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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1069/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Valentina Giani
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/02/1967 e residente a [...]G, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Fulceri
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 26.3.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 7.4.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue: Persona_1
1. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambe i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione ove risiede la madre sita a Livorno, Via Montebello n. 90.
2. trascorrerà con il padre due giorni alla settimana con pernotto ovvero Persona_1 dal lunedì al mercoledì mattina, quando il Sig. si riassenterà per lavoro. CP_1
Il figlio inoltre trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal venerdì sera al lunedì mattina. Per quanto riguarda le vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorrerà i giorni del loro compleanno, possibilmente, con entrambe i genitori. Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città, trascorrerà un periodo consecutivo di sette giorni, con la madre Persona_1 ed uno con il padre. Durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alterni. Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, il minore potrà trascorrere con il padre e con la madre periodi anche consecutivi di quindici giorni.
3. Quale contributo al mantenimento del figlio il padre corrisponderà la somma mensile di € 550,00 rivalutabile secondo gli indici istat;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%, così come da protocollo del CNF.
4. L'assegno unico a favore del figlio sarà percepito interamente dal padre
5. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni.
6. In merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espatrio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che il figlio comunichi con il genitore al momento non presente.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1069/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Valentina Giani
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/02/1967 e residente a [...]G, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Fulceri
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 26.3.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 7.4.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue: Persona_1
1. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambe i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione ove risiede la madre sita a Livorno, Via Montebello n. 90.
2. trascorrerà con il padre due giorni alla settimana con pernotto ovvero Persona_1 dal lunedì al mercoledì mattina, quando il Sig. si riassenterà per lavoro. CP_1
Il figlio inoltre trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal venerdì sera al lunedì mattina. Per quanto riguarda le vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorrerà i giorni del loro compleanno, possibilmente, con entrambe i genitori. Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città, trascorrerà un periodo consecutivo di sette giorni, con la madre Persona_1 ed uno con il padre. Durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alterni. Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, il minore potrà trascorrere con il padre e con la madre periodi anche consecutivi di quindici giorni.
3. Quale contributo al mantenimento del figlio il padre corrisponderà la somma mensile di € 550,00 rivalutabile secondo gli indici istat;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%, così come da protocollo del CNF.
4. L'assegno unico a favore del figlio sarà percepito interamente dal padre
5. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni.
6. In merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espatrio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che il figlio comunichi con il genitore al momento non presente.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra