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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CC - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3397 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 3397 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Paternò ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno 2019, ha lamentato l'illegittimità dell'atto opposto per la violazione degli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 504/1992 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
L'Ufficio impositore, chiamato in giudizio con il ricorso notificato in data 07.01.2025, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sul motivo del ricorso, che oggetto della tassazione riguarda i terreni ubicati nel Comune di Paternò e censiti in catasto al foglio 76, particelle
166/175/177. Detti terreni sono stati considerati dall'Ufficio impositore come terreni edificabili e tassati con l'applicazione dell'aliquota I.M.U. pari al 7,60 per mille. In proposito va rilevato che l'art. 36, comma 2, del
D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con la L. 04.08.2006 n. 248 ha stabilito che ai fini I.C.I. un'area è da ritenersi edificabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune in cui è ubicata ed a prescindere dall'approvazione della regione e dall'adozione degli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. nonché l'orientamento della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. SS.UU. 25506/2006) che ha sancito il principio, già contenuto nella disposizione citata, e confermato successivamente dalla sentenza della stessa Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. V 21.03.2012 n. 4498). Tuttavia nel caso in esame risulta che la ricorrente ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso Comune di Paternò dal quale emerge che in terreni citati, in realtà, ricadono in zone gravate da vincoli che non permettono l'edificabilità che invece è stata ritenuto esistente dall'Ufficio impositore. In particolare dalla verifica del certificato di destinazione urbanistica risulta che la particella 166 è ubicata in zona PU (parchi pubblici urbani) e le particelle
175 e 177 ricadono, per la maggior parte della loro estensione, in zona PU. Risulta ancora che le particelle
175 e 177 si trovano in zona definita di interesse archeologico. Da ciò consegue che non può essere applicata per i terreni indicati la tassazione prevista per i terreni edificabili in considerazione dei vincoli sopra riportati che ne impediscono l'edificabilità. Pertanto il ricorso appare fondato e merita accoglimento in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Paternò al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari. Catania, 8.gennaio.2026 Il Giudice
Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CC - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3397 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 3397 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Paternò ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno 2019, ha lamentato l'illegittimità dell'atto opposto per la violazione degli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 504/1992 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
L'Ufficio impositore, chiamato in giudizio con il ricorso notificato in data 07.01.2025, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sul motivo del ricorso, che oggetto della tassazione riguarda i terreni ubicati nel Comune di Paternò e censiti in catasto al foglio 76, particelle
166/175/177. Detti terreni sono stati considerati dall'Ufficio impositore come terreni edificabili e tassati con l'applicazione dell'aliquota I.M.U. pari al 7,60 per mille. In proposito va rilevato che l'art. 36, comma 2, del
D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con la L. 04.08.2006 n. 248 ha stabilito che ai fini I.C.I. un'area è da ritenersi edificabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune in cui è ubicata ed a prescindere dall'approvazione della regione e dall'adozione degli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. nonché l'orientamento della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. SS.UU. 25506/2006) che ha sancito il principio, già contenuto nella disposizione citata, e confermato successivamente dalla sentenza della stessa Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. V 21.03.2012 n. 4498). Tuttavia nel caso in esame risulta che la ricorrente ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso Comune di Paternò dal quale emerge che in terreni citati, in realtà, ricadono in zone gravate da vincoli che non permettono l'edificabilità che invece è stata ritenuto esistente dall'Ufficio impositore. In particolare dalla verifica del certificato di destinazione urbanistica risulta che la particella 166 è ubicata in zona PU (parchi pubblici urbani) e le particelle
175 e 177 ricadono, per la maggior parte della loro estensione, in zona PU. Risulta ancora che le particelle
175 e 177 si trovano in zona definita di interesse archeologico. Da ciò consegue che non può essere applicata per i terreni indicati la tassazione prevista per i terreni edificabili in considerazione dei vincoli sopra riportati che ne impediscono l'edificabilità. Pertanto il ricorso appare fondato e merita accoglimento in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Paternò al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari. Catania, 8.gennaio.2026 Il Giudice
Monocratico Dr. Giuseppe Palermo