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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1655/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6378/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014759764000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 18.07.2024, la società Besc srl si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 9764, notificata in data 26.04.2024, nella quale si disponeva un recupero di credito di imposta per l'anno 2020, per un totale di € 2.050,00.
Deduceva che, avendone i requisiti e sussistendone i presupposti di legge, la società odierna ricorrente – che svolge l'attività di commercio di profili in alluminio e relativi accessori – ha calcolato i crediti d'imposta spettanti e li ha utilizzati in compensazione nei modelli F24, così come previsto dalle disposizioni normative.
In particolare:
A. quanto all'agevolazione di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, la società aveva maturato un credito d'imposta di complessivi € 1.800,00, pari al 60% dei canoni versati nei mesi di marzo e aprile 2020 (€ 1.500,00 mensili) alla società Società_1 s.r.l., con sede in Messina, P. IVA P.IVA_2, per la locazione di un capannone commerciale (quindi, immobile strumentale non abitativo), giusta fatture nn. 5 e 7 del 11.5.2020;
B. quanto all'agevolazione di cui al D. Lgs. n. 127/2015, la società aveva maturato un credito di € 250,00, pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di registratore telematico modello ITALSTART, matricola n.
1BMIS058868, di cui alla fattura n. 60 del 6.12.2019 di € 500,00, emessa dalla ditta Società_2 di Nominativo_1, con sede in San Giovanni La Punta, P. IVA P.IVA_3, saldata con bonifico bancario del 14.1.2020.
Entrambi i crediti erano stati utilizzati in compensazione, come espressamente consentito dalla legge, nel modello F24 versato in data 16.10.2020.
Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare la circostanza che entrambe le agevolazioni utilizzate dalla Besc srl erano previste dalla vigente normativa e che sussistevano tutti i requisiti per usufruirne.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva di dichiarare parzialmente estinto il giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del DLgs
546/1992 in riferimento alla parte della cartella oggetto di sgravio, concernente il credito per l'acquisto del registratore di cassa e di rigettare il ricorso per quanto attiene al recupero fiscale afferente l'utilizzo del credito di imposta per locazione di immobili.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa alla pubblica udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi parzialmente estinto il giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del DLgs 546/1992, in riferimento alla parte della cartella oggetto di sgravio, concernente il credito per l'acquisto del registratore di cassa.
Per il resto il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
La società ricorrente ha dichiarato un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77,c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020).
Tale credito di imposta correttamente non è stato riconosciuto dall'Ufficio, in mancanza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell'art. 28 DL 34/2020 il tax credit è stabilito in misura percentuale, pari al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Per poter fruire del credito è necessario fornire la prova che il canone di locazione sia stato corrisposto.
Inoltre, è necessario che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Sotto un primo profilo deve evidenziarsi che la società Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2020 ha presentato la dichiarazione n. 18560166064 - 0000002 in data 8/11/2021, in cui non ha compilato il quadro RU.
Tale dichiarazione è stata sostituita dalla dichiarazione n. 10212117907 - 0000001 del 14/2/2022, presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
Ma anche nella dichiarazione sostitutiva la società Contribuente non ha compilato il quadro RU.
Alla luce di quanto sopra esposto, la società è decaduta dal diritto all'utilizzo del tax credit, poiché per tale credito la compilazione del quadro RU costituisce manifestazione di volontà negoziale.
Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che la Ricorrente_1 non ha dimostrato che il credito è maturato, poiché non ha fornito prova dei pagamenti dei canoni di locazione (sono state prodotte solo le fatture).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, per la parte sgravata;
rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6378/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014759764000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 18.07.2024, la società Besc srl si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 9764, notificata in data 26.04.2024, nella quale si disponeva un recupero di credito di imposta per l'anno 2020, per un totale di € 2.050,00.
Deduceva che, avendone i requisiti e sussistendone i presupposti di legge, la società odierna ricorrente – che svolge l'attività di commercio di profili in alluminio e relativi accessori – ha calcolato i crediti d'imposta spettanti e li ha utilizzati in compensazione nei modelli F24, così come previsto dalle disposizioni normative.
In particolare:
A. quanto all'agevolazione di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, la società aveva maturato un credito d'imposta di complessivi € 1.800,00, pari al 60% dei canoni versati nei mesi di marzo e aprile 2020 (€ 1.500,00 mensili) alla società Società_1 s.r.l., con sede in Messina, P. IVA P.IVA_2, per la locazione di un capannone commerciale (quindi, immobile strumentale non abitativo), giusta fatture nn. 5 e 7 del 11.5.2020;
B. quanto all'agevolazione di cui al D. Lgs. n. 127/2015, la società aveva maturato un credito di € 250,00, pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di registratore telematico modello ITALSTART, matricola n.
1BMIS058868, di cui alla fattura n. 60 del 6.12.2019 di € 500,00, emessa dalla ditta Società_2 di Nominativo_1, con sede in San Giovanni La Punta, P. IVA P.IVA_3, saldata con bonifico bancario del 14.1.2020.
Entrambi i crediti erano stati utilizzati in compensazione, come espressamente consentito dalla legge, nel modello F24 versato in data 16.10.2020.
Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare la circostanza che entrambe le agevolazioni utilizzate dalla Besc srl erano previste dalla vigente normativa e che sussistevano tutti i requisiti per usufruirne.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva di dichiarare parzialmente estinto il giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del DLgs
546/1992 in riferimento alla parte della cartella oggetto di sgravio, concernente il credito per l'acquisto del registratore di cassa e di rigettare il ricorso per quanto attiene al recupero fiscale afferente l'utilizzo del credito di imposta per locazione di immobili.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa alla pubblica udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi parzialmente estinto il giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del DLgs 546/1992, in riferimento alla parte della cartella oggetto di sgravio, concernente il credito per l'acquisto del registratore di cassa.
Per il resto il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
La società ricorrente ha dichiarato un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77,c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020).
Tale credito di imposta correttamente non è stato riconosciuto dall'Ufficio, in mancanza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell'art. 28 DL 34/2020 il tax credit è stabilito in misura percentuale, pari al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Per poter fruire del credito è necessario fornire la prova che il canone di locazione sia stato corrisposto.
Inoltre, è necessario che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Sotto un primo profilo deve evidenziarsi che la società Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2020 ha presentato la dichiarazione n. 18560166064 - 0000002 in data 8/11/2021, in cui non ha compilato il quadro RU.
Tale dichiarazione è stata sostituita dalla dichiarazione n. 10212117907 - 0000001 del 14/2/2022, presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
Ma anche nella dichiarazione sostitutiva la società Contribuente non ha compilato il quadro RU.
Alla luce di quanto sopra esposto, la società è decaduta dal diritto all'utilizzo del tax credit, poiché per tale credito la compilazione del quadro RU costituisce manifestazione di volontà negoziale.
Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che la Ricorrente_1 non ha dimostrato che il credito è maturato, poiché non ha fornito prova dei pagamenti dei canoni di locazione (sono state prodotte solo le fatture).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, per la parte sgravata;
rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro