affermazione tautologica priva di contenuto.
Così, non risulta offerto alcun elemento 'topografico' o di 'efficienza lesiva' utile per comprendere la mancanza totale di lesioni sulla parte sinistra (inferiore) dell' né Pt_1
risulta in alcun modo chiarita la perentoria 'esclusione di altre cause'.
Le conclusioni in termini di compatibilità fra le lesioni patite da ed il sinistro Parte_1
per cui è causa cui è pervenuto il CTU medico legale non risultano, quindi, idonee a superare il deficiti probatorio sopra evidenziato posto che la astratta compatibilità (peraltro, come si è rilevato, nemmeno sorretta da dati oggettivi) delle lesioni con un evento identificabile con un sinistro stradale non prova che, in concreto, i danni patiti da siano Parte_1 effettivamente riconducibili a quell'evento dannoso (specialmente, ove si consideri che tale evento dannosi non risulti sufficientemente dimostrato nella fattispecie in esame).
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Ne deriva, pertanto, che, alla luce delle risultanze istruttorie versate in atti, non è possibile considerare accertata la storicità del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, non può ritenersi provato l'an della domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante, oltre che, di conseguenza, anche il quantum.
Sicché, l'appello proposto da mancando del tutto la prova della Parte_1
ricostruzione del fatto, risulta infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.
Per completezza, va detto che non possono trarsi elementi utili da quanto evidenziato dalla difesa di parte convenuta con riguardo alla descrizione del mezzo che avrebbe investito l' , specificamente indicati nel corso della deposizione ('…autovettura Lania Y di Pt_1
colore grigio chiaro guidata da una donna') e offerti in modo generico in sede di istruttoria svolta dalla Compagnia in quanto in atti risulta solo relazione della 'accertatrice' he ha Testim sintetizzato una telefonata fatta al cui però non è seguita formale acquisizione di dichiarazioni sottoscritte dal predetto.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, nonché alla luce del rigetto dell'appello proposto da parte appellante va condannata al pagamento delle Parte_1
spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo, in misura intermedia fra minimi e medi, tenuto conto delle questioni affrontate.
Posto che parte appellata non aveva proposto appello incidentale sul capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, la richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, formalizzata con la comparsa conclusionale, risulta, quanto alle spese del giudizio di primo grado, inammissibile.
§§§§§
Deve, infine, rilevarsi che, atteso il rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte di di una somma pari all'importo del contributo Parte_1
unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 114/2019 R.G., così statuisce:
o RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla statuizione delle spese;
o CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali per il presente giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi € 1.250,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
o DA' atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa renata Lombardo, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_3
Catania, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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