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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/10/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice EL ER, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1013/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter cpc in data 26/6/2025, concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche, e vertente
T R A
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Maria Romano ed C.F._1
elettivamente domiciliati in San Giovanni in F. alla Via Cavalcanti n.4, giusta procura in atti;
Attori
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ed domiciliata ex lege in Via G. da Fiore, n. 34,
procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: Attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto
esposto in narrativa e documentalmente prodotto, accogliere la domanda attorea in ogni sua parte , e, per l'effetto, condannare la , in persona del prefetto p.t. Controparte_1
al risarcimento in favore degli attori, dei danni patrimoniali nella misura di €.12.200,00, e dei
danni non patrimoniali, da perdita di chance e danno esistenziale per la causale in narrativa,
da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al
soddisfo Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA e CPAP come per legge,
con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 cpc”.
Convenuta: “CHIEDE che On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiari inammissibile o
improponibile ogni avversa domanda e la rigetti perché infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del l.r.p.t. Parte_1
KS AN, e hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Cosenza Parte_2
in giudizio la per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
A fondamento della domanda, hanno esposto che , nella qualità di Parte_2
conducente del veicolo Mercedes modello 814D tg./telaio FA196SV/WDB6703131P1
48168, di proprietà di , proponeva opposizione avverso l'ordinanza Fasc. Parte_3
2017-002606 RIF. N.14101717/23019 del 04.02.2019 emessa dalla Controparte_1
e notificata in data 12.02.2019, nella parte in cui disponeva la confisca del veicolo perché
scaduti i termini utili per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria conseguente all'accertamento della violazione dell'art.193 C.d.S., oggetto del verbale n.33/5
-0/2017 del 12.05.2017 redatto dai Carabinieri di Longobucco a carico di , il Parte_2
quale era stato colto alla guida del veicolo sopra indicato, sprovvisto di copertura assicurativa, provvedendo al sequestro del mezzo;
che il Giudice di Pace, con sentenza n.33/19 del 08/07/2019, depositata il 12/12/2019, dichiarata la contumacia della CP_1
, accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza prefettizia e ordinando la
[...]
restituzione del veicolo al legittimo proprietario e compensando le spese di lite;
che la sentenza veniva notificata alla in data 9.3.2022 senza ottenere Controparte_1 risposta alcuna;
che recatosi presso la Motorizzazione Civile apprendeva che il veicolo era stato demolito e tale notizia gli veniva comunicata formalmente in data 19.1.2023; che solo in data 4/11/2022 la comunicava la revoca della confisca ed ordinava Controparte_1
la restituzione del veicolo ormai demolito.
Gli attori hanno esposto altresì che il 31/01/2017, vendeva il veicolo in Parte_3
questione ad , quale titolare della ditta la quale Controparte_2 Parte_1
aveva sostenuto ulteriori spese per l'esercizio della sua attività di trasporto dovendosi procurare un veicolo sostitutivo, nonché la perdita economica pari alla somma versata per l'acquisto del bene illegittimamente demolito di € 12.200,00; che in data 16/12/2022 i
Carabinieri di Longobucco consegnavano il libretto di circolazione del veicolo che era stato demolito e che non era mai stato nella disponibilità del legittimo proprietario.
In ragione di tanto, adducendo l'illegittimità del provvedimento di demolizione adottato dalla in data 16/09/2019, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno, patrimoniale CP_1
e non, ex art. 2043 c.c., che ammonta a € 12.200,00 pari al valore economico del veicolo confiscato ed illegittimamente demolito, oltre i danni da stress e della perdita di chance per la illegittima contestazione e conseguente confisca da liquidarsi in via equitativa.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto che la domanda attorea Controparte_1
venga dichiarata inammissibile, improponibile o che venga rigettata per infondatezza.
La domanda è infondata.
