Decreto cautelare 15 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Decreto decisorio 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 05/11/2021, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01093/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-“-OMISSIS-” –-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-“-OMISSIS-” - Consiglio della classe -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento
1. dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico -OMISSIS-indicato in epigrafe il -OMISSIS-, attraverso cui la ricorrente è stata resa edotta di non essere stata ammessa alla classe successiva;
2. del verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- relativo al secondo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data-OMISSIS-, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunna alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del giudizio di non ammissione dell'alunna alla classe successiva;
4. del verbale del Consiglio di Classe relativo al primo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di sospensione del giudizio finale dell'alunna;
5. della sospensione del giudizio finale dell'alunna;
6. della pagella scolastica dell'alunna, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
7. delle verifiche finali svolte dall'alunna in occasione degli esami integrativi -OMISSIS-, limitatamente alle insufficienze conseguite;
8. dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove svolte dall'alunna in occasione degli esami integrativi -OMISSIS-, conosciuti in data-OMISSIS-, limitatamente alle insufficienze riportate;
9. delle deleghe contenenti le nomine dei commissari ad acta per gli scrutini;
10. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto;
nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’-OMISSIS-“-OMISSIS-” –-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la presenza di gravi insufficienze, per di più afferenti a materie qualificanti, appaiono attestare l’esito negativo del percorso di istruzione;
Ritenuto che la valutazione negativa dei risultati dell’alunno, pertinente all’ambito della discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione, non permette di apprezzare favorevolmente i motivi di ricorso, dovendosi peraltro escludere la presenza di invalidanti patologie procedimentali e, in ogni caso, la sussistenza di palesi inadempimenti degli obblighi formativi e informativi incombenti -OMISSIS-
Ritenuto per quanto precede di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.