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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15264/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00483854 64 503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22129/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 23-06-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2018.
La pretesa tributaria è di €.252,12.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge. In particolare, prescrizione del credito erariale, omessa indicazione dei dati per l'identificazione del tributo. Sul piano probatorio l'istante invoca i principi sull'inversione dell'onere della prova.
L'ADE-R si è costituita per resistere in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva relativamente all'eccezione di prescrizione;
invoca comunque la sospensione dei termini per la legislazione emergenziale dovuta al periodo anticovid 19.
La Regione Campania, ente impositore, non risulta costituita, benchè regolarmente evocata in giudizio.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di prescrizione del credito erariale deve essere accolta.
Nel caso in esame il termine prescrizionale si erode nel terzo anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata. L'omesso pagamento risale al 2018, mentre la cartella di pagamento risulta essere stata notificata il 23-06-2025: ben oltre la scadenza del termine triennale.
L'ente impositore ritualmente citato, omettendo di costituirsi, non ha svolto difese di sorta, né ha contrastato o controdedotto in ordine alle censure proposte dal ricorrente.
In applicazione del c. 5 bis dell'art. 7 del d.lgs 546/92- che ricalca il brocardo: ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat,- allo stato degli atti, per mancanza di contraddittorio, deve applicarsi il principio di non contestazione delle affermazioni del contribuente.
Il ricorso deve trovare pertanto accoglimento allo stato degli atti processuali, restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15264/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00483854 64 503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22129/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 23-06-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2018.
La pretesa tributaria è di €.252,12.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge. In particolare, prescrizione del credito erariale, omessa indicazione dei dati per l'identificazione del tributo. Sul piano probatorio l'istante invoca i principi sull'inversione dell'onere della prova.
L'ADE-R si è costituita per resistere in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva relativamente all'eccezione di prescrizione;
invoca comunque la sospensione dei termini per la legislazione emergenziale dovuta al periodo anticovid 19.
La Regione Campania, ente impositore, non risulta costituita, benchè regolarmente evocata in giudizio.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di prescrizione del credito erariale deve essere accolta.
Nel caso in esame il termine prescrizionale si erode nel terzo anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata. L'omesso pagamento risale al 2018, mentre la cartella di pagamento risulta essere stata notificata il 23-06-2025: ben oltre la scadenza del termine triennale.
L'ente impositore ritualmente citato, omettendo di costituirsi, non ha svolto difese di sorta, né ha contrastato o controdedotto in ordine alle censure proposte dal ricorrente.
In applicazione del c. 5 bis dell'art. 7 del d.lgs 546/92- che ricalca il brocardo: ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat,- allo stato degli atti, per mancanza di contraddittorio, deve applicarsi il principio di non contestazione delle affermazioni del contribuente.
Il ricorso deve trovare pertanto accoglimento allo stato degli atti processuali, restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.