Assumono gli attori che a seguito dell'attività illegittima posta in essere dalla CP_1
che con un provvedimento irragionevole e fondato su presupposti inesistenti ha
[...]
disposto la confisca e la demolizione del veicolo di loro proprietà, hanno subito la perdita economica pari alla somma versata per l'acquisto del veicolo medesimo di €. 12.200,00 e alle ulteriori conseguenze economiche dovute alla difficoltà nell'esercizio dell'attività di trasporto da essi svolta. Tuttavia la documentazione prodotta a dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, ed in particolare di essere proprietari del veicolo demolito, non è idonea a provare in capo ad essi la titolarità del diritto di proprietà del veicolo e l'esborso sostenuto per il pagamento del prezzo di vendita.
In particolare, quanto alla titolarità del diritto di proprietà in capo a , va detto Parte_2
che la circostanza, oltre a non essere stata dimostrata, non è stata neanche allegata;
anzi esso stesso da un lato deduce che l'autovettura sia stata acquistata da CP_2
e dall'altro lato non allega di avere versato il prezzo della vendita.
[...]
Di conseguenza, al alcun danno è potuto derivare dalla demolizione del veicolo. Pt_2
Quanto, invece, alla titolarità del diritto di proprietà in capo a , va Controparte_2
detto che la circostanza, benchè allegata, non sia stata dimostrata.
E' pacifico che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfezioni, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato, ai sensi dell'art. 1376
c.c. L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore, nonché ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo.
Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, che possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova,
anche testimoniale (Cass. 20.4.2016, n. 7771; Cass.11.4.2016, n. 8415).
Il R.D. 29.7.1927, n. 1814, art. 13 prevede, infatti, che: "se il trasferimento derivi da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico
Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore,
debitamente autenticata". Deriva da quanto precede che la al fine di dimostrare di essere la proprietaria CP_2
del veicolo per cui è causa, avrebbe dovuto dimostrare di averlo acquistato per vendita,
comodato o altro contratto traslativo della proprietà o del godimento del bene, e come detto sopra, avrebbe potuto dare la prova della conclusione del contratto con ogni mezzo, anche per testimoni.
Nondimeno, l'attrice non ha svolto al riguardo altra attività istruttoria se non la produzione di una dichiarazione di vendita sottoscritta dal venditore e della fattura n.04 del 31.01.2017
asseritamente rilasciata da , Via Italia 8, 84070 Trentinara (SA), Controparte_3
P.IVA . P.IVA_3
Nessuno dei due documenti è però idoneo a dimostrare l'acquisto dell'autovettura.
In particolare, la dichiarazione di vendita (oltre alle considerazioni sopra espresse circa la sua funzione), non risultando autenticata, è priva di qualsiasi valore. Il riquadro della dichiarazione, dedicato all'autentica della firma, di seguito riproposto, infatti, non risulta compilato.
La fattura n.04 del 31.01.2017, peraltro emessa da un soggetto giuridico diverso dall'effettivo proprietario che sulla base del libretto di circolazione prodotto in atti è
[...]
e non già l , è anche essa priva di valore probatorio, atteso CP_4 Controparte_3
che la fattura emessa da un soggetto terzo non costituisce prova legale piena, rappresentando al più un elemento di prova, che nella specie non può essere valutato, in difetto di altri elementi logici che inducano a ritenere che effettivamente abbia CP_2
realmente acquistato il veicolo.
Dal libretto di circolazione e dai verbali redatti dai CC di Longobucco in data 12.5.2017,
successivamente alla asserita vendita, risulta infatti che il proprietario del veicolo sia Parte_3
, senza che venga operato alcun riferimento all'attrice. Del resto, lo stesso ,
[...] Pt_2
sentito dai carabinieri quale trasgressore (perché circolava alla guida del veicolo privo di copertura assicurativa e con targa non propria o contraffatta), si è dichiarato
“completamente estraneo ai fatti”, senza rivendicare la proprietà del veicolo in capo a sé o alla odierna attrice.
Per altro verso, la predetta fattura è inidonea a fornire elementi di prova anche circa la reale corresponsione del prezzo, atteso che la stessa non risulta quietanzata dall'emittente; né
sono stati forniti altri elementi, anche indiziari, da cui evincere che l'acquirente CP_2
abbia sostenuto l'esborso corrispondente alla prezzo della vendita.
Il rilievo operato, inoltre, non contrasta con il principio di non contestazione, atteso che la nell'atto di costituzione in giudizio (unico atto difensivo depositato) non ha preso CP_1
posizione sui fatti di causa dedotti dagli attori, avendo imperniato la sua difesa sul presupposto (invero non corrispondente alla causa petendi della domanda) che gli attori abbiano chiesto la condanna “al risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di un
autoveicolo confiscato e successivamente demolito, sostenendo che al momento della
vendita (anno 2017) il veicolo fosse privo del libretto di circolazione, che sarebbe stato
consegnato dai Carabinieri al venditore solo successivamente, nel 2022”.
A tal fine, va ricordato che le Sezioni Unite con la sentenza n.2951/2016 hanno precisato come il principio di non contestazione opera solo quando il convenuto prende posizione con la comparsa di risposta sui fatti posti a fondamento della domanda, evenienza che nel caso in esame non si è verificata, perché, come detto, la prefettura si è difesa in ordine ad un fatto diverso da quello prospettato dagli attori.
In ogni caso, se il principio di non contestazione solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice,
ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. 2025/8625, 2023/23960,
2023/16028, 2018/3293).
In definitiva, nel caso di specie, deve ritenersi che sulla base del compendio probatorio non sussiste la prova del contratto di acquisto del veicolo e del pagamento del relativo prezzo né in capo al né in capo a e di conseguenza alcun danno può essere Pt_2 CP_2
riconosciuto in capo ad essi.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del rilievo d'ufficio nella misura della metà; quelle residue seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
rigetta la domanda attrice;
dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura della metà;
condanna gli attori al pagamento delle spese residue che liquida in € 1.270,00, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
EL ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice EL ER, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1013/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter cpc in data 26/6/2025, concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche, e vertente
T R A
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Maria Romano ed C.F._1
elettivamente domiciliati in San Giovanni in F. alla Via Cavalcanti n.4, giusta procura in atti;
Attori
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ed domiciliata ex lege in Via G. da Fiore, n. 34,
procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: Attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto
esposto in narrativa e documentalmente prodotto, accogliere la domanda attorea in ogni sua parte , e, per l'effetto, condannare la , in persona del prefetto p.t. Controparte_1
al risarcimento in favore degli attori, dei danni patrimoniali nella misura di €.12.200,00, e dei
danni non patrimoniali, da perdita di chance e danno esistenziale per la causale in narrativa,
da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al
soddisfo Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA e CPAP come per legge,
con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 cpc”.
Convenuta: “CHIEDE che On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiari inammissibile o
improponibile ogni avversa domanda e la rigetti perché infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del l.r.p.t. Parte_1
KS AN, e hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Cosenza Parte_2
in giudizio la per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
A fondamento della domanda, hanno esposto che , nella qualità di Parte_2
conducente del veicolo Mercedes modello 814D tg./telaio FA196SV/WDB6703131P1
48168, di proprietà di , proponeva opposizione avverso l'ordinanza Fasc. Parte_3
2017-002606 RIF. N.14101717/23019 del 04.02.2019 emessa dalla Controparte_1
e notificata in data 12.02.2019, nella parte in cui disponeva la confisca del veicolo perché
scaduti i termini utili per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria conseguente all'accertamento della violazione dell'art.193 C.d.S., oggetto del verbale n.33/5
-0/2017 del 12.05.2017 redatto dai Carabinieri di Longobucco a carico di , il Parte_2
quale era stato colto alla guida del veicolo sopra indicato, sprovvisto di copertura assicurativa, provvedendo al sequestro del mezzo;
che il Giudice di Pace, con sentenza n.33/19 del 08/07/2019, depositata il 12/12/2019, dichiarata la contumacia della CP_1
, accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza prefettizia e ordinando la
[...]
