Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Decreto collegiale 30 settembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 22.11.2024 e notificato in data 11.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con il presente ricorso, il ricorrente impugna il decreto del Questore di Ascoli Piceno, notificato l’11 febbraio 2025, con cui veniva rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Dagli atti emergono i seguenti fatti:
-il ricorrente faceva regolare ingresso nel territorio nazionale in data 14 marzo 2024, munito di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, della durata di 270gg, rilasciato dall’ambasciata italiana in -OMISSIS- a seguito di nulla osta al lavoro stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno in data 5 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 268/1998.
il nulla osta veniva emesso per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale, tramite la società -OMISSIS-, su richiesta dell’azienda agricola di -OMISSIS-, a fronte del pagamento di somme di denaro.
-all’arrivo in Italia, tuttavia, il ricorrente non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per cause a lui non imputabili, asseritamente riconducibili a una più ampia vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di reato connesse al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa, ove risulta pendente procedimento penale.
-successivamente, intraprendeva una attività lavorativa presso altro datore di lavoro, a cui fa seguito l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno con relativa spedizione del Kit postale.
- il ricorrente veniva, altresì, convocato in Questura per l’effettuazione dei prelievi fotodattiloscopici in data 18.07.2024. Alla stessa data, l’amministrazione rilasciava avviso di diniego, con termine per la presentazione di memorie difensive
-Constatata la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, la Questura di Ascoli Piceno adottava decreto di rigetto, emesso in data 22 novembre 2024 e notificato l’11 febbraio.
Avverso tale provvedimento di rigetto, il ricorrente è insorto con il presente ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d. lgs. 268/1998, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. In particolare il ricorrente lamenta che a fronte della sopravvenuta e non imputabilità di stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare sin dall’origine la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, insistendo per il rigetto della sospensiva e del ricorso nel merito.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il presente Tar accoglieva la richiesta di sospensiva.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 Il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta costituirebbe, di per sé, circostanza automaticamente ostativa al rilascio di un valido titolo di soggiorno, anche in presenza di una successiva attività lavorativa svolta con altro datore.
2.2 Tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
2.3 Nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e che la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario non sia dipesa da una sua inerzia o volontà. Dagli atti emerge, infatti, che tale evenienza è riconducibile a vicende estranee alla sfera di controllo del lavoratore, come comprovato dalla presentazione di una denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro, circostanza che rileva quale elemento idoneo a escludere l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo al ricorrente.
2.4 In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la revoca del nulla osta o il diniego del titolo di soggiorno non possono fondarsi su automatismi derivanti dal venir meno del rapporto lavorativo originariamente indicato, dovendosi invece valutare la peculiarità della fattispecie e la situazione soggettiva del lavoratore straniero. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la revoca non può “fondarsi esclusivamente sull’essere venuto meno il rapporto lavorativo ab origine indicato senza però considerare che la pretesa del ricorrente si fonda sull’assunto che tale venir meno non è assolutamente ostativo, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie e in particolare il nuovo rapporto lavorativo” (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025).
2.5 Coerentemente, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che l’Amministrazione non può arrestarsi alla mera constatazione dell’assenza del datore di lavoro originario, trattandosi di evenienza “oggettivamente non imputabile al ricorrente”, dovendo invece valutare se questi abbia medio tempore intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025, TAR Veneto ord. n. 35/2026).
2.6 Nel caso in esame, il ricorrente non ha avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, bensì ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa in materia di immigrazione. Infatti, il provvedimento impugnato riporta testualmente che “il cittadino senegalese, instaurava un rapporto di lavoro di tipo subordinato con altro datore di lavoro”. Tale circostanza rende la sua posizione meritevole di valutazione come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo e non come mera aspettativa di occupazione. L’Amministrazione resistente, tuttavia, ha omesso di svolgere qualsiasi valutazione in concreto su tali elementi, limitandosi a ritenere in astratto impeditiva la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, senza considerare la non imputabilità di tale evento al ricorrente né l’attività lavorativa nel frattempo intrapresa. In tal modo, l’azione amministrativa si è risolta in un automatismo procedimentale, senza l’effettuazione di una valutazione in concreto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Al contrario, si ritiene che, qualora il cittadino straniero dimostri la sua buona fede e di avere medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, e dunque documenti una particolare condizione soggettiva, la sua posizione merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (TAR Campania Napoli, sent. n. 8429/2025 e sent. n. 1572/2025 cit.).
2.7 In conclusione, il Collegio condivide l’orientamento, già fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui l’Amministrazione è tenuta a procedere a una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e se il diniego del titolo di soggiorno risulti proporzionato rispetto alla situazione concreta, avuto riguardo all’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato sul territorio nazionale nelle more della validità del nulla osta per l’ingresso sul territorio nazionale (TAR Marche, sent. n. 89/2026).
3 Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato risulta viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione; pertanto, esso va annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati.
3.1 I profili peculiari della vicenda e gli aspetti di novità della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM NI, Presidente
AN IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IU | Renata MM NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.