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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. IA IO Presidente
Dr. OR CC Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 novembre 2024, da
Parte_1
(c.f. ), in persona del pro
[...] P.IVA_1 Pt_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (pec: , Email_1
appellante contro
(c.f. , rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._1 mandato depositato telematicamente unitamente alla memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Mario Scopinich (pec:
e ER TO (pec: Email_2
, Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 683/2024 d.d. 08.11.2024, notificata in data 11.11.2024.- In punto: Impugnazione del decreto del Dirigente Scolastico che disponeva il mancato superamento del primo anno di formazione e prova (a.s. 2022/2023).-
CONCLUSIONI
MIM:
“In accoglimento dell'appello, voglia riformare la sentenza n. 683/2024 resa dal
Tribunale di Venezia – Sez Lavoro l'08.11.24 nel procedimento sub R.G. 285/202, rigettando le domande proposte dalla sig.ra nel I grado di giudizio. Spese CP_1 rifuse per il primo ed il secondo grado di giudizio”.
Controparte_1
“Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente Cont l'appello proposto dal e confermare, pertanto, la sentenza ex adverso impugnata con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha parzialmente accolto il ricorso con il quale (assunta in ruolo Controparte_1 in data 06.12.2022 a seguito del concorso straordinario di cui al d.l. n. 73/2021 con contratto a tempo determinato sino al 31.08.2023 quale docente lingua inglese classe di concorso AB24 presso l'IPSEOA “BARBARIGO” di Venezia) impugnava il decreto di mancato superamento della prova n. 9773/2023 d.d.
07.08.2023 così disponendo:
• accerta l'illegittimità del decreto, a firma del D.S. , prot. n. Parte_3
9773/2023 del 7.08.2023 per l'anno scolastico 2022/2023 con il quale è stato disposto il mancato superamento del primo anno di formazione e prova e il rinvio della ricorrente ad un secondo anno di formazione e prova;
• dichiara inammissibile la domanda di accertamento della avvenuta conferma in ruolo dall'1.9.2022;
• compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna le parti resistenti a rifondere alla ricorrente le residue spese di lite, che liquida in complessivi €
1.500,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00”.
In parte motiva il giudice lagunare così argomentava: a) rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire, laddove la ricorrente pur avendo ottenuto la conferma in ruolo dal 01.09.2023 tramite concorso ordinario, conserva interesse all'accertamento dell'illegittimità del decreto impugnato, trattandosi di atto potenzialmente pregiudizievole ai fini della carriera e suscettibile di riflessi sul fascicolo personale e sul vincolo di sede e/o fonte di danno (azionabile in separata sede);
b) dichiarava inammissibile la domanda di immissione in ruolo dal 01.09.2022, laddove, da un lato, l'illiceità del decreto di mancato superamento della prova non potrebbe comunque comportare la definitiva costituzione del rapporto di lavoro (Cass., 7587/22) e, dall'altro, “si tratterebbe peraltro di pretesa infondata così come esposta in quanto come vincitrice del concorso straordinario, all'esito del periodo di formazione e prova se superato positivamente, sarebbe stata immessa in ruolo dall'1.9.2023”;
c) accertava l'illegittimità del provvedimento del Dirigente Scolastico perché sebbene correttamente motivato è fondato su criticità non provate o smentite dalla documentazione (registri, relazione tutor, parere positivo a maggioranza del Comitato di Valutazione) laddove l'unico elemento confermato (difficoltà di gestione delle classi I e II F) non è sufficiente a giustificare il giudizio negativo.
2. Impugna la sentenza il svolgendo Parte_1 tre (3) motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo ribadisce l'eccezione di interesse ad agire, laddove la docente è stata immessa in ruolo dal 01.09.2023 avendo optato per l'assunzione tramite il concorso ordinario medio tempore superato e dunque con gli stessi effetti economici e giuridici che avrebbe ottenuto se avesse superato l'anno di prova previsto per il concorso straordinario.
2.2. Con il secondo motivo censura la pronuncia per violazione di legge, laddove il giudicante ha sindacato nel merito la valutazione discrezionale dell'Amministrazione non sindacabile nel merito, in contrasto con le previsioni del d.m. n. 226/2022 come anche interpretato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, salvo che non emergano violazioni formali o finalità illecite nel caso di specie, invero non accertate.
2.3. Con il terzo motivo si duole autonomamente del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite denunciando che stante la soccombenza reciproca queste dovevano essere integralmente compensate.
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza. Controparte_1
3.1. Sul primo motivo replica che persiste l'interesse ad agire, laddove il decreto illegittimo incide sul fascicolo professionale, sul vincolo triennale di permanenza nella sede di servizio e/o può generare danni futuri.
3.2. Sul secondo motivo ribadisce che il provvedimento del Dirigente Scolastico è abnorme e arbitrario siccome in contrasto con:
a) il parere favorevole del Comitato di Valutazione (maggioranza);
b) la relazione positiva della tutor;
c) le previsioni del d.m. n. 226/2022 laddove la Dirigente Scolastica non ha motivato adeguatamente il dissenso né ha attivato le misure di supporto previste;
d) numerose incongruenze nelle schede di osservazione rispetto ai registri di classe e alle attività effettive.
3.3. Sul terzo motivo evidenzia che tenuto conto della differente portata delle domande accolte e respinte la liquidazione della metà delle spese (con compensazione dell'altra metà) risulta corretta.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 11 dicembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato.
6. L'art. 59 comma 9-bis del d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021) stabiliva che anche in caso di superamento del periodo di prova, l'immissione in ruolo avvenisse dal 1° settembre 2023 e non dal 1° settembre 2022, come richiesto dalla ricorrente.
La docente è stata comunque immessa in ruolo dal 01.09.2023 per effetto dell'opzione esercitata per il concorso ordinario, nel frattempo parimenti superato, con la medesima decorrenza giuridica ed economica di quello straordinario per cui è causa.. Non vi è quindi alcun pregiudizio attuale o futuro, né incidenza sulla carriera, poiché il servizio è valutato ai fini economici e giuridici in modo identico (cfr.
Cass. n. 7587/2022).
Invero la Suprema Corte ha chiarito che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., sussiste anche in relazione ad atti che, pur non incidendo immediatamente sul rapporto di lavoro, possono determinare effetti indiretti o danni futuri, che però nella specie non sono stati evidenziati dalla docente. Tali non possono, infatti, essere generici riflessi sul fascicolo personale e sul vincolo di sede o sulla possibilità di fare valere ulteriori e non meglio enucleati danni.
Del resto, è la stessa docente che ha optato - electa una via non datur recursus ad alteram - per l'assunzione tramite concorso ordinario con l'effetto che la procedura di cui al concorso straordinario e la possibile ripetizione del primo ed unico anno di prova è stata volontariamente abbandonata, per cui non può più fondare interessi tutelabili (che comunque si ribadisce non sono individuati e nemmeno individuabili).
7. Il gravame è anche fondato nel merito laddove il giudice di prime cure ha erroneamente sindacato la valutazione discrezionale dell'Amministrazione - in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 7587/2022 cit., Cass. n. 6334/2019, Cass. n. 28904/2025) nonché di questa
Corte territoriale (C.d.A. VE n. 235/2024 nonché n. 425/2024) che vengono richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - essendo onere del docente dimostrare l'inadeguatezza della prova o il carattere discriminatorio o ritorsivo del mancato superamento (definitivo o meno come nel caso in esame) della prova.
Nel caso di specie, non è stata dedotta né provata alcuna violazione delle regole formali o procedimentali - tenuto conto che si tratta di atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato e, pertanto, indifferenti ai vizi tipici dell'atto amministrativo - né l'esercizio del potere per finalità discriminatorie o illecite ovvero l'inadeguatezza della prova, laddove l'art. 13 del d.m. n. 226/2022, attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza a valutare il periodo di prova, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato di Valutazione.
8. Le spese di spese lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni (valore indeterminabile) tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti defensionali, senza fase di istruttoria.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire;
2) condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate quanto al primo grado in € 3.689,00 e quanto al grado di appello in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali ex lege.
Venezia, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CC OR IO IA