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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3319/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to CONTI STEFANO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02 dicembre 2025 per il deposito di note.
La domanda va disattesa, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente non presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni attinenti alle attitudini personali (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il ricorrente Parte_1 non in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 03.12.2025
Il Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3319/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to CONTI STEFANO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02 dicembre 2025 per il deposito di note.
La domanda va disattesa, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente non presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni attinenti alle attitudini personali (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il ricorrente Parte_1 non in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 03.12.2025
Il Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate