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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,30, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 34040 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 34040 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 20 febbraio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Parte_1 C.F._1
Massimo n. 33 presso lo studio dell'avv. Fabio Ferrari che la rappresenta e difende,
insieme al dr giusta procura alle liti su foglio allegato al ricorso in Controparte_1
appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento in materia di circolazione stradale conosciuto attraverso notifica della cartella di pagamento .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 21426/2022 in data 13
novembre 2022 – 2 gennaio 2023 con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento
0972020021622423001 il verbale v70/13965262 elevato il 17 ottobre 2016 e asseritamente contestata il giorno stesso per un importo di euro 647,77, non avendo il ricorrente provato la data di ricezione della cartella di pagamento al fine di valutare la tempestività del ricorso recuperatorio proposto ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011.
A fondamento del ricorso in primo grado, nel quale non aveva neppure allegato la data di notifica della cartella di pagamento aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella di pagamento del quale non erano stati forniti elementi per consentirne la individuazione. Aveva eccepito comunque la intervenuta prescrizione, la intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 35 bis della legge 244/2007
Nel giudizio di primo grado il giudice di pace non aveva disposto la notifica del ricorso alla
. Controparte_3
Si era costituita la eccependo la inammissibilita della opposizione Controparte_2
proposta non essendo stato provata la proposizione del ricorso entro il termine di decadenz adi cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011. Nel merito ha dedotto che il verbale di accertamento era stato immediatamente sottoscritto dal destinatario dalla Polizia Stradale
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che aveva provveduto alla contestazione immediata della infrazione ed aveva prodotto il verbale stesso sul quale era presente la sottoscrizione del trasgressore.
A fondamento dell'appello la ha dedotto la erroneità della decisione del giudice di Pt_1
primo grado in quanto lo stesso non aveva integrato il contraddittorio con la
[...]
e ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Controparte_3
mancata dimostrazione del rispetto del termine di decadenza per la introduzione del ricorso in quanto lo stesso, pur ewssendo presente la busta attraverso la quale era stata ricevuta la cartella di pagamento non aveva esaminato i codici di dai quali risultava che CP_4
la cartella era stata consegnata il 4 giugno 2022.
Ha dedotto, inoltre, la tardiva costituzione della costituitasi a mezzo posta oltre il CP_2
termine di dieci giorni per la costituzione e per l'effetto non avrebbe dovuto considerare i documenti prodotti dalla che attestavano la avvenuta contestazione immediata CP_2
della infrazione senza neppure depositare la documentazione della avvenuta notifica.
Ha ribadito la erroneità della decisione del giudice in relazione alla prescrizione ed ha contestato la decisione del Giudice di pace che non aveva consentito la produzione del ricorso proposto al Prefetto avverso il verbale asseritamente mai ricevuto.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_2
La causa è stata, quindi, rinviata alla udienza del giorno 20 febbraio 2025 ove la stessa è
stata decisa al termine della discussione ex articolo 437 cpc sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là della contraddizione esistente tra il motivo di ricorso proposto in primo grado concernente la mancata notifica del verbale di accertamento copn la censura dell comportamento dei giudice di primo grado in relazione al deposito del ricorso proposto al
Prefetto avverso il verbale di accertamento, allegazione in evidente contrasto con la
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censura dedotta a base del ricorso di non aver ricevuto la notifica del verbale ove avverso lo stesso verbale avesse proposto ricorso al Prefetto e della impossibilità di valutare la nuova censura collegata con la mancata decisione del ricorso da parte del Prefetto,
essendo il giudizio di opposizione impugnatorio nel quale possono essere esaminati solo i vizi dedotti nel ricorso stesso, non potendo essere introdotti ulteriori motivi di ricorso e la mancata richiesta di integrazione del contraddittorio in primo grado, osserva il giudicante che la decisione adottata dal Giudice di pace è stata adottata in relazione alla mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione al rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011
dovendo essere proposto il ricorso, in funzione recuperatoria entro 30 giorni dalla conoscenza della esistenza del verbale di accertamento individuato nella cartella di pagamento ricevuta, senza che il giudice abbia esaminato ulteriori aspetti da introdurre con opposizione alla esecuzione, da notificate mediante atto di citazione alla
[...]
in relazione alla dedotta prescrizione, o alla tempestività della Controparte_3
costituzione della avvenuta il 9 novembre 2022 rispetto alla udienza Controparte_2
svoltasi il 15 novembre 2022 non esaminate dal giudice che si è fermato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto.
La ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento lamentando di non aver avuto la notifica dello stesso e di essere venuta a conoscenza con la consegna della cartella di pagamento senza neppure allegare nell'atto la data in cui tale consegna si sarebbe verificata con deposito del ricorso in data 6 maggio 2022.
Il ricorrente ha allegato al ricorso la copia della cartella di pagamento ricevuta con la busta sulla quale non risulta apposta alcuna data di consegna della cartella stessa, risultando,
unicamente il numero di raccomandata, elemento che poteva consentire al ricorrente di richiedere a una certificazione in relazione alla data di consegna ma non al CP_4
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giudice di pace di richiedere egli stesso, in assenza di attività da parte del ricorrente onerato a fornire tale prova.
Occorre, infatti, ricordare che la opposizione in funzione revocatoria ai sensi dell'articolo 7
del d.lgs. 150/2011 postula che il ricorrente assolòa l'onere probatorio che sullo stesso grava di aver proposto il ricorso nel rispetto del termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 150/2011.
Nel caso di specie il ricorrente non solo non ha provato la data di consegna della cartella di pagamento, non essente presente alcun elemento idoneo ad individuare la data di consegna essendo onere del ricorrente fornire gli eventuali elementi probatori atti a dimostrare direttamente, e senza acquisizioni probatorie da parte del giudice, la data di consegna.
D'altra parte anche la richiesta formulata in udienza da parte di ricorrente di un rinvio per proporre la prova della avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, forniva ulteriori elementi in ordine alla inammissibilità del ricorso, tenuto conto che la eventuale avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto comportava da un lato la conferma che il verbale di accertamento era conosciuto per poterlo impugnare al
Prefetto, al di là del fatto che tale motivo di censura ulteriore non avrebbe comunquue potuto trovare ingresso nel giudizio.
Infatti, nel giudizio di opposizione a verbali di accertamento od ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss.
della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del
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contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti. (Cass. Sez. VI-II, 1 settembre 2020, n. 18158; Cass. Sez. II, 31 ottobre 2018, n.
27909).
Per quanto riguarda le altre questioni esaminate ai soli fini di completezza di esame, si evidenzia che, per quanto riguarda la tardività della costituzione, la ha depositato CP_2
unicamente il verbale di accertamento con contestazione immediata della infrazione al trasgressore, e che per effetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 le norme relative al rito del lavoro sono applicabili al processo per opposizione a sanzione amministrativa ove non diversamente disciplinato nell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Ed infatti il comma 7 dell'articolo 7 disciplina le modalità di costituzione delle amministrazioni cui il giudice deve assegnare un termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione non prevedendo, tuttavia, che detto termine sia perentorio e quindi determini decadenza per l'esercizio delle relative facoltà.
Come previsto dalla giurisprudenza costante della corte di cassazione (Cass. Sez. VI-II, 9
agosto 2016, n. 16853) i termini devono intendersi come perentori quando la legge li qualifichi come tali o quando il giudice, autorizzato a ciò dalla legge, assegni un termine perentorio per il compimento di una attività processuale.
Di conseguenza, come già in vigenza dell'articolo 23 della legge 689/1981, il termine per la costituzione delle amministrazioni e per il deposito di documenti direttamente correlati alla sussistenza della situazione oggetto di contestazione è ordinatorio e non perentorio e, di conseguenza, il mancato rispetto non produce alcuna conseguenza.
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Inoltre essendo stata notificato il verbale di accertamento il 17 ottobre 2016 il termine di prescrizione si sarebbe integrato il 17 ottobre 2021 se non fosse intervenuta la legislazione emergenziale conseguente alla situazione pandemica insorta nel 2020.
Infatti il termine è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo ed ha ripreso a decorrere dal 1
settembre 2021, veniva a scadere ben oltre il 2 dicembre 2022.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
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all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai
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giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni
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dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
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calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021. Di conseguenza il
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termine di scadenza della prescrizione, originariamente scadente il 26 settembre 2021
veniva a scadere 17 mesi e 23 giorni.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 21 marzo 2023, dopo la avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della corte di cassazione (cfr Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2925 n. 1630 e Cass. Sez. I, 15 gennaio 2925,
n960) secondo la quale la normativa citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile
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d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
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del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie dopo la regolare notifica del verbale di accertamento, il ruolo esecutivo è
stato emesso entro il termine di cinque anni e trasmesso alla che, Controparte_3
tuttavia non poteva emettere la cartella di pagamento avendo previsto la legislazione il divieto di notifica di cartelle di pagamento o ingiunzioni di pagamento.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
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documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto dopo la avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
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Per quanto riguarda l'altra questione dedotto in relazione alla decadenza di cui all'articolo
35 bis osserva il giudicante che deve essere affermata la non applicabilità del comma 35
bis dell'articolo 3 del d.l. 30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005,
n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti il divieto a decorrere per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_6 Controparte_7
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova Riscossione che prendeva il CP_8
posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Detta disposizione, quindi, non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo emesso nel 2020 per il quale trovava applicazione il solo termine di prescrizione ex articolo
28 della legge 689/1981 che come si è detto era rimasto sospeso e non era ancora decorso al momento della introduzione del ricorso.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
21426/2022 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese non essendo si costituita la . Controparte_2
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
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P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di pace 21426/2022 previa integrazione della motivazione
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 20 febbraio 2023 mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,30, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 34040 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 34040 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 20 febbraio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Parte_1 C.F._1
Massimo n. 33 presso lo studio dell'avv. Fabio Ferrari che la rappresenta e difende,
insieme al dr giusta procura alle liti su foglio allegato al ricorso in Controparte_1
appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento in materia di circolazione stradale conosciuto attraverso notifica della cartella di pagamento .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 21426/2022 in data 13
novembre 2022 – 2 gennaio 2023 con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento
0972020021622423001 il verbale v70/13965262 elevato il 17 ottobre 2016 e asseritamente contestata il giorno stesso per un importo di euro 647,77, non avendo il ricorrente provato la data di ricezione della cartella di pagamento al fine di valutare la tempestività del ricorso recuperatorio proposto ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011.
A fondamento del ricorso in primo grado, nel quale non aveva neppure allegato la data di notifica della cartella di pagamento aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella di pagamento del quale non erano stati forniti elementi per consentirne la individuazione. Aveva eccepito comunque la intervenuta prescrizione, la intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 35 bis della legge 244/2007
Nel giudizio di primo grado il giudice di pace non aveva disposto la notifica del ricorso alla
. Controparte_3
Si era costituita la eccependo la inammissibilita della opposizione Controparte_2
proposta non essendo stato provata la proposizione del ricorso entro il termine di decadenz adi cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011. Nel merito ha dedotto che il verbale di accertamento era stato immediatamente sottoscritto dal destinatario dalla Polizia Stradale
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che aveva provveduto alla contestazione immediata della infrazione ed aveva prodotto il verbale stesso sul quale era presente la sottoscrizione del trasgressore.
A fondamento dell'appello la ha dedotto la erroneità della decisione del giudice di Pt_1
primo grado in quanto lo stesso non aveva integrato il contraddittorio con la
[...]
e ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Controparte_3
mancata dimostrazione del rispetto del termine di decadenza per la introduzione del ricorso in quanto lo stesso, pur ewssendo presente la busta attraverso la quale era stata ricevuta la cartella di pagamento non aveva esaminato i codici di dai quali risultava che CP_4
la cartella era stata consegnata il 4 giugno 2022.
Ha dedotto, inoltre, la tardiva costituzione della costituitasi a mezzo posta oltre il CP_2
termine di dieci giorni per la costituzione e per l'effetto non avrebbe dovuto considerare i documenti prodotti dalla che attestavano la avvenuta contestazione immediata CP_2
della infrazione senza neppure depositare la documentazione della avvenuta notifica.
Ha ribadito la erroneità della decisione del giudice in relazione alla prescrizione ed ha contestato la decisione del Giudice di pace che non aveva consentito la produzione del ricorso proposto al Prefetto avverso il verbale asseritamente mai ricevuto.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_2
La causa è stata, quindi, rinviata alla udienza del giorno 20 febbraio 2025 ove la stessa è
stata decisa al termine della discussione ex articolo 437 cpc sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là della contraddizione esistente tra il motivo di ricorso proposto in primo grado concernente la mancata notifica del verbale di accertamento copn la censura dell comportamento dei giudice di primo grado in relazione al deposito del ricorso proposto al
Prefetto avverso il verbale di accertamento, allegazione in evidente contrasto con la
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censura dedotta a base del ricorso di non aver ricevuto la notifica del verbale ove avverso lo stesso verbale avesse proposto ricorso al Prefetto e della impossibilità di valutare la nuova censura collegata con la mancata decisione del ricorso da parte del Prefetto,
essendo il giudizio di opposizione impugnatorio nel quale possono essere esaminati solo i vizi dedotti nel ricorso stesso, non potendo essere introdotti ulteriori motivi di ricorso e la mancata richiesta di integrazione del contraddittorio in primo grado, osserva il giudicante che la decisione adottata dal Giudice di pace è stata adottata in relazione alla mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione al rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011
dovendo essere proposto il ricorso, in funzione recuperatoria entro 30 giorni dalla conoscenza della esistenza del verbale di accertamento individuato nella cartella di pagamento ricevuta, senza che il giudice abbia esaminato ulteriori aspetti da introdurre con opposizione alla esecuzione, da notificate mediante atto di citazione alla
[...]
in relazione alla dedotta prescrizione, o alla tempestività della Controparte_3
costituzione della avvenuta il 9 novembre 2022 rispetto alla udienza Controparte_2
svoltasi il 15 novembre 2022 non esaminate dal giudice che si è fermato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto.
La ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento lamentando di non aver avuto la notifica dello stesso e di essere venuta a conoscenza con la consegna della cartella di pagamento senza neppure allegare nell'atto la data in cui tale consegna si sarebbe verificata con deposito del ricorso in data 6 maggio 2022.
Il ricorrente ha allegato al ricorso la copia della cartella di pagamento ricevuta con la busta sulla quale non risulta apposta alcuna data di consegna della cartella stessa, risultando,
unicamente il numero di raccomandata, elemento che poteva consentire al ricorrente di richiedere a una certificazione in relazione alla data di consegna ma non al CP_4
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giudice di pace di richiedere egli stesso, in assenza di attività da parte del ricorrente onerato a fornire tale prova.
Occorre, infatti, ricordare che la opposizione in funzione revocatoria ai sensi dell'articolo 7
del d.lgs. 150/2011 postula che il ricorrente assolòa l'onere probatorio che sullo stesso grava di aver proposto il ricorso nel rispetto del termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 150/2011.
Nel caso di specie il ricorrente non solo non ha provato la data di consegna della cartella di pagamento, non essente presente alcun elemento idoneo ad individuare la data di consegna essendo onere del ricorrente fornire gli eventuali elementi probatori atti a dimostrare direttamente, e senza acquisizioni probatorie da parte del giudice, la data di consegna.
D'altra parte anche la richiesta formulata in udienza da parte di ricorrente di un rinvio per proporre la prova della avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, forniva ulteriori elementi in ordine alla inammissibilità del ricorso, tenuto conto che la eventuale avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto comportava da un lato la conferma che il verbale di accertamento era conosciuto per poterlo impugnare al
Prefetto, al di là del fatto che tale motivo di censura ulteriore non avrebbe comunquue potuto trovare ingresso nel giudizio.
Infatti, nel giudizio di opposizione a verbali di accertamento od ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss.
della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del
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contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti. (Cass. Sez. VI-II, 1 settembre 2020, n. 18158; Cass. Sez. II, 31 ottobre 2018, n.
27909).
Per quanto riguarda le altre questioni esaminate ai soli fini di completezza di esame, si evidenzia che, per quanto riguarda la tardività della costituzione, la ha depositato CP_2
unicamente il verbale di accertamento con contestazione immediata della infrazione al trasgressore, e che per effetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 le norme relative al rito del lavoro sono applicabili al processo per opposizione a sanzione amministrativa ove non diversamente disciplinato nell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Ed infatti il comma 7 dell'articolo 7 disciplina le modalità di costituzione delle amministrazioni cui il giudice deve assegnare un termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione non prevedendo, tuttavia, che detto termine sia perentorio e quindi determini decadenza per l'esercizio delle relative facoltà.
Come previsto dalla giurisprudenza costante della corte di cassazione (Cass. Sez. VI-II, 9
agosto 2016, n. 16853) i termini devono intendersi come perentori quando la legge li qualifichi come tali o quando il giudice, autorizzato a ciò dalla legge, assegni un termine perentorio per il compimento di una attività processuale.
Di conseguenza, come già in vigenza dell'articolo 23 della legge 689/1981, il termine per la costituzione delle amministrazioni e per il deposito di documenti direttamente correlati alla sussistenza della situazione oggetto di contestazione è ordinatorio e non perentorio e, di conseguenza, il mancato rispetto non produce alcuna conseguenza.
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Inoltre essendo stata notificato il verbale di accertamento il 17 ottobre 2016 il termine di prescrizione si sarebbe integrato il 17 ottobre 2021 se non fosse intervenuta la legislazione emergenziale conseguente alla situazione pandemica insorta nel 2020.
Infatti il termine è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo ed ha ripreso a decorrere dal 1
settembre 2021, veniva a scadere ben oltre il 2 dicembre 2022.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
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all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai
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giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni
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dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
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calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021. Di conseguenza il
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termine di scadenza della prescrizione, originariamente scadente il 26 settembre 2021
veniva a scadere 17 mesi e 23 giorni.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 21 marzo 2023, dopo la avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della corte di cassazione (cfr Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2925 n. 1630 e Cass. Sez. I, 15 gennaio 2925,
n960) secondo la quale la normativa citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile
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d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
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del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie dopo la regolare notifica del verbale di accertamento, il ruolo esecutivo è
stato emesso entro il termine di cinque anni e trasmesso alla che, Controparte_3
tuttavia non poteva emettere la cartella di pagamento avendo previsto la legislazione il divieto di notifica di cartelle di pagamento o ingiunzioni di pagamento.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
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documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto dopo la avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
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Per quanto riguarda l'altra questione dedotto in relazione alla decadenza di cui all'articolo
35 bis osserva il giudicante che deve essere affermata la non applicabilità del comma 35
bis dell'articolo 3 del d.l. 30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005,
n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti il divieto a decorrere per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_6 Controparte_7
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova Riscossione che prendeva il CP_8
posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Detta disposizione, quindi, non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo emesso nel 2020 per il quale trovava applicazione il solo termine di prescrizione ex articolo
28 della legge 689/1981 che come si è detto era rimasto sospeso e non era ancora decorso al momento della introduzione del ricorso.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
21426/2022 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese non essendo si costituita la . Controparte_2
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
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P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di pace 21426/2022 previa integrazione della motivazione
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 20 febbraio 2023 mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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