restituzione del veicolo al legittimo proprietario e compensando le spese di lite;
che la sentenza veniva notificata alla in data 9.3.2022 senza ottenere Controparte_1 risposta alcuna;
che recatosi presso la Motorizzazione Civile apprendeva che il veicolo era stato demolito e tale notizia gli veniva comunicata formalmente in data 19.1.2023; che solo in data 4/11/2022 la comunicava la revoca della confisca ed ordinava Controparte_1
la restituzione del veicolo ormai demolito.
Gli attori hanno esposto altresì che il 31/01/2017, vendeva il veicolo in Parte_3
questione ad , quale titolare della ditta la quale Controparte_2 Parte_1
aveva sostenuto ulteriori spese per l'esercizio della sua attività di trasporto dovendosi procurare un veicolo sostitutivo, nonché la perdita economica pari alla somma versata per l'acquisto del bene illegittimamente demolito di € 12.200,00; che in data 16/12/2022 i
Carabinieri di Longobucco consegnavano il libretto di circolazione del veicolo che era stato demolito e che non era mai stato nella disponibilità del legittimo proprietario.
In ragione di tanto, adducendo l'illegittimità del provvedimento di demolizione adottato dalla in data 16/09/2019, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno, patrimoniale CP_1
e non, ex art. 2043 c.c., che ammonta a € 12.200,00 pari al valore economico del veicolo confiscato ed illegittimamente demolito, oltre i danni da stress e della perdita di chance per la illegittima contestazione e conseguente confisca da liquidarsi in via equitativa.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto che la domanda attorea Controparte_1
venga dichiarata inammissibile, improponibile o che venga rigettata per infondatezza.
La domanda è infondata.
Assumono gli attori che a seguito dell'attività illegittima posta in essere dalla CP_1
che con un provvedimento irragionevole e fondato su presupposti inesistenti ha
[...]
disposto la confisca e la demolizione del veicolo di loro proprietà, hanno subito la perdita economica pari alla somma versata per l'acquisto del veicolo medesimo di €. 12.200,00 e alle ulteriori conseguenze economiche dovute alla difficoltà nell'esercizio dell'attività di trasporto da essi svolta. Tuttavia la documentazione prodotta a dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, ed in particolare di essere proprietari del veicolo demolito, non è idonea a provare in capo ad essi la titolarità del diritto di proprietà del veicolo e l'esborso sostenuto per il pagamento del prezzo di vendita.
In particolare, quanto alla titolarità del diritto di proprietà in capo a , va detto Parte_2
che la circostanza, oltre a non essere stata dimostrata, non è stata neanche allegata;
anzi esso stesso da un lato deduce che l'autovettura sia stata acquistata da CP_2
e dall'altro lato non allega di avere versato il prezzo della vendita.
[...]
Di conseguenza, al alcun danno è potuto derivare dalla demolizione del veicolo. Pt_2
Quanto, invece, alla titolarità del diritto di proprietà in capo a , va Controparte_2
detto che la circostanza, benchè allegata, non sia stata dimostrata.
E' pacifico che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfezioni, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato, ai sensi dell'art. 1376
c.c. L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore, nonché ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo.
Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, che possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova,
anche testimoniale (Cass. 20.4.2016, n. 7771; Cass.11.4.2016, n. 8415).
Il R.D. 29.7.1927, n. 1814, art. 13 prevede, infatti, che: "se il trasferimento derivi da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico
Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore,
debitamente autenticata". Deriva da quanto precede che la al fine di dimostrare di essere la proprietaria CP_2
del veicolo per cui è causa, avrebbe dovuto dimostrare di averlo acquistato per vendita,
comodato o altro contratto traslativo della proprietà o del godimento del bene, e come detto sopra, avrebbe potuto dare la prova della conclusione del contratto con ogni mezzo, anche per testimoni.
Nondimeno, l'attrice non ha svolto al riguardo altra attività istruttoria se non la produzione di una dichiarazione di vendita sottoscritta dal venditore e della fattura n.04 del 31.01.2017
asseritamente rilasciata da , Via Italia 8, 84070 Trentinara (SA), Controparte_3
P.IVA . P.IVA_3
Nessuno dei due documenti è però idoneo a dimostrare l'acquisto dell'autovettura.
In particolare, la dichiarazione di vendita (oltre alle considerazioni sopra espresse circa la sua funzione), non risultando autenticata, è priva di qualsiasi valore. Il riquadro della dichiarazione, dedicato all'autentica della firma, di seguito riproposto, infatti, non risulta compilato.
La fattura n.04 del 31.01.2017, peraltro emessa da un soggetto giuridico diverso dall'effettivo proprietario che sulla base del libretto di circolazione prodotto in atti è
[...]
e non già l , è anche essa priva di valore probatorio, atteso CP_4 Controparte_3
che la fattura emessa da un soggetto terzo non costituisce prova legale piena, rappresentando al più un elemento di prova, che nella specie non può essere valutato, in difetto di altri elementi logici che inducano a ritenere che effettivamente abbia CP_2
realmente acquistato il veicolo.
Dal libretto di circolazione e dai verbali redatti dai CC di Longobucco in data 12.5.2017,
successivamente alla asserita vendita, risulta infatti che il proprietario del veicolo sia Parte_3
, senza che venga operato alcun riferimento all'attrice. Del resto, lo stesso ,
[...] Pt_2
sentito dai carabinieri quale trasgressore (perché circolava alla guida del veicolo privo di copertura assicurativa e con targa non propria o contraffatta), si è dichiarato
“completamente estraneo ai fatti”, senza rivendicare la proprietà del veicolo in capo a sé o alla odierna attrice.
Per altro verso, la predetta fattura è inidonea a fornire elementi di prova anche circa la reale corresponsione del prezzo, atteso che la stessa non risulta quietanzata dall'emittente; né
sono stati forniti altri elementi, anche indiziari, da cui evincere che l'acquirente CP_2
abbia sostenuto l'esborso corrispondente alla prezzo della vendita.
Il rilievo operato, inoltre, non contrasta con il principio di non contestazione, atteso che la nell'atto di costituzione in giudizio (unico atto difensivo depositato) non ha preso CP_1
posizione sui fatti di causa dedotti dagli attori, avendo imperniato la sua difesa sul presupposto (invero non corrispondente alla causa petendi della domanda) che gli attori abbiano chiesto la condanna “al risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di un
autoveicolo confiscato e successivamente demolito, sostenendo che al momento della
vendita (anno 2017) il veicolo fosse privo del libretto di circolazione, che sarebbe stato
consegnato dai Carabinieri al venditore solo successivamente, nel 2022”.
A tal fine, va ricordato che le Sezioni Unite con la sentenza n.2951/2016 hanno precisato come il principio di non contestazione opera solo quando il convenuto prende posizione con la comparsa di risposta sui fatti posti a fondamento della domanda, evenienza che nel caso in esame non si è verificata, perché, come detto, la prefettura si è difesa in ordine ad un fatto diverso da quello prospettato dagli attori.
In ogni caso, se il principio di non contestazione solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice,
ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. 2025/8625, 2023/23960,
2023/16028, 2018/3293).
In definitiva, nel caso di specie, deve ritenersi che sulla base del compendio probatorio non sussiste la prova del contratto di acquisto del veicolo e del pagamento del relativo prezzo né in capo al né in capo a e di conseguenza alcun danno può essere Pt_2 CP_2
riconosciuto in capo ad essi.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del rilievo d'ufficio nella misura della metà; quelle residue seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
rigetta la domanda attrice;
dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura della metà;
condanna gli attori al pagamento delle spese residue che liquida in € 1.270,00, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
EL ER