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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1984 /2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rossino, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iurato giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/12/2024;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Scicli (RG) in data 08/08/2009, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 48, parte 2^, Serie A, dell'anno 2009; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (16.03.2014), Per_1
minorenne; hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 29/04/2021;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 29/04/2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) entrambi i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente dello stesso presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di vederlo ed averlo con sé quando vorrà, ma sempre compatibilmente con le sue esigenze di vita e di studio, previo accordo telefonico con la sig.ra ; in Controparte_1
ogni caso il padre avrà diritto di visita almeno due giorni alla settimana: il martedi e il venerdi dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
3) il sig. , inoltre, per quanto consentito dalla sua attività lavorativa e Parte_1
senza in alcun modo arrecare turbamento alla quotidianità del figlio potrà, durante il periodo scolastico, prelevare il minore a scuola e tenerlo con sé per qualche ora, riconducendolo all'abitazione della madre entro le ore 20.00;
4) Il sig. potrà avere con sé il figlio durante tutto il periodo delle ferie Parte_1
lavorative per un massimo di 20 giorni, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno, consentendo in ogni caso alla madre di incontrare il minore ogni due giorni, secondo accordi da stipulare ogni qualvolta;
5) il sig. potrà avere con sé il figlio, alternativamente, ad anno, dal 24 al Parte_1
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio per le festività natalizie e, sempre alternativamente ad anno, per le festività pasquali per il giorno di Pasqua o UE
(Lunedì dell'Angelo) e, ancora, secondo le ricorrenze che i coniugi vorrano celebrare
(compleanno dei genitori etc).
6) Il sig. si obbliga a corrispondere, entro i primi cinque giorni di ogni Parte_1 mese, per il mantenimento del figlio la somma di € 400,00 da rivalutarsi Per_1 automaticamente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico verrà corrisposto interamente alla madre. I coniugi concordano inoltre che tutte le spese straordinarie, quali ad esempio quelle mediche e scolastiche, che si rendano necessarie nell'interesse del figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si conviene infine che, nei
3 mesi in cui il figlio conviverà col padre, quest'ultimo non è tenuto a corrispondere il Per_1
suddetto contributo di mantenimento di € 400,00;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver prima di ora definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.”
Le condizioni sopra riportate, anche in ordine ai rapporti economici tra i genitori e il figlio, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse del minore e vertenti su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto della dichiarazione delle parti di rinuncia al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 08/08/2009 a Scicli e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 48, parte 2^, Serie A, dell'anno 2009;
- omologa le condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici relativi allo stesso, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia delle parti al reciproco mantenimento e della loro dichiarazione di aver regolato ogni rapporto tra loro;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
7.2.2025
4 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rossino, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iurato giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/12/2024;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Scicli (RG) in data 08/08/2009, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 48, parte 2^, Serie A, dell'anno 2009; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (16.03.2014), Per_1
minorenne; hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 29/04/2021;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 29/04/2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) entrambi i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente dello stesso presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di vederlo ed averlo con sé quando vorrà, ma sempre compatibilmente con le sue esigenze di vita e di studio, previo accordo telefonico con la sig.ra ; in Controparte_1
ogni caso il padre avrà diritto di visita almeno due giorni alla settimana: il martedi e il venerdi dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
3) il sig. , inoltre, per quanto consentito dalla sua attività lavorativa e Parte_1
senza in alcun modo arrecare turbamento alla quotidianità del figlio potrà, durante il periodo scolastico, prelevare il minore a scuola e tenerlo con sé per qualche ora, riconducendolo all'abitazione della madre entro le ore 20.00;
4) Il sig. potrà avere con sé il figlio durante tutto il periodo delle ferie Parte_1
lavorative per un massimo di 20 giorni, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno, consentendo in ogni caso alla madre di incontrare il minore ogni due giorni, secondo accordi da stipulare ogni qualvolta;
5) il sig. potrà avere con sé il figlio, alternativamente, ad anno, dal 24 al Parte_1
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio per le festività natalizie e, sempre alternativamente ad anno, per le festività pasquali per il giorno di Pasqua o UE
(Lunedì dell'Angelo) e, ancora, secondo le ricorrenze che i coniugi vorrano celebrare
(compleanno dei genitori etc).
6) Il sig. si obbliga a corrispondere, entro i primi cinque giorni di ogni Parte_1 mese, per il mantenimento del figlio la somma di € 400,00 da rivalutarsi Per_1 automaticamente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico verrà corrisposto interamente alla madre. I coniugi concordano inoltre che tutte le spese straordinarie, quali ad esempio quelle mediche e scolastiche, che si rendano necessarie nell'interesse del figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si conviene infine che, nei
3 mesi in cui il figlio conviverà col padre, quest'ultimo non è tenuto a corrispondere il Per_1
suddetto contributo di mantenimento di € 400,00;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver prima di ora definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.”
Le condizioni sopra riportate, anche in ordine ai rapporti economici tra i genitori e il figlio, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse del minore e vertenti su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto della dichiarazione delle parti di rinuncia al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 08/08/2009 a Scicli e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 48, parte 2^, Serie A, dell'anno 2009;
- omologa le condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici relativi allo stesso, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia delle parti al reciproco mantenimento e della loro dichiarazione di aver regolato ogni rapporto tra loro;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
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4 